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Legge 23 luglio 2021 n. 106 di conversione del D.L. n. 73/2021 c.d. “Sostegni-bis"

È stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176, la legge 23 luglio 2021 n. 106 – in vigore dallo scorso 25 luglio - di conversione, con modificazioni, del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, c.d. “Sostegni-bis” recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 


Le disposizioni di maggior interesse per la categoria – tra cui, la disciplina dei contributi a fondo perduto (art. 1), il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda (art. 4), la proroga della riduzione delle bollette elettriche (art. 5), le agevolazioni in materia di TARI (art. 6), l’estensione temporale dei regimi di Garanzia Italia (finanziamenti SACE) e del Fondo di garanzia per le PMI (art. 13), la proroga della moratoria mutui per le PMI (art. 16), il credito d’imposta sanificazione e DPI (art. 32) – sono state, nel complesso, confermate.


È bene altresì segnalare che nel testo del provvedimento sono confluite anche le disposizioni contenute nel D.L. n. 99/2021 recante “misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese” – contestualmente abrogato – alcune delle quali di particolare interesse per la categoria, come l’incremento al 100% del credito d’imposta sulle commissioni bancarie (per il periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022) e la previsione di un credito d’imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronico, la cui disciplina è stata integralmente confermata (art. 11 bis).


Durante il procedimento di conversione in legge alcune disposizioni sono state parzialmente modificate, mentre altre norme sono state introdotte ex novo; la struttura del provvedimento, tuttavia, è rimasta immutata, e risulta così suddivisa:

  • Titolo I: Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi (artt. 1 – 11 septies);
  • Titolo II: Misure per l’accesso al credito e la liquidità alle imprese (artt. 11 octies – 25 bis);
  • Titolo III: Misure per la tutela della Salute (artt. 26 – 35 ter);
  • Titolo IV: Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali (artt. 36 – 50 quater);
  • Titolo V: Enti territoriali (artt. 51 – 57 bis);
  • Titolo VI: Giovani, scuola e ricerca (artt. 58 - 64);
  • Titolo VII: Cultura (artt. 65 – 67 bis);
  • Titolo VIII: Agricoltura e Trasporti (artt. 68 – 73 quinquies);
  • Titoli IX: Disposizioni finali e finanziarie (artt. 74 – 78).

 

Tra le novità introdotte in sede di conversione si segnala:


- artt. 1 ter e 43 bis
In accoglimento dell’istanza promossa dalla Federazione, sono stati introdotti due specifici contributi a fondo perduto a sostegno dei settori:

  • del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e dell'HORECA, per i quali sono stati stanziati 60 milioni di euro;
  • della ristorazione collettiva, con limite di spesa pari a 100 milioni di euro.


- art. 1 sexies
Prevista un’ulteriore proroga dei termini per il versamento delle rate relative, tra gli altri, agli istituti della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio”.


- art. 2
Ridotto a 100 giorni (in luogo di 4 mesi) il periodo di chiusura minima che le imprese devono aver subito per poter accedere al contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse. La disposizione va coordinata con quanto previsto dall’art. 11 del D.L. n. 105/2021, con cui è stata disposta la destinazione prioritaria di 20 milioni di euro (dei 140 milioni di euro già stanziati) in favore delle attività (ad es. le discoteche) che, alla data del 23 luglio, risultano chiuse in conseguenza delle misure restrittive anti Covid-19.


- art. 4 bis
Non si può nascondere che l’auspicio che il legislatore fornisse un’equa soluzione all’esigenza di rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili ad uso commerciale travolti dalle conseguenze dei provvedimenti emergenziali restrittivi risultava già tradito dall’art. 6-novies del “Sostegni” avente ad oggetto il “percorso condiviso per la ricontrattazione delle locazioni”. Tuttavia la novella introdotta in sede di conversione rischia addirittura di generare un gran disorientamento e di ingolfare definitivamente il sistema giudiziario. Con l’invito affinché locatore e locatario collaborino per la rideterminazione del canone di locazione, la norma del Sostegni non sembrava in grado di offrire un’utile risposta, ulteriore ai principi generali della buona fede e correttezza che dovrebbero determinare la rinegoziazione dell’accordo di locazione. Questa la ragione per cui la Federazione si è adoperata affinché venisse quantomeno riconosciuto un credito d’imposta a parziale copertura della misura dei canoni di locazione, ora previsto per i mesi da gennaio a maggio 2021 dall’art. 4 del provvedimento in commento. Non di meno, la novella introdotta in sede di conversione – che in sintesi a condizioni di accesso a dir poco stringenti consente la rideterminazione del canone di locazione per un periodo massimo di 5 mesi nel 2021- può considerarsi solo bonariamente inadeguata. 


- art. 13, comma 7 bis
La norma sospende fino al 30 settembre 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e a ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021.


- art. 34, comma 9 bis
Con riferimento al tema delle feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, è stata espressamente prevista una specifica esenzione per i bambini al di sotto dei sei anni dal requisito del possesso della certificazione verde Covid-19 per prender parte agli eventi con meno di sessanta partecipanti. Sul punto si rileva che per quanto riguarda le fattispecie di accesso alle attività con green pass specificamente regolate dal D.L. n. 105/2021 (cfr. circolare Fipe n. 125/2021) è stata, invece, prevista una specifica esenzione per i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale, vale a dire, al momento, i bambini con età inferiore ai 12 anni.


- Art 41-bis
In materia di contratto a tempo determinato è consentita l’apposizione di un termine anche oltre i dodici mesi, comunque entro il limite di ventiquattro mesi, in caso di specifiche causali individuate dalla contrattazione collettiva, fino al 30 settembre 2022.


- Art. 43
Viene esteso oltre che ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, anche al settore creativo, culturale e dello spettacolo, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL.
Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti in materia di licenziamenti di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

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