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''Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti'' – cd Decreto Occupazione e IVA

2013-07-02

Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, recante ''Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti'' – cd Decreto Occupazione e IVA   Il 28 giugno, è entrato in vigore il decreto legge recante norme in materia di occupazione e rinvio dell'aumento dell'IVA (decreto legge 28 giugno 2013, n.76 in Gazzetta Ufficiale n.150 del 28 giugno 2013).

Il provvedimento è stato trasmesso al Senato per l'inizio dell'iter di conversione che dovrà concludersi nel consueto termine di 60 giorni a pena di decadenza.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni del decreto.

 

  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

 

Incentivi nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani (art. 1)

Il Decreto prevede un beneficio economico per nuove assunzioni a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. La decontribuzione è erogata solo se l'assunzione aumenta l'occupazione complessiva dell'impresa. In particolare, nel rispetto delle regole comunitarie, si stabilisce che i lavoratori, la cui assunzione dà diritto al beneficio, debbano avere un'età compresa tra 18 e 29 anni e rientrino nella categoria dei "lavoratori svantaggiati"[1] contemplati dalla relativa normativa comunitaria.

Il beneficio è pari ad un terzo della retribuzione lorda mensile imponibile del lavoratore interessato, con un limite di 650 euro mensili. Tale beneficio, erogato per un massimo di 18 mesi, viene corrisposto mediante conguaglio mensile solo dopo la verifica dell'attivazione del rapporto di lavoro.

Nel caso di contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio è limitato a 12 mesi ed è vincolato ad un'altra assunzione a tempo indeterminato senza obbligo delle condizioni di cui sopra.

L'incremento occupazionale è calcolato sulla differenza fra il numero dei lavoratori di ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all'assunzione. I lavoratori a tempo parziale sono calcolati in proporzione.

Il predetto incremento va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali nelle società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto.

Il  beneficio in questione non spetta se:

E' comunque possibile cumulare i periodi di lavoro prestato presso lo stesso soggetto ai fini del diritto agli incentivi. L'incentivo non viene corrisposto qualora sia inviata tardivamente la comunicazione obbligatoria per l'instaurazione o la modifica del rapporto di lavoro, per il periodo compreso fra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

L'INPS fornirà le relative  disposizioni attuative entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (data pubblicazione in G.U. 28.6.2013).

La norma si finanzia, nelle Regioni del Mezzogiorno, mediante la riprogrammazione dei  fondi strutturali 2007-2013 e del Piano di azione e coesione, per 100 milioni di euro per il 2013, 150 milioni rispettivamente per il 2014 e per il 2015 e per 100 milioni di euro per il 2016. Per le restanti Regioni è individuato lo stanziamento di 48 milioni di euro per il 2013, 98 milioni rispettivamente per il 2014 ed il 2015 e 50 milioni per il 2016, ripartiti fra le  Regioni sulla base dei criteri di riparto dei Fondi strutturali. La Regione interessata all'attuazione dell'incentivo deve farne espressa dichiarazione, entro il 30 novembre 2013, al Ministero del lavoro ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ministro per la coesione sociale. L'incentivo è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico riferito alla data di assunzione più remota rispetto alle domande pervenute.

Nel caso di insufficienza delle risorse, la richiesta dell'incentivo è valutata anche su base pluriennale.

Nell'ambito dei programmi operativi regionali 2007/2013, l'incentivo può essere ulteriormente finanziato.

 

Interventi straordinari per favorire l'occupazione in particolare giovanile (art. 2)

Sono previste una serie di misure di carattere straordinario, operanti fino al 31 dicembre 2015 per favorire l'occupazione di giovani.

Apprendistato: entro il 30 settembre 2013, la Conferenza permanente Stato-Regioni deve emanare delle linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante nelle microimprese, piccole e medie imprese, anche in vista della uniformità dell'offerta formativa pubblica sull'intero territorio nazionale.  

In tale contesto, in deroga al Testo Unico dell'apprendistato, possono:

 

La Conferenza permanente Stato – Regioni o le Regioni possono, decorso il termine, comunque adottare le suddette linee guida, fermo restando che nelle more le deroghe al testo unico troveranno diretta applicazione.

