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D.L. n.4/2022. Esonero contributivo settore agenzie di viaggi e tour operator

Siamo a sintetizzare le principali indicazioni fornite dall’Inps in merito all’esonero contributivo disciplinato dal D.L. n.4/2022, art. 4, c. 2-ter, e sulle modalità di richiesta di quantificazione della misura spettante dai datori di lavoro destinatari del beneficio in parola.


Misura dell’esonero
È riconosciuto l’esonero - fruibile entro il 31.12.2022 - dal versamento dei contributi previdenziali, esclusi i premi Inail, a carico dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi, per il periodo di competenza aprile 2022 - agosto 2022.


Tale esonero si applica in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi nel periodo da aprile 2022 ad agosto 2022, inclusi i rapporti di apprendistato, da parte del datore di lavoro operante nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator. L'esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.


Contribuzioni escluse dall’esonero

  • premi e contributi dovuti all’INAIL;
  • contributo, se dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
  • contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015, nonché il contributo al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;
  • contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
  • contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

 

Datori di lavoro beneficiari dell’esonero
Beneficiari dell’esonero in argomento sono i datori di lavoro operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditori e contraddistinti dal codice ATECO appartenente alla divisione 79.


Entro il 30.6.2022, ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione della norma sopra richiamata che possono dunque beneficiare dell’esonero in questione è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “2J”.


Natura dell’esonero contributivo e condizioni di spettanza
La misura - che spetta nei limiti delle risorse stanziate nella misura di 56,25 milioni di euro, per l'anno 2022 - non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.


Il diritto alla fruizione dell’agevolazione, essendo un beneficio contributivo, è invece subordinato alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Il godimento del beneficio è, inoltre, subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, e successive modificazioni.


Modulo di istanza on-line “AT_2TER”

Ai fini della fruizione dell’esonero contributivo, i datori di lavoro interessati dovranno trasmettere - entro il 9 settembre 2022 - la richiesta di quantificazione dell’agevolazione spettante utilizzando il modulo di istanza on-line “AT_2TER”.


Il modulo è disponibile reso disponibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, sul sito www.inps.it.


Oltre al modulo, il datore di lavoro dovrà fornire le seguenti informazioni: codice fiscale del datore di lavoro che intende fruire dell’esonero; relativa matricola aziendale; dimensioni aziendali (micro, piccola, media o grande); ammontare dell’esonero di cui si richiede l’autorizzazione, che deve essere determinato, anche in via prospettica, sulla base della contribuzione non versata nel periodo compreso tra aprile 2022 e agosto 2022; forza aziendale media per il periodo aprile 2022/agosto 2022; dichiarare se il contratto collettivo applicato preveda o meno l’erogazione di una mensilità aggiuntiva (quattordicesima) nel periodo aprile 2022/agosto 2022.


Terminate le elaborazioni, in calce al modulo di istanza, verrà comunicato l’ammontare provvisorio dell’esonero che potrà essere fruito (istanza “accolta provvisoria” o “accolta parziale provvisoria”).


Richiesta di riesame
Entro 30 giorni dalla ricezione dell’esito dell’elaborazione dell’istanza di esonero, è prevista la facoltà di proporre, alla Struttura territoriale competente, richiesta di riesame dell’importo effettivamente spettante, accedendo direttamente al modulo di domanda “AT_2TER” in stato di “accolta parziale provvisoria”.


Il mancato riscontro da parte della Struttura territoriale competente entro 30 giorni dalla richiesta di riesame, determinerà il rigetto della stessa, con conseguente diritto alla fruizione dell’esonero nei limiti precedentemente individuati.


Importi definitivi e controlli
In seguito alla chiusura delle operazioni di riesame, l’Istituto provvederà a ricalcolare l’ammontare dell’esonero spettante per tutte le domande provvisoriamente accolte. Solo dopo tale rielaborazione, gli importi spettanti potranno considerarsi definitivamente quantificati.


Successivamente al rilascio dell’autorizzazione al godimento dell’esonero, verranno effettuati i controlli per l’accertamento dell’effettiva misura spettante e la sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione.

 

Rif: Circolare Inps n.89 del 27.7.2022 - D.L. n.4/2022, art. 4, c. 2-ter

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