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Tracciabilità e divieto di erogazione per contanti della retribuzione – chiarimenti

L'articolo 1, comma 910 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha stabilito che a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (cfr. nostre circolari nn. 134 e 151 del 2018).
In relazione a tali disposizioni, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha chiarito che l’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione.

In allegato INL, nota 16 luglio 2018 n. 6201

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