 

Tirocini: Il decreto prevede che nelle Regioni che non hanno recepito la disciplina sui tirocini e di orientamento trovino applicazione, fino al 31 dicembre 2015, l'art. 18 della legge 196/97 e il decreto interministeriale 142/98  . La durata massima dei tirocini prevista dal suddetto decreto interministeriale può essere prorogata di un mese. Per favorire l'alternanza scuola lavoro  sono stati stanziati 3.000.000 di euro per l'anno 2013 e 7,6.000.000 di euro per l'anno 2014  a sostegno delle attività di tirocinio curriculare per l'anno accademico 2013/2014. È previsto, inoltre, che il Ministero dell'istruzione entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto fissi i criteri e le modalità per la ripartizione del suddetto incentivo tra le università statali che attivino tirocini di almeno 3 mesi con enti pubblici o privati.

Tali risorse dovranno essere, poi, assegnate agli studenti secondo i criteri di premialità individuati e comunque non potranno superare la somma di euro 200 mensili a studente (importo che costituisce il cofinanziamento del 50% del rimborso spese corrisposto dal soggetto ospitante).

Per quanto riguarda i tirocini extracurricolari, cioè fuori dal percorso scolastico/universitario, il Ministero dell'istruzione di concerto con il ministero dell'economia entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto definisce i  piani di intervento, di durata triennale, per la realizzazione di tirocini formativi in orario extracurricolare presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici, destinati agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado sulla base di criteri che ne premino l'impegno e il merito.

Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel Mezzogiorno (art. 3)   Per favorire l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno viene previsto fra l'altro: • il rifinanziamento di misure di autoimpiego e autoimprenditorialità nel limite di 26 milioni per l'anno 2013, 26 milioni per l'anno 2014, 28 milioni per l'anno 2015; • il finanziamento di 56 milioni di euro per l'anno 2013, 56 milioni di euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015 di borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano e non studiano di età compresa tra i 18 e i 29 anni,  residenti e/o domiciliati nel Mezzogiorno.

  Misure attuative garanzia per i giovani e ricollocazione di lavoratori destinatari ammortizzatori sociali in deroga (art. 5) Per rendere efficace la Garanzia per i Giovani e per promuovere la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga è istituita presso il Ministero del Lavoro una "struttura di missione" con funzioni di promozione, indirizzo e coordinamento degli interventi in materia di politiche attive e che sarà operante dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015.

Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 7)

  Lavoro a tempo determinato   Viene prevista la possibilità di stipulare contratti acausali anche per altre ipotesi individuata dai CCNL, anche aziendali, stipulati dalle Organizzazioni sindacali comparativamente rappresentative sul piano nazionale.   Viene eliminato il divieto di proroga del primo contratto a termine acausale, nonché la sua prosecuzione oltre il termine, nei limiti normalmente stabiliti (30° e 50° giorno).   Viene abrogato l'onere di comunicare al Centro per l'impiego competente la prosecuzione del rapporto oltre il termine previsto.   Sono ripristinati gli intervalli più brevi per la successione di contratti: 10 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi; 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. Tale disposizione non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali nonché nelle ipotesi individuate dai CCNL, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.   E' specificato che la disciplina delle assunzioni a termine dalla mobilità è esclusa dal campo di applicazione  del D. Lgs. n. 368/2001 in quanto di natura speciale.   Anche i contratti acausali rientrano nei limiti quantitativi stabiliti dalla contrattazione collettiva.

  Lavoro intermittente   Viene introdotto un limite di carattere temporale, ammettendo il ricorso a tale contratto, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle 400 giornate di effettivo lavoro nell'arco di un triennio. Tale disposizione, in riferimento al computo delle giornate effettive, opera dall'entrata in vigore del decreto. Non si applica la sanzione prevista in caso di mancata comunicazione della chiamata, qualora siano stati in precedenza assolti gli adempimenti contributivi, emergendo, pertanto, la volontà di non occultare la prestazione lavorativa. I contratti di lavoro intermittente sottoscritti al 18.7.2012 non compatibili con la nuova disciplina cessano di produrre effetti al 1° gennaio 2014.

  Lavoro a progetto   Vengono chiariti i limiti delle cocopro sia in termini di definizione dell'attività che di forma contrattuale, in particolare: • il progetto non deve comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, quindi ai fini della legittimità del contratto le due condizioni non devono essere presenti contemporaneamente; • la forma scritta è richiesta non più a fini probatori, ma per la validità del contratto stesso.

