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Fissazione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo – Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013

2013-03-06

Come noto, l'art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede che, decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con un apposito Decreto del Ministero delle Finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

 

Ora, in attuazione della predetta disposizione, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 marzo 2013, è stata fissata, con effetto dal 1° maggio 2013, al 5,2233% in ragione annuale, la misura del tasso di interesse da applicare nelle ipotesi di ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, di cui al citato art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Al riguardo, ricordiamo ch

e la precedente misura, con effetto dal 1° ottobre 2012, era stata fissata, con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 luglio 2012, al 4,5504% (si veda, in merito, la nostra nota informativa n. 131 del 25 luglio 2012).

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