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News

DL 24 marzo 2022 - superamento misure di contrasto diffusione epidemia

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 24 del 24 marzo 2022 – approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso giovedì 17 marzo – che contiene “disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.


In estrema sintesi, per quanto riguarda il nostro comparto:


DAL 1 APRILE 2022
Sarà consentito accedere senza esibizione di alcuna certificazione a:

  • strutture ricettive;
  • servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (anche al chiuso);
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • servizi alla persona;
  • pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari;
  • attività commerciali.

 

DAL 1 AL 30 APRILE 2022
GREEN PASS BASE per

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso (mentre per fruire dei servizi di ristorazione all’aperto non sarà più necessario esibire alcuna tipologia di certificazione verde);
  • servizi di ristorazione al chiuso delle strutture ricettive che siano accessibili al pubblico esterno;
  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono all’aperto;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportive che si svolgono all’aperto.


Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, dal 1° al 30 aprile 2022 sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere con il green pass base.

 

GREEN PASS RAFFORZATO per

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso (per le feste all’aperto non sarà necessario esibire né il green pass rafforzato, né quello base);
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati (per le quali, a partire dal 1° aprile 2022, non saranno più applicabili i limiti di capienza attualmente vigenti);
  • spettacoli aperti al pubblico, che si svolgono al chiuso;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione.

 

FINO AL 30 APRILE 2022
Sono previsti gli obblighi di indossare mascherine:

  • di tipo FFP2, per l’accesso a spettacoli aperti al pubblico che si svolgono, al chiuso o all’aperto, in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
  • di qualsiasi tipologia, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli per i quali è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2, con esclusione delle abitazioni private. Nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, rimane in vigore l'obbligo di indossare la mascherina (di qualsiasi tipologia) ad eccezione del momento del ballo.


Fino al 30 aprile 2022, su tutto il territorio nazionale, i lavoratori – compresi i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari – al fine di rispettare l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale (DPI) possono utilizzare le mascherine chirurgiche

 

FINO AL 30 GIUGNO 2022
Sono prorogati i termini:

  • per la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori cosiddetti fragili maggiormente esposti a rischio di contagio;
  • per la possibilità di ricorso al lavoro agile secondo le procedure semplificate e senza l’obbligo di accordo individuale tra datore di lavoro e lavoratore.
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