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Dal 26 giugno รจ aumentata l'imposta di bollo

2013-06-27

È stata pubblicata sulla G.U. 25.6.2013, n. 147, la Legge 24.6.2013, n. 71 di conversione del DL 26.4.2013, n. 43, contenente “disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”.

 

In sede di conversione in legge del citato Decreto è stato previsto il rifinanziamento della ricostruzione privata nei Comuni interessati dal sisma in Abruzzo, a fronte del quale è stato disposto l’aumento dell’imposta di bollo dovuta in misura fissa. In particolare, all’art. 7-bis, comma 3 è stabilito che:

“ … le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00”. Le nuove misure sono applicabili a decorrere dal 26.6.2013.

 

IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA PER LA BOLLATURA DEI LIBRI SOCIALI

L’imposta di bollo stabilita nella misura fissa di € 14,62 è aumentata a € 16. Per effetto di quanto previsto dal Decreto in esame, di fatto tutti gli articoli della Tariffa allegata al DPR n. 642/72 che prevedono l'applicazione dell'imposta nella predetta misura di € 14,62 sono modificati e la nuova misura dell’imposta è fissata a € 16.

Tale incremento riguarda, ad esempio:

Si rammenta che per le imprese individuali e le società di persone l'imposta di bollo dovuta per il libro giornale e il libro degli inventari è maggiorata di ulteriori € 16 e pertanto è complessivamente pari a € 32 (16 x 2).

 

IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA SU FATTURE, RICEVUTE, ECC.

L’imposta di bollo stabilita nella misura fissa di € 1,81 è aumentata a € 2.

Detta imposta è applicabile, in particolare, su:

 

FATTURE, NOTE, RICEVUTE
Come accennato, sulle fatture, note, ricevute e quietanze di importo superiore a € 77,47 è dovuta l’imposta di bollo nella misura di € 2.

 

Atto fino al 25.6.2013 Dal 26.6.2013
Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare

€ 1,81

€ 2

 

Con particolare riguardo alle fatture, si rammenta che, in applicazione del principio dell'alternatività tra l'imposta di bollo e l'IVA, le stesse sono soggette ad imposta di bollo se riferite, ad esempio, ad operazioni esenti da IVA ai sensi dell'art. 10, DPR n. 633/72 ovvero fuori campo IVA.

Tra i soggetti interessati da tale aumento rientrano anche i “nuovi minimi”, relativamente alle fatture dagli stessi emesse.

 

RICEVUTE, LETTERE E ALTRI DOCUMENTI

Un ulteriore aumento riguarda la misura dell'imposta di bollo fissata dall'art. 14, Tariffa parte I, DPR n. 642/72, relativamente alle ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e di altri documenti, anche se non sottoscritti, connessi a rapporti commerciali anche se consegnati per l'incasso presso aziende di credito. In particolare l’incremento interessa i predetti documenti di importo fino a € 129,11.-

 

Atto fino al 25.6.2013 Dal 26.6.2013
Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, connessi a rapporti commerciali, negoziati anche se consegnati per l'incasso presso aziende di credito di importo:
fino a € 129,11

€ 1,81

€ 2

oltre € 129,11  fino a € 258,23

€ 2,58

€ 2,58 

oltre € 258,23  fino a € 516,46

 € 4,65

€ 4,65

oltre € 516,46

€ 6,80 

€ 6,80

 

 

DECORRENZA DELLE NUOVE MISURE

I nuovi importi si applicano agli atti formati dal 26.6.2013; diversamente, agli atti formati entro il 25.6.2013 continuano ad applicarsi le misure previgenti, ancorché gli stessi siano sottoposti a ulteriori formalità presso i pubblici uffici successivamente a tale data (è il caso, ad esempio, di un atto di compravendita stipulato il 23.6.2013 ma registrato presso l'Agenzia delle Entrate il 30.6.2013).

Si rammenta che la marca da bollo è costituita da un contrassegno rilasciato, con modalità telematiche, da parte degli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle Entrate (tabaccai). A fronte dell'aumento dell'imposta di bollo sarà necessario procedere all’integrazione dell'importo utilizzando contrassegni autoadesivi di taglio inferiore fino a raggiungere quanto dovuto.

 

 

 

 

 

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