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Imu – L’abolizione della prima rata Imu 2013 e le altre novità del c.d. ‘’decreto Imu’’

2013-09-04

Nell’ambito del c.d. ‘'Decreto IMU’’  (DL 31.8.2013, n. 102), oltre all’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 dell’abitazione principale, terreni agricoli e fabbricati rurali, ha previsto:

 

 

Con la pubblicazione sul S.O. n. 66/L alla G.U. 31.8.2013, n. 204 sono entrate in vigore, a decorrere dal 31.8.2013, le disposizioni contenute nel c.d. “Decreto IMU”.

Oltre ad una serie di importanti interventi in materia di IMU, il citato Decreto contiene specifiche disposizioni in materia di cedolare secca, TARES, Cassa integrazione guadagni, ecc.

La copertura finanziaria delle disposizioni in esame è “assicurata”, tra l’altro, dalla riduzione del limite massimo di detraibilità ai fini IRPEF delle polizze vita / infortuni.

Rispetto alla bozza del Decreto in esame non sono state confermate due rilevanti  disposizioni: la prima, riguardante la parziale deducibilità (50%) dell’IMU (tale intervento sarà inserito, come annunciato, nell’ambito della Legge di stabilità 2014, con effetto già dal 2013), la seconda, relativa alla parziale imponibilità (50%) ai fini IRPEF del reddito derivante dalle unità immobiliari non locate. Qualora con le misure finalizzate alla copertura finanziaria non si raggiungano gli obiettivi previsti, il MEF potrà, entro il mese di novembre 2013, stabilire l’aumento della misura degli acconti IRES/IRAP 2013.

 

ABOLIZIONE PRIMA RATA IMU 2013

È abolita la prima rata dell’acconto IMU 2013 relativa agli immobili per i quali l’art. 1, comma 1, DL n. 54/2013 aveva disposto la sospensione del versamento, ossia relativamente alle seguenti categorie di immobili:

 

ABOLIZIONE SECONDA RATA ACCONTO IMU 2013

È abolita la seconda rata dell’acconto IMU 2013 relativamente ai c.d. “immobili merce”, ossia ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Modificando il comma 9-bis dell’art. 13, DL n. 201/2011, per gli immobili sopra citati il Decreto in esame prevede altresì dal 2014 l’esenzione dall’IMU (in luogo della possibile applicazione dell’aliquota ridotta fino allo 0,38‰ disposta dal Comune).

 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Decreto in esame modificando il comma 10, sesto periodo, del citato art. 13, riconosce l’applicazione della detrazione prevista per l’abitazione principale anche agli alloggi assegnati dagli IACP o Enti assimilati ex art. 93, DPR n. 616/77.

Tale disposizione non presenta carattere di novità in quanto già operativa per effetto del richiamo, contenuto nella citata disposizione ora modificata, alle unità immobiliari di cui all’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 504/92.

 

ESENZIONE IMU IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

A decorrere dal 2014 l’esenzione IMU è estesa anche agli immobili degli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività “di ricerca scientifica”.

 

ASSIMILAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Il Decreto in esame prevede, ai fini IMU, l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Ciò consente quindi di poter beneficiare delle agevolazioni previste per tali immobili (aliquota agevolata, detrazione, ecc.). Dal 2014 la predetta equiparazione all’abitazione principale è estesa anche ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008.

 

EFFICACIA DELIBERAZIONI IMU PER IL 2013

Dopo aver differito al 30.11.2013 il termine a disposizione dei Comuni per l’approvazione del bilancio di previsione 2013, il Decreto in esame, in deroga alla regola contenuta nell’art. 13, comma 13-bis, DL n. 201/2011, prevede che per il 2013, le delibere / regolamenti IMU “acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune”.

 

NOVITÀ IN MATERIA DI TARES

La TARES, ossia la tariffa sui rifiuti e sui servizi, introdotta a decorrere dal 2013, ai sensi dell’art. 14, DL n. 201/2011, si compone di 2 elementi:

  1. una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti;
  2. una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione.

Ora il Decreto in esame prevede che per il 2013 il Comune può applicare la componente della tariffa diretta alla copertura dei costi relativi al servizio dei rifiuti, nel rispetto del principio “chi inquina paga”:

Il Comune invierà ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo tenendo conto dei predetti nuovi criteri di individuazione della tariffa.

 

RIDUZIONE DETRAIBILITÀ POLIZZE VITA / INFORTUNI

Tra le “fonti” utilizzate dal Legislatore per la copertura finanziaria delle disposizioni contenute nel c.d. “Decreto IMU” si riscontra la riduzione per il 2013 da € 1.291 a € 630 (a € 230

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