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L'utilizzo in compensazione del credito IVA 2012

2013-02-14

Il Decreto Legge n. 16/2012 ha ridotto da € 10.000 a € 5.000 il limite entro il quale è consentito l’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel mod. F24 del credito IVA annuale (trimestrale) senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale. Il nuovo limite si riflette quindi sull’utilizzo del credito IVA 2012 risultante dal mod. IVA 2013.


La compensazione “orizzontale”, ossia quella che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, è soggetta alle seguenti limitazioni:

 

Utilizzo pari o inferiore a € 5.000
Se il credito IVA 2012 è di importo pari o inferiore a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e pertanto sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.

 

Utilizzo superiore a € 5.000 
Le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2012 utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale.
Raggiunto il limite di € 5.000 ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2013.
Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.

 


Per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 5.000:
 è necessario utilizzare i servizi telematici (Entratel / Fisconline);
 il mod. F24 va inviato all’Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione

 

Prevedendo di utilizzare in compensazione il credito IVA è possibile presentare “in via anticipata” il mod. IVA in forma autonoma, a decorrere dall’1 febbraio di ciascun anno. Ciò è consentito anche se l’importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA è inferiore o pari a € 5.000. L’utilizzo in compensazione del credito IVA 2012 per importi superiori a € 5.000 è possibile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2013. Inoltre, la presentazione del mod. IVA 2013 in forma autonoma entro febbraio esonera il contribuente dall’invio della Comunicazione dati IVA relativa al 2012.

 

E’ possibile presentare il mod. IVA all’interno del mod. UNICO fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui.
La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo in compensazione del credito a € 15.000, può essere sostituita da una dichiarazione correttiva “nei termini” / integrativa, completa del visto, per poter compensare un importo superiore.

Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411