2014-01-16
In data 10 gennaio 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato la direttiva (allegata) recante l'individuazione dell'Amministrazione competente a disporre la sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei committenti conseguente alle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9, 13 e 13-bis dell'art. 83-bis del decreto legge n.122 del 2008, in tema di costi di esercizio delle imprese di autotrasporto e di termini di pagamento.
Come precisato nella nota di pubblicazione della direttiva ministeriale sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le relative istruzioni operative saranno indicate in apposita circolare da predisporsi a cura della Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità.
La direttiva in oggetto ricorda che, a garanzia della corretta applicazione della normativa in parola, il comma 14 dell'art.83-bis prevede un sistema sanzionatorio applicabile alle richiamate violazioni le quali, secondo quanto stabilito dal decreto legge 95/2012 che novella l'art.15 dello stesso articolo, sono costatate dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle Entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese. La direttiva, inoltre, esprime il rischio che il silenzio normativo circa l'individuazione del soggetto cui compete l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie possa compromettere seriamente l'efficacia della norma.
Con l'intento di superare le incertezze interpretative in materia, e di consentire l'efficace avvio dell'attività sanzionatoria, la direttiva ministeriale individua detta Autorità nell'organizzazione periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (UMC), la cui capillare diffusione sull'intero territorio nazionale garantisce, oltre a un rapporto diretto con i richiamati organi accertatori (Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate), anche un più proficuo rapporto con i trasgressori per la ponderazione dei loro interessi legittimi, anche nel corso del provvedimento amministrativo.
Una volta attribuita la competenza a disporre del provvedimento sanzionatorio in capo agli Uffici della motorizzazione civile, la direttiva ricorda che, qualora emerga la responsabilità del soggetto destinatario dell'accertamento, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza dovranno trasmettere all'UMC, nella cui circoscrizione territoriale è stato effettuato l'accertamento della violazione, il processo verbale redatto durante l'attività di verifica, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, corredato di una breve relazione e di ogni altro atto o documento istruttorio necessario alla definizione della sanzione.
Verificata le regolarità formale degli atti istruttori e il rispetto del diritto di difesa del presunto trasgressore, esercitabile nel termine di 15 giorni dalla notifica del verbale di accertamento nel caso in cui non abbia già esercitato tale diritto innanzi all'organo accertatore, gli Uffici periferici della motorizzazione civile emetteranno il provvedimento amministrativo che ingiunge il pagamento della sanzione amministrativa correlata alla violazione che, come ricordato, risulta predeterminata dal legislatore.
Il provvedimento, che dovrà essere congruamente motivato richiamando i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della sanzione, dovrà indicare espressamente il valore del costo chilometrico totale (ricavabile dalle tabelle pubblicate nel sito istituzionale dell'Amministrazione) avendo cura di indicare, altresì, gli altri dati del calcolo effettuato, coincidenti con il costo chilometrico unitario, lunghezza chilometrica del percorso effettuato, importo già versato dal committente, nonché la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, conformemente alle tabelle pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Infine, la direttiva ricorda i tempi di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto merci su strada, di cui al comma 12 dell'art.83-bis, per raccomandarne una puntuale applicazione. In particolare, il termine di pagamento relativo ai contratti di trasporto merci in conto terzi è fissato ordinariamente in trenta giorni derogabile ad un periodo non superiore ai sessanta giorni.
In caso di mancato rispetto del predetto termine, il comma 13 dello stesso articolo prevede che il creditore ha diritto agli interessi moratori nella misura fissata dall'art.5 del decreto legislativo 231/2002 e che in caso di pagamenti oltre i novanta giorni si applicano le sanzioni previste dal comma 14 dell'art.83-bis.
Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411