Confcommercio ASCOM Home page

Definizione agevolata delle cartelle – Scadenza 31 marzo 2014 - Comunicato stampa di Equitalia del 25 marzo 2014

2014-03-27

Con il Comunicato stampa del 25 marzo 2014, Equitalia ha ricordato che c'è tempo fino al prossimo 31 marzo per aderire alla definizione agevolata delle cartelle che consente di pagare gli importi dovuti senza la corresponsione degli interessi maturati. Nel ricordare la predetta scadenza, di seguito, si riporta un breve vademecum per i contribuenti interessati.

 

Vademecum per i contribuenti

 

La Legge di stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013, n.147), prevede la possibilità di pagare in un'unica soluzione, senza interessi di mora e senza interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati, entro il 31 ottobre 2013, a Equitalia per la riscossione.

Rientrano nella predetta definizione agevolata, ad esempio, le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture.

Restano, invece, escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l'elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it).

La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali od altre situazioni particolari.

 

I tributi interessati

La definizione agevolata riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia del Territorio, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio, Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013.

 

Verifica delle cartelle

Per capire se i tributi inseriti nelle cartelle/avvisi rientrano nella definizione agevolata i contribuenti devono prendere visione della propria situazione debitoria, verificare la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione ed il tipo di atto ricevuto. Queste informazioni sono tutte contenute nell'estratto di ruolo che si può chiedere agli sportelli di Equitalia.

 

Cosa non si paga

Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell'agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti. Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle Entrate, e quindi riferite ad entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo.

 

Cosa si paga

I contribuenti che scelgono di aderire alla definizione dovranno pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), le sanzioni, l'aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Equitalia invierà entro il prossimo 30 giugno, mediante posta ordinaria, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.

 

Dove e come pagare

È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite il bollettino F35, indicando nel campo "Eseguito da", oltre ai dati personali, anche la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

 


 

Comunicato stampa del 23 gennaio 2014

 

Come noto, la Legge di stabilità 2014 (art. 1, c. da 618 a 624 della L. n. 147/2013) ha introdotto una definizione agevolata dei carichi inclusi in ruoli, emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013. I contribuenti possono estinguere il debito, senza corrispondere interessi, con il pagamento:

 

 

I debitori interessati, ove vogliano avvalersi della definizione in esame, dovranno versare le somme dovute in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014.

 

Ora, con il comunicato stampa del 23 gennaio 2014, Equitalia ha dato attuazione a tale disposizione, chiarendo sia il contenuto dell'agevolazione sia i tempi e le modalità di pagamento. Prima di esaminare nel dettaglio il predetto comunicato, si ricorda che, per ogni dubbio, è opportuno chiedere chiarimenti agli sportelli Equitalia.

 

Come funziona la definizione agevolata

La definizione agevolata riguarda le cartelle e avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013.

Sono oggetto di agevolazione, dunque, le entrate erariali come l'Irpef e l'Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali come il bollo dell'auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture. Restano invece escluse le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi (l'elenco è disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it). La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateizzazioni, sospensioni giudiziali o altre situazioni particolari.

 

L'agevolazione

Per tutte le cartelle/avvisi che rientrano nell'agevolazione il contribuente non dovrà pagare gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti.

Inoltre, per le cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle Entrate, e quindi riferite a entrate erariali, non si paga anche il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, indicati nella cartella di pagamento e nell'estratto di ruolo.

 

La scadenza e le modalità di pagamento

I soggetti interessati, come anticipato, dovranno pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l'aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate, in un'unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.

Per consentire il versamento delle somme entro tale termine, sono sospesi fino al 15 marzo 2014, la riscossione dei carichi oggetto di definizione e corrispondentemente, i termini di prescrizione.

Equitalia, entro il 30 giugno 2014, avviserà i debitori mediante posta ordinaria, circa l'avvenuta estinzione del debito.

Il versamento delle somme dovute può essere effettuato in tutti gli sportelli di Equitalia e negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo "Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli - L.S. 2014". Per la corretta ricezione del pagamento, Equitalia consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

 

Infine, nel comunicato viene precisato che Equitalia contatterà i contribuenti creditori nei confronti della pubblica amministrazione e per i quali, ai sensi dell'art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973, l'ente interessato, prima di effettuare il pagamento, deve verificare la presenza di eventuali debiti con lo Stato di importi superiori a 10 mila euro.

Il contatto diretto con i contribuenti interessati è stato voluto da Equitalia per consentire loro avvalersi della definizione agevolata entro il 28 febbraio e permettere alla PA di procedere al pagamento del credito nei tempi previsti e senza eventuali ritardi.

Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411