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Obbligatorio il parere di agibilità anche per i circoli privati

2013-02-27

Il T.A.R. della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, sez. II, con una importantissima sentenza dello scorso dicembre (n. 1933), ha confermato la tesi da sempre sostenuta dal Silb-Confcommercio circa la obbligatorietà dell’autorizzazione di agibilità ex art. 80 del TULPS, previo parere della competente Commissione di Vigilanza, anche per i locali dei circoli privati nei quali si organizzano trattenimenti o spettacoli riservati anche ai soli associati.

Secondo il TAR, tale obbligo è ancor più stringente nei casi in cui l’attività del circolo sia svolta con modalità tali da ritenere puramente fittizia la qualificazione di “circolo privato”.

Nella sentenza si richiama la lett. E) del comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. 4/4/2001, n. 235, che prevede espressamente che il legale rappresentante del circolo debba dichiarare “che il locale ove è esercitata la somministrazione è conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’Interno nonché di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia”, precisando che “la norma non prevede alcuna diversa semplificazione per i circoli, con riferimento all’attività di intrattenimento e spettacolo.

L’obbligo suddetto era stato in precedenza affermato solo da circolari del Ministero dell’Interno, mentre ora il principio risulta confermato anche dalla giurisprudenza.

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