2013-03-14
Risoluzione n. 35929 del 1 marzo 2013 – Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel rispondere ad un quesito posto da un Comune fornisce un quadro sulla regolamentazione dell'esercizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli dei propri prodotti.
Viene infatti chiesto al Ministero se sia lecita ed in caso affermativo, come debba essere regolata, la vendita al dettaglio da parte di imprenditori agricoli dei propri prodotti qualora avvenga su un'area privata, ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario.
Il Ministero dello Sviluppo economico, cita l'articolo 4 comma 2 del D.lgs 228/2001 che consente espressamente la possibilità per i produttori, addirittura senza necessità di comunicazione, della vendita sulle aree private all'aperto. La disposizione, infatti, recita che è consentita la vendita al dettaglio su una superficie all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o su altre aree private di cui imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, senza che sia richiesta la comunicazione di inizio attività.
Pertanto, poiché l'attività descritta nel quesito è svolta su un'area privata ottenuta con apposito consenso scritto da parte del proprietario, e gli imprenditori risultano regolarmente iscritti nel registro delle imprese, essi dispongono in modo legittimo dell'area e possono esercitare la vendita in prevalenza dei propri prodotti senza neanche la comunicazione al comune competente per territorio.
Il Ministero richiama utilmente le norme e le circolari interpretative, che rappresentano la regolamentazione di base dell'attività di vendita di prodotti agricoli da parte degli imprenditori – produttori agricoli.
Elenchiamo di seguito le principali previsioni che hanno fornito la base per la risposta al quesito.
Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 288, articolo 4 in materia di vendita da parte degli imprenditori agricoli:
Alla luce della normativa richiamata, le imprese sono classificate agricole e sono dunque legittimate a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, solo se i ricavi rientrino nei limiti di fatturato indicati. Al contrario, in caso di superamento delle soglie fissate, le imprese agricole divengono imprese commerciali a tutti gli effetti con il conseguente assoggettamento alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, 114.
Le aziende agricole, per poter vendere i propri prodotti dovranno esperire le seguenti formalità:
Dette disposizioni si applicano anche alla vendita di prodotti "derivati" dai prodotti agricoli, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli mezzo o tecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
Con nota del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 agosto del 2009 n. 73834, era stato precisato che i prodotti "derivati" sono anche quelli non provenienti dai propri fondi, ma prodotti trasformati presso altre aziende agricole, nonché quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione, fermo restando, ovviamente, l'obbligo di rispettare il criterio della prevalenza richiesto dalle disposizioni sopra indicate.
L'ufficio legislativo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con propria nota n.8425 del 27 settembre 2006, specificava la necessità di essere regolarmente iscritti alla camera di commercio per l'esercizio della vendita diretta dei prodotti agricoli al di fuori del fondo di produzione. Detta iscrizione non era invece richiesta in caso di vendita effettuata all'interno del fondo dell'azienda di produzione o in zone limitrofe.
Infine, in riferimento all'attività svolta dagli imprenditori agricoli su aree pubbliche, è recentemente intervenuto l'articolo 27 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito con modificazioni nella legge 4 aprile 2012, n. 35, che consente all'imprenditore agricolo di iniziare l'attività di vendita dei propri prodotti in forma itinerante, contestualmente all'avvio della comunicazione al comune ove ha sede l'azienda di produzione.
Allegato: Risoluzione n.35929 del 1/3/13 Ministero Sviluppo Economico
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