2013-03-18
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58, del 9 marzo 2013, il testo del ''Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli e alimentari'', approvato con delibera dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato all'esito della sua adunanza del 6 febbraio 2013.
Il testo ricalca abbastanza fedelmente la versione già sottoposta a consultazione pubblica da parte dell'Autorità, di cui alla nota n. 78 del 21 dicembre 2012. Rispetto alla bozza sono stati inseriti gli articoli 7 e 8, relativi, rispettivamente, ai termini del procedimento e alla partecipazione all'istruttoria, e sono state introdotti alcuni cambiamenti negli articoli già presenti.
Di seguito le principali disposizioni contenute nel regolamento.
Ambito di applicazione (Art. 2)
L'aspetto forse più rilevante del regolamento riguarda il suo ambito di applicazione. L'art. 2, infatti, circoscrive l'applicazione dello stesso ai "procedimenti dell'Autorità in materia di disciplina delle relazioni commerciali concernenti la cessione di prodotti agricoli ed alimentari, con riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale di attuazione".
Come abbiamo avuto modo di sostenere in questi mesi, quindi, l'art. 1 del regolamento di attuazione dell'art. 62 è stato interpretato, dall'Autorità, come un criterio volto a limitare la possibilità di attivare procedimenti istruttori alle fattispecie più rilevanti di violazioni della disciplina sui ritardi di pagamento.
È necessario tuttavia precisare che bisogna tenere distinti la sfera di intervento dell'Autorità, dall'ambito oggettivo di applicazione della norma, che, anche quando si esula dai casi disciplinati nel regolamento, continua a rilevare ai fini civilistici (ad esempio ai fini dell'applicazione e del calcolo degli interessi legali di mora, che può rendersi necessario in caso di controversia innanzi ad un giudice ordinario).
Istanza di intervento (Art. 4)
L'Autorità può sempre intervenire d'ufficio. Tuttavia, anche ogni soggetto, organizzazione o organismo che ne abbia interesse, può richiederne l'intervento, fornendo tutti gli elementi necessari a identificare correttamente il soggetto richiedente, l'operatore economico che ha posto in essere la condotta presunta illegittima, nonché l'operatore danneggiato e la condotta stessa oggetto dell'istanza. Relativamente a quest'ultima devono essere comunicati all'Autorità il luogo e le modalità di attuazione, i prodotti oggetto di transazione, la data di stipula e il periodo di validità del contratto, le condizioni contrattuali applicate, i termini di pagamento e di fatturazione e gli eventuali interessi. Per ciò che concerne l'operatore danneggiato dalla condotta, invece, sarà necessario fornire i dati concernenti il fatturato e la percentuale dello stesso derivante dalle relazioni commerciali con il soggetto denunciato. Chiaramente saranno (anche) questi gli elementi sui quali l'Autorità baserà la propria valutazione in merito all'esistenza di quel significativo squilibrio tra le posizioni di forza commerciale dei soggetti coinvolti che è il presupposto del suo intervento.
Il quarto comma dell'articolo sanziona la mancata comunicazione di tali elementi con la non ricevibilità dell'istanza di intervento. Tale non ricevibilità non pregiudica tuttavia la possibilità, per l'Autorità, di compiere ulteriori approfondimenti ai fini dell'avvio di un'istruttoria, sia d'ufficio sia su segnalazione delle associazioni di categoria o di altri soggetti terzi.
Qualora sussistano fondati motivi tali da ritenere, già in questa fase, che la condotta commerciale violi l'art. 62, il responsabile del procedimento, sentito il Collegio, può invitare per iscritto l'operatore economico a rimuovere i profili di possibile illiceità della condotta (cd. moral suasion)
Provvedimenti pre-istruttori (Art. 5)
Tra i motivi che sono in grado di determinare la chiusura della fase pre-istruttoria, rilevano in particolare, oltre a quello relativo alla presentazione di un'istanza incompleta e al caso in cui l'operatore si conformi a quanto richiesto dal responsabile del procedimento mediante la moral suasion, quello di cui alla lett. e) dell'art. 5.
Si può infatti arrivare a una decisione di "non luogo a provvedere" nel caso in cui la richiesta di intervento sia relativa a una condotta che non rientra tra le priorità di intervento che l'Autorità, con apposito atto, può individuare, in ragione degli obiettivi di razionalizzazione, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
Avvio dell'istruttoria (Art. 6)
Il responsabile del procedimento dispone l'avvio dell'istruttoria entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza di intervento, e lo comunica alle parti, informando anche gli altri soggetti interessati che abbiano presentato istanza di intervento.
