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Definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi allo spesometro

2013-08-07

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento del 2 agosto 2013, ha approvato il modello e le relative modalità tecniche da utilizzare per la comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA rientranti nel c.d. spesometro di cui all'art 21. Del D.L. n. 78 del 2010.

 

L'art. 21 del D.L. n. 78 del 2010, come noto, prevede per i soggetti passivi IVA, l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d'imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, superino la soglia:

 

Il D.L. n. 16 del 2012, al fine di semplificare l'adempimento in esame, ha disposto che, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012 tra operatori economici (cosiddette operazioni "business to business"), l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate riguarda tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva e non più soltanto quelle pari o superiori a 3.000 euro. Resta, invece, stabilita a 3.600 euro la soglia per le comunicazioni relative alle operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura (cosiddette operazioni "business to consumer").

 

Ora, con il provvedimento in esame e a seguito di un articolato confronto con le associazioni di categoria, vengono definiti e chiariti i principali aspetti emersi in sede di prima applicazione dello spesometro in merito ai soggetti obbligati, all'oggetto della comunicazione e alle relative modalità di predisposizione.

 

Soggetti obbligati e oggetto della comunicazione Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano:

 

Il Provvedimento del Direttore stabilisce inoltre l'applicabilità del modello anche alle ipotesi seguenti:

 

In sostanza, a  partire  dalle  comunicazioni, relative all'anno 2012, il modello in uso per lo spesometro diviene unitario e utilizzabile anche per comunicazioni leasing e noleggio, acquisti da San marino, operazioni con paesi black list e operazioni in contanti oltre i  mille euro legate al settore turismo.

 

Il provvedimento specifica - come previsto dal  D.L. n. 16 del 2012 - che l'emissione della fattura, in sostituzione di altro documento fiscale determina comunque l'obbligo di comunicazione, anche se riferita ad operazioni di importo inferiore alla soglia di 3600 euro.

 

In deroga a tale principio generale, solo per gli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 (dunque, ai commercianti al minuto e assimilati, obbligati all'emissione della fattura solo su richiesta dell'acquirente e alle agenzie di viaggio e turismo) è consentita, la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell'IVA. In pratica, solo per questi soggetti e per ragioni di semplificazione, ai fini della comunicazione, continua ad applicarsi la soglia minima di 3.600 euro. I soggetti diversi da quelli di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 invece, ai sensi del D.L. n. 16 del 2012, dovranno comunicare tutte le operazioni fatturate, indipendentemente dall'importo.

 

Esoneri dalla comunicazione Sono, invece, esonerati dalla comunicazione:

 

Tra le esclusioni oggettive il provvedimento dispone che non vanno comunicate: le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, le operazioni che sono già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o inferiore a 3600 euro effettuate nei confronti di soggetti privati il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito e prepagate.

 

Modalità di predisposizione della comunicazione

 

Circa le modalità di comunicazione, in un'ottica di semplificazione, viene consentito al contribuente d scegliere tra la trasmissione dei dati in forma analitica oppure aggregata. La scelta va effettuata tramite l'apposito modello allegato al provvedimento ed è vincolante per l'intero contenuto della comunicazione.

La modalità di trasmissione aggregata è preclusa:

 

Nella comunicazione analitica andranno indicate specificatamente le fatture emesse e ricevute, la data e il numero di emissione e di registrazione, l'imponibile, l'IVA o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti. Inoltre, vanno indicate le note di variazione per ciascuna controparte e operazione.

 

Nella comunicazione aggregata, invece, per ciascuna controparte andranno indicati gli importi totali delle operazioni attive e passive.

 

Termini di invio della comunicazione

 

Le comunicazioni relative al 2012 dovranno essere trasmesse:

 

A regime, invece, (quindi per le operazioni relative al 2013 e anni successivi), le scadenze sono rispettivamente il 10 e il 20 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

 

Modalità di trasmissione dei dati

La comunicazione va effettuata mediante l'apposito modello reperibile gratuitamente sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e trasmesso, per i soggetti abilitati, tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati.

L'Agenzia delle Entrate attesta l'avvenuta trasmissione dei dati mediante ricevuta, resa disponibile per via telematica entro 5 giorni lavorativi.

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