  Lavoro accessorio (voucher)   Viene eliminato il riferimento alle prestazioni di natura meramente occasionale per il ricorso al lavoro accessorio, rimane pertanto come unico requisito il valore economico della prestazione.   E' inoltre previsto l'ampliamento della platea dei soggetti destinatari dei voucher, includendo anche categorie di lavoratori "svantaggiati" (stati di disabilità, detenzione, tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali). Mediante Decreto Ministeriale verranno stabilite eventualmente stabilite specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari.

  Procedura per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo   Viene chiarito che la procedura per licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui all'art.6 della legge n. 604 /1966, non si applica nel caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in conseguenza di cambi di appalto. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro, fatta salva l'ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento di un accordo. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione è valutata dal giudice ai sensi dell'articolo 116 del codice di procedura civile. Agevolazioni assunzioni beneficiari ASpI   Al datore di lavoro che assuma spontaneamente a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari di ASpI è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta, un contributo mensile pari al 50% dell'ASpi residua. Sono escluse dall'agevolazione le imprese con assetti proprietari coincidenti o con rapporti di collegamento o controllo con l'impresa che assume. A tal fine le imprese interessate devono presentare apposita dichiarazione di responsabilità Fondi di solidarietà bilaterali   Il termine per stipulare gli accordi sindacali per l'istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali, in entrambi i casi previsti, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale è prorogato al 31.10.2013. Decorso inutilmente l'ulteriore periodo di proroga, si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2014 all'attivazione del fondo di solidarietà residuale.

"Dimissioni in bianco" co.co.pro. e associati in partecipazione   Vengono estese ai collaboratori a progetto e agli associati in partecipazione le misure in materia di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali

  Conservazione stato di disoccupazione per svolgimento attività lavoro autonoma   Lo stato di disoccupazione permane anche in presenza di attività di lavoro con reddito annuale entro il limite non assoggettato a IRPEF (attualmente 7.750 euro).

Istituzione Banca dati politiche attive e passive (art. 8)

La Banca dati, istituita presso il Ministero del lavoro, ha il compito di raccogliere le informazioni sui soggetti da collocare sul mercato del lavoro, sui servizi erogati e sulle opportunità d'impiego a favore dell'occupazione ed è, inoltre, diretta a favorire l'immediata attivazione della  "Garanzia per i Giovani". Al riguardo, si segnala che abbiamo ottenuto l'istituzione presso l'INPS di un'apposita banca dati per la verifica in tempo reale anche del diritto a fruire delle agevolazioni contributive.

Ulteriori disposizioni in materia di occupazione (art.9)

  Responsabilità solidale   Negli appalti, viene estesa la responsabilità solidale del committente per i compensi ed obblighi previdenziali ed assicurativi anche di lavoratori con contratti di lavoro autonomo. La deroga alla responsabilità solidale del committente nei confronti dell'appaltatore, che può essere eventualmente stabilita dai CCNL, ha effetto esclusivamente sui trattamenti retributivi.   Sanzioni amministrative in materia di sicurezza sul lavoro Il d.lgs. 81/08 prevede che le ammende derivanti da contravvenzioni e le sanzioni amministrative  in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano rivalutate ogni 5 anni con decreto della Direzione generale  per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro in misura pari all' indice Istat dei prezzi al consumo. Il decreto legge fa decorrere l'applicazione relativa al primo quinquennio a partire dal 1° luglio 2013 nella misura del 9,6% e prevede che la metà dell'ammontare derivante dalla maggiorazione sia destinato al finanziamento di attività  di vigilanza, prevenzione e promozione della sicurezza sul lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro.

Apprendistato   E' possibile far seguire all'apprendistato di primo livello (per la qualifica e il diploma professionale) – e successivamente alla sua acquisizione – un contratto di apprendistato professionalizzante, nei limiti di durata individuati dalla contrattazione collettiva.

  Contrattazione di secondo livello   La possibilità di stipulare contratti aziendali o territoriali in deroga a norme di legge e di contratto collettivo, prevista dall'art. 8, d.l. n. 138/2011 è subordinata al deposito di tali contratti presso la Direzione territoriale del lavoro.

