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Circolare Inail: omessa o tardata denuncia di infortunio – sistema sanzionatorio

Si informa che l’Inail ha pubblicato la circolare n. 24 del 9 settembre 2021 con cui fornisce alcune specifiche riguardanti la disciplina dell’obbligo di denuncia telematica posto in capo ai datori di lavoro in caso di infortunio che comporti una prognosi superiore o inferiore ai tre giorni. In particolare il documento, oltre a riepilogare la disciplina prevista dalla normativa vigente in tema di obbligo di denuncia a fini assicurativi per gli infortuni prognosticati non guaribili entro tre giorni, fornisce ulteriori indicazioni sul regime sanzionatorio.


Denuncia di infortunio
Il datore di lavoro deve presentare all’Inail la denuncia per tutti gli infortuni accaduti ai lavoratori che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la loro indennizzabilità.
La denuncia dell’infortunio deve essere fatta esclusivamente tramite gli appositi servizi telematici entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dei riferimenti al certificato medico già trasmesso all’Istituto assicuratore dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.


Per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta entro 24 ore dall’infortunio.


I datori di lavoro per gli infortuni accaduti ai lavoratori domestici e i datori di lavoro non imprenditori per gli infortuni occorsi ai lavoratori occasionali, invece, devono inviare la denuncia tramite Pec alla sede Inail competente, o se sprovvisti di Pec, per posta.


Il giorno iniziale da cui decorre il termine di due giorni per la presentazione della denuncia di infortunio è quello successivo alla data in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria che presta la prima assistenza, nel quale sono specificati la data di rilascio e i giorni di prognosi.


Per gli infortuni inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni da quello dell’infortunio (franchigie), per i quali la prognosi si prolunga al quarto giorno, il termine per la denuncia decorre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti dell’ulteriore certificazione medica di infortunio che accerta la mancata guarigione nei termini di franchigia.


Per quanto riguarda il termine di scadenza, se si tratta di giorno festivo, esso slitta al primo giorno successivo non festivo e, nei casi di lavoro settimanale articolato su cinque giorni, il sabato è considerato normale giornata feriale.


Per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo delle denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps; pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione dal lavoro è riconducibile al contagio.


Procedimento sanzionatorio
In seguito agli aggiornamenti intervenuti la misura della sanzione per il mancato adempimento è compresa tra 1.290,00 e 7.745,00 euro.


La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.


In caso di ottemperanza alla diffida il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento della sanzione “minima” di 1.290,00 euro (sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge). Il pagamento estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.


Gli illeciti oggetto di diffida, qualora il trasgressore o l’obbligato in solido non provvedano alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione “minima” entro il termine di quindici giorni, possono essere estinti con il pagamento della sanzione in misura ridotta di 2.580,00 euro, pari al doppio del minimo della sanzione edittale.


Il pagamento deve essere fatto tramite il modello F23 utilizzando i codici tributo appositamente previsti.


Qualora il trasgressore, invece, non provveda a sanare l’illecito e a pagare entro i termini previsti la sanzione ridotta, deve essere fatto immediatamente rapporto al competente Ispettorato territoriale del lavoro, il quale provvederà all’emissione dell’ordinanza – ingiunzione - e alla gestione delle fasi successive.


Comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi al SINP (Sintema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro)
Dal 12 ottobre 2017 sono entrati in vigore gli obblighi previsti dall’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi.


L’interesse tutelato dal suddetto articolo 18 è chiaramente diverso da quello perseguito dall’articolo 53 del D.P.R.1124/65 a presidio del quale sono previste apposite sanzioni, così come diversi sono gli organi legittimati a contestare le violazioni.


La circolare sottolinea poi l’autonomia dei procedimenti sanzionatori correlati all’accertamento della violazione delle diverse norme che stabiliscono gli obblighi di denuncia degli infortuni ai fini assicurativi e gli obblighi di comunicazione degli infortuni ai fini statistici e informativi.


Sono diversi anche gli stessi importi delle sanzioni amministrative ricollegate alle condotte antigiuridiche previste dalle norme.


Il regime sanzionatorio di cui all’art. 55 del d.lgs. 81/08 prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria differenziata a seconda che la violazione riguardi gli infortuni superiori a tre giorni (da 1.000 a 4.500 euro) o gli infortuni superiori ad un giorno (da 500 a 1800 euro).


L’articolo 55, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce poi che l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 5, lettera g) del medesimo articolo, prevista per la violazione dell’obbligo di comunicare entro 48 ore gli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione della sanzione conseguente alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.


Per agevolare gli utenti, l’Istituto ha predisposto il servizio telematico di denuncia di infortunio denominato Comunicazione/denuncia di infortunio.


In questo modo, per gli infortuni superiori a tre giorni il datore di lavoro o il dirigente effettua con un unico servizio i due diversi adempimenti previsti dalla normativa, ossia la denuncia di infortunio a fini assicurativi all’Inail e la denuncia di infortunio a fini statistici al Sinp.


In caso di infortunio sul lavoro inizialmente prognosticato guaribile entro tre giorni che il datore di lavoro abbia provveduto a comunicare al Sinp tramite l’Inail, qualora la prognosi si prolunghi oltre i tre giorni, è stata prevista una apposita funzione, che salvando i dati già comunicati e contenuti nella denuncia iniziale, richiede solo i dati necessari al perfezionamento della denuncia a fini assicurativi.


Si allega per completezza d’informazione il testo integrale della circolare

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