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Certificazioni energetiche - nuove sanzioni per agenzie immobiliari

2013-06-17

Il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63 ha introdotto nuove definizioni volte a specificare che l'attestato di prestazione energetica dell'edificio (certificato energetico) è il documento rilasciato da esperti qualificati e indipendenti  che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica, mentre l'attestato di qualificazione energetica è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore.

 

Viene chiarito che in caso di vendita/locazione di edifici o unità immobiliari, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica rendendolo disponibile già all'avvio delle trattative e consegnarlo alla fine delle medesime.

 

In aggiunta, in caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci (anche on-line) devono riportare l'indice di prestazione energetica dell'involucro edilizio e globale dell'edifico o dell'unità immobiliare.

 

In evidenza le seguenti ulteriori prescrizioni normative:

 

 

Sanzioni per il proprietario o conduttore dell'unità immobiliare e per le agenzie immobiliari

 

Si riportano di seguito le disposizioni sanzionatorie in capo al proprietario o conduttore dell'unità immobiliare:

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