  Comunicazioni ad Enti pubblici   Il Decreto per semplificare le comunicazioni obbligatorie, dispone che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro siano valide ai fini dell'assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico dei lavoratori

  Immigrazione   Il datore di lavoro che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione una serie di documenti. Viene previsto che debba prima verificare presso il Centro per l'impiego l'indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale.

  Procedura di emersione   Viene previsto che laddove la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili al datore, al lavoratore venga comunque rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione e i procedimenti penali e amministrativa – temporaneamente sospesi per l'avvio della procedura di emersione – vengano archiviati. Nei casi, invece, di cessazione del rapporto di lavoro nell'ambito di una procedura di emersione non ancora definita, il datore resta responsabile dei pagamenti previsti finché non comunichi la cessazione del rapporto, fermo restando il normale regime dei controlli.

  Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali (art. 10)

Fondi di previdenza complementare

Qualora i fondi pensione che procedono all'erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati, possono rideterminare la disciplina del finanziamento e  delle prestazioni, sia in corso di pagamento che future, tramite le fonti istitutive del Fondo stesso. 

Lavoratori marittimi Dal 1° gennaio 2014 la gestione della contribuzione di malattia e maternità per i lavoratori marittimi, fino ad ora di pertinenza dell'INAIL,  è attribuita all'INPS.

Invalidità civile Il limite di reddito per le pensioni di inabilità degli invalidi civili tiene conto esclusivamente del reddito personale ai fini IRPEF e non di quello dell'intero nucleo familiare.

 

[1] ‘Lavoratori svantaggiati' ai sensi del regolamento comunitario 800/2008, cioè giovani tra i 18 e i 29 anni che abbiano almeno uno di questi tre requisiti: - privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi - privi di un diploma di scuola media superiore o professionale - vivano soli con una o più persone a carico

 

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

  Differimento al 1° ottobre 2013 dell'aumento dell'aliquota Iva ordinaria (art. 11, comma 1)   Viene differito dal 1° luglio 2013 al 1° ottobre 2013, l'aumento di un punto percentuale (dal 21% al22%) dell'aliquota Iva ordinaria. Inoltre, viene abrogata la cosiddetta "clausola di salvaguardia" che prevedeva che il predetto aumento non si applicasse qualora, entro il 30 giugno 2013, fossero entrati in vigore provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali (cosiddette "tax expenditures"), tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 6.560 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

  Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (art. 11, commi 7 ed 8)   Con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, nei giorni del 20 e 29 maggio 2012, viene disposto che per i soggetti che hanno la sede o le unità locali nei Comuni colpiti dal sisma e che abbiano subito dei danni, verificati con perizia giurata, i contributi, gli indennizzi ed i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura, ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

  Incremento dell'addizionale regionale all'Irpef nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano (art. 11, comma 12)   A decorrere dal 2014, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano potranno, con proprio provvedimento, maggiorare, fino ad un massimo di un punto percentuale, l'aliquota base dell'addizionale regionale all'Irpef, attualmente stabilita nella misura dell'1,23%. Ciò al fine di consentire alle predette regioni e province la copertura del rimborso dell'anticipazione di liquidità erogata dallo Stato per far fronte ai pagamenti previsti dal D.L. n. 35 del 2013 (cosiddetto "Decreto Legge sui pagamenti della P.A."). La norma ad hoc per tali regioni è dovuta alla circostanza che l'art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 2011 (Decreto attuativo del Federalismo fiscale) - che consente di maggiorare l'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef - non si applica alle autonomia speciali, ma, solamente alle Regioni a statuto ordinario.

  Aumento dell'acconto ai fini dell'Irpef e dell'Irap per le persone fisiche e le società di persone (art. 11, commi 18 e 19)   A decorrere dal periodo d'imposta 2013, per le persone fisiche e le società od associazioni di cui all'art. 5 del Tuir (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, eccetera), la misura dell'acconto Irpef ed Irap viene aumentata dal 99% al 100%. Tale aumento ha carattere strutturale. Per il solo anno 2013, il predetto incremento produce effetti, esclusivamente, sulla seconda od unica rata di acconto - da versarsi entro il mese di novembre 2013 – dovendosi il versamento effettuare in misura corrispondente alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale (lavoratori dipendenti e pensionati), i sostituti d'imposta dovranno trattenere la seconda od unica rata di acconto Irpef, tenendo conto dell'aumento in esame.

