2013-02-13
Portiamo a conoscenza dei pubblici esercizi che il Dipartimento di P.S. del Ministero dell’Interno ha diramato una nota con la quale, interpretando in modo estensivo il termine “vendita” utilizzato nel cd DL Balduzzi (art. 7 del DL 158/2012), intenderebbe vietata ai minori di anni 18 anche l’attività di somministrazione (aumentando così il limite dei 16 anni già previsto dall’art. 689 del codice penale).
Nonostante Fipe abbia evidenziato al Ministero come tale estensione analogica alla somministrazione del divieto di vendita ai minori di 18 anni contrasti con alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento, soprattutto di diritto penale (che quasi sempre ha preso atto della differenza tra le fattispecie della vendita e della somministrazione), anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha condiviso la tesi più restrittiva ritenendo come il Legislatore - con il termine “vende” - non possa che avere inteso “fornire” le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione.
Non ci sarebbe quindi, sia a giudizio del Ministero dell’Interno che del Ministero dello Sviluppo Economico, alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita (anche se la norma del DL 158 rimane contraddittoria, visto che per la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16 c’è una sanzione amministrativa, mentre per la somministrazione sul posto c’è la sanzione penale).
Secondo i Ministeri l’interpretazione più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni dovrebbe essere la seguente:
• è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18;
• nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
• nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro;
• nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l'arresto fino a un anno;
In attesa di ulteriori approfondimenti si invitano quindi i titolari di pubblici esercizi a non somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18.
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