Il regolamento prevede la possibilità, in presenza di un elevato numero di istanze, o quando le comunicazioni non possono avere luogo, di effettuare le comunicazioni tramite avviso sul bollettino pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Autorità.
Termini del procedimento (Art. 7)
Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni dalla data di protocollo della comunicazione di avvio, o di 180 giorni quando una o entrambe le parti abbiano sede all'estero.
L'Autorità può comunque prorogare il termine in presenza di particolari esigenze istruttorie, o in caso di estensione soggettiva o oggettiva del procedimento.
Partecipazione all'istruttoria (Art. 8)
I soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono intervenire nel procedimento in corso quando, dalle infrazioni oggetto dell'istruttoria, possa derivargli un pregiudizio.
Richiesta di informazioni e audizioni (Art. 9)
Il regolamento prevede l'individuazione di un responsabile del procedimento, con il compito di acquisire "ogni elemento utile alla valutazione della fattispecie" (art. 3). A tal fine può richiedere informazioni e documenti a ogni soggetto pubblico o privato, anche avvalendosi del supporto operativo della Guardia di Finanza.
Inoltre può disporre, anche su richiesta delle parti, che le stesse o i terzi siano sentiti in apposite audizioni nel rispetto del principio del contraddittorio. Le parti possono farsi rappresentare da un difensore o da una persona di loro fiducia.
Ispezioni (Art. 10)
Spetta al Collegio il compito di autorizzare le ispezioni proposte dal responsabile del procedimento presso i soggetti ritenuti in possesso di documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria.
I funzionari incaricati dispongono del potere di:
Nel corso delle ispezioni i soggetti interessati hanno la facoltà di farsi assistere da consulenti di propria fiducia, senza tuttavia che ciò comporti la sospensione dell'ispezione.
Accesso ai documenti, riservatezza delle informazioni e segreto d'ufficio (Art. 11)
Le parti e i soggetti intervenuti ai sensi dell'art. 6, hanno diritto di accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità nell'ambito dell'istruttoria. Tale diritto viene limitato per quei documenti che contengono informazioni riservate, ed escluso nel caso in cui ci si trovi in presenza di segreti commerciali. In quest'ultimo caso l'accesso può essere consentito, in forma comunque parziale, solo quando i documenti contengano elementi di prova di un'infrazione o elementi essenziali per la difesa di un operatore (comma 3).
Al fine di ottenere le restrizioni all'accesso appena dettagliate, i soggetti interessati devono presentare un'apposita richiesta motivata agli uffici competenti. Il responsabile del procedimento può respingere la richiesta quando non ritenga sussistenti gli elementi di riservatezza o di segretezza addotti.
Chiusura dell'istruttoria (Art. 12)
Quando il responsabile del procedimento ritiene che la pratica sia sufficientemente istruita, comunica alle parti la data di conclusione della stessa, fissando un termine di almeno 10 giorni entro cui possono presentare memorie o documenti.
Una volta conclusa la fase istruttoria, gli atti vengono rimessi al Collegio per l'adozione del provvedimento finale.
Decisione dell'Autorità (Art. 13)
Il Collegio delibera l'adozione di due tipi di provvedimenti finali:
decisione di non illiceità della condotta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 62;
decisione di illiceità, accompagnata da diffida e sanzione pecuniaria nella misura prevista dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 62.
Per ciò che concerne le sanzioni pecuniarie, il regolamento stabilisce che si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "modifiche al sistema penale" (art. 15).
Il provvedimento viene pubblicato, entro 20 giorni, nel bollettino dell'Autorità, e può essere oggetto di un comunicato stampa al fine di assicurare la più ampia conoscenza dell'attività dell'Autorità.
Comunicazioni (Art. 14)
Il regolamento prevede che tutte le comunicazioni relative al procedimento siano effettuate nelle seguenti forme:
raccomandata con avviso di ricevimento
consegna a mano contro ricevuta
posta elettronica certificata e firma digitale
fax con conferma scritta di ricevimento
Rispetto al testo della bozza, è venuto meno il riferimento alla sola "posta elettronica e fax", strumenti non in grado di offrire certezza in merito all'effettivo ricevimento delle comunicazioni.
Disposizioni finali (Art. 16)
Il regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè il 24 marzo 2013.
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