  Aumento dell'acconto ai fini dell'Ires e dell'Irap per le società di capitali e gli altri enti con personalità giuridica (art. 11, comma 20)   Per il solo periodo d'imposta 2013, per le società di capitali e gli altri enti con personalità giuridica, la misura dell'acconto Ires ed Irap viene aumentata dal 100% al 101%. Tale incremento produce effetti, esclusivamente, sulla seconda od unica rata di acconto – da versarsi entro il mese di novembre 2013 – dovendosi il versamento effettuare in misura corrispondente alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto.

  Aumento dell'acconto dovuto dagli istituti di credito sulle ritenute sugli interessi corrisposti sui conti correnti e sui depositi (art. 11, comma 21)   Per i periodi d'imposta 2013 e 2014, viene aumentato dal 90% al 110%, il versamento in acconto delle ritenute dovute dagli istituti di credito sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e depositi. Per il periodo d'imposta 2013, tale incremento produce effetti, esclusivamente, sulla seconda scadenza di acconto, dovendosi il versamento effettuare in misura corrispondente alla differenza tra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo versato alla prima scadenza.

  Introduzione di una imposta di consumo sulle "sigarette elettroniche" (art. 11, comma 22)   A decorrere dal 1° gennaio 2014, vengono assoggettati ad un'imposta di consumo, pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico, i prodotti contenenti nicotina od altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, nonché i dispostivi meccanici ed elettronici - comprese le parti di ricambio - che ne consentono il consumo. A vigilare sulla commercializzazione dei suddetti prodotti sarà l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tenuta a rilasciare una preventiva autorizzazione ai soggetti interessati che, ai fini della vendita, devono possedere i medesimi requisiti previsti per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati. Il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza relativa alla predetta autorizzazione, nonché le modalità ed i termini di versamento della nuova imposta, saranno stabiliti con un apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

  Riduzione del "Fondo Irap" istituito per le imprese ed professionisti privi di "autonoma organizzazione" (art. 12, comma 1, lettera e)   Come noto, la legge di stabilità 2013, a decorrere dal 2014, ha istituito un apposito fondo finalizzato ad escludere dall'ambito di applicazione dell'Irap, le persone fisiche esercenti le attività commerciali di cui all'art. 55 del Tuir, e le arti e professioni, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti od assimilati e che impiegano, anche mediante locazione, beni strumentali il cui ammontare massimo sarà determinato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. La dotazione annua del predetto fondo era di 198 milioni di euro per l'anno 2014, di 252 milioni di euro per l'anno 2015, e di 242 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Ora, a parziale copertura, degli oneri derivanti dal decreto in esame, tale fondo viene ridotto: • di 150 milioni di euro per l'anno 2014; • di 2120 milioni di euro per l'anno 2015.

  DISPOSIZIONI VARIE

  Misure per la velocizzazione delle procedure in materia di riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali e di rimodulazione del piano di Azione Coesione (art. 4)

  Al fine di accelerare le procedure di riprogrammazione delle risorse 2007/2013 per finanziare i provvedimenti di cui agli artt. 1 e 3 del presente decreto:

- le Amministrazioni centrali interessate alla riprogrammazione dei PON, dovranno, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, attivare le rispettive modifiche ai propri programmi; - il gruppo di Azione e Coesione dovrà, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, determinare la rimodulazione delle risorse del Piano di Azione e Coesione (PAC), anche in base agli esiti della precedente attività di monitoraggio.

Come previsto al comma 2, dell'ammontare della rimodulazione delle risorse del PAC si terrà conto anche per l'assegnazione delle risorse per il 2014-2020.

Il Gruppo di Azione e Coesione, provvederà inoltre alla verifica dello stato di avanzamento dei singoli interventi e alle eventuali rimodulazioni che si riterranno necessarie in base alla periodica attività di monitoraggio.

Il comma 4 chiarisce che l'operatività delle misure di cui agli artt. 1 e 3 del decreto, decorre dal perfezionamento degli atti di riprogrammazione disciplinati dal presente articolo.

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