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Vendita fitofarmaci destinati ad utilizzatori non professionali

Si comunica che per il tramite della Gazzetta Ufficiale n. 88 de il 16 aprile u.s., è stato pubblicato il Decreto Interministeriale 22 gennaio 2018, n. 33 rubricato “Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali” allo scopo di definire le misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari e garantire inoltre un’idonea protezione dell’utilizzatore non professionale e di tutti coloro che, direttamente o indirettamente, possono venire in contatto con il prodotto nonché, per la tutela dell’ambiente.


Il decreto, definisce le misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari allo scopo di evitare operazioni di manipolazione pericolose e garantire un utilizzo sicuro da parte degli utilizzatori non professionali in quanto, per essi, non è richiesta una formazione certificata in materia di prodotti fitosanitari e non sono tenuti a possedere un’adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e per l’ambiente che possono derivare dall’uso di tali prodotti né avere piena consapevolezza e capacità di attuazione di misure di protezione che esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia.
Le misure volte a garantire un utilizzo sicuro dei prodotti, prendono in considerazione le valutazioni del rischio per quanto concerne l’esposizione dell’uomo, dell’ambiente e degli organismi ma, per quanto ci concerne, si occupa dettagliatamente dei requisiti per il commercio e la vendita dei prodotti fitofarmaci destinati agli utilizzatori non professionali.

Ma quali sono i prodotti coinvolti?
Prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali recanti in etichetta la dicitura “ Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali”, di seguito indicati come PFnP, sono distinti in:
- PFnPO, prodotti da utilizzare esclusivamente per la difesa fitosanitaria di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e per ilo diserbo compresi viali, camminamenti e aree pavimentate;
- PFnPE, prodotti per la difesa fitosanitaria di piante edibili, destinate al consumo alimentare come pianta intera o in parti di essa compresi i frutti, e per il diserbo di specifiche aree all’interno della superficie coltivata. I PFnPE possono essere destinati anche al trattamento di piante ornamentali in appartamento, balcone e giardino domestico e al diserbo di specifiche aree all’interno del giardino domestico compresi viali, camminamenti e aree pavimentate.Le sigle PFnPO o PFnPE, saranno riportate di fianco al nome commerciale del prodotto.


Dall’entrata in vigore de decreto, ovvero dal 01.05.2018, le aziende produttrici, hanno 45 giorni di tempo per presentare la richiesta di autorizzazione e di approvazione delle nuove etichette e per inserire le sigle “PFnPE” e “PFnPO”, in conformità alle indicazioni formulate dal Ministero della salute e pubblicate sul sito istituzionale, nella sezione Alimenti dell’Area Temi e professioni.
Le nuove disposizioni di legge, attese da tempo, fissano però un periodo transitorio.
Dall’entrata in vigore del decreto sui fitofarmaci destinato a utilizzatori non professionali, si potranno continuare a vendere agli utilizzatori non professionali i prodotti immessi precedentemente in commercio, ma con delle limitazioni.
- Cfr. Articolo 7 – Misure transitorie concernenti i PFnPO - I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati per il trattamento delle piante ornamentali e dei fiori da balcone, da appartamento e da giardino domestico sono provvisoriamente consentiti per l’uso non professionale, nella categoria dei PFnPO, per 24 mesi dalla suddetta data. L’etichetta è modificata con l’inserimento della dicitura «Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al (termine definito secondo il criterio sopra riportato)» e l’aggiunta dopo il nome commerciale della sigla PFnPO. Se i prodotti risultano autorizzati con data di scadenza antecedente il termine di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tale data è inserita in etichetta, nella prevista dicitura. Il termine di cui sopra, si applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all’impiego.

- Cfr. Articolo 8 – Misure transitorie concernenti i PFnPE - I prodotti fitosanitari che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati in formulazione, confezionamento o taglia adeguati per l’utilizzo in ambito non professionale e che non ricadono nelle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001, articolo 25, comma 1, sono provvisoriamente consentiti per l’uso non professionale, nella categoria dei PFnPE:
a) per 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di formulato compresa tra 500 (cinquecento) e 1000 (mille) millilitri o grammi;
b) per 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se pronti all’uso, oppure se in formulazione da utilizzare dopo aggiunta di acqua e in confezione monodose o multidose contenente una quantità complessiva di formulato non superiore a 500 (cinquecento) millilitri o grammi. L’etichetta è modificata con l’inserimento della dicitura «Prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali con validità fino al (termine definito secondo i criteri indicati alla lettera a) o alla lettera b) del presente comma)» e l’aggiunta della sigla PFnPE dopo il nome commerciale. Se i prodotti di cui sopra risultano autorizzati con data di scadenza antecedente il termine previsto secondo i criteri di cui alle lettere a) o b) del suddetto comma, tale data è inserita in etichetta, nella prevista dicitura. Il termine di cui sopra si applica alla commercializzazione, alla vendita al dettaglio e all’impiego.

Ma il commercio e la vendita come sono regolati?
Il rivenditore di prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali, è tenuto ad apporre un’apposita cartellonistica, ai fini dell’informazione, sul corretto e sicuro utilizzo dei preparati fitosanitari nei locali adibiti alla vendita al dettaglio.
Detta cartellonistica, a norma dell’art. 4 del decreto interministeriale, deve contenere le informazioni generali che il rivenditore è tenuto a fornire all’atto della vendita, sui rischi per la salute umana e l’ambiente connessi all’uso dei prodotti fitosanitari, sui pericoli connessi all’esposizione ed in particolare sulle condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.

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