2014-02-20
La Nota n. DT 10495 del 5 febbraio 2014 del Ministero del Tesoro fornisce spiegazioni sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di locazione per unità abitative con modalità che escludano l’uso del contante .
Alcune perplessità erano infatti sorte sulla corretta interpretazione dell’articolo 1, comma 50 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 della legge di stabilità, entrato in vigore il 1° gennaio 2014 nell’art. 1 comma 50, cita, «i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità».
Il Tesoro, con la nota, ribalta le previsioni del comma 50.
In primo luogo, il Ministero sottolinea come, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni comminate ai fini del decreto antiriciclaggio, rilevi unicamente il limite dei mille euro stabilito dall’articolo 49 del Dlgs 231/07. In pratica, nessuna sanzione potrebbe essere irrogata al conduttore che paga un canone di locazione in contanti per una somma comunque inferiore ai mille euro; ciò perché il decreto antiriciclaggio prevede una sanzione amministrativa dall’1 al 40% della somma trasferita soltanto in capo a chi trasferisce denaro contante o titoli al portatore in euro o valuta estera sopra la soglia di 999,99 euro.
Poiché il legislatore ha previsto esclusivamente questa sanzione e poiché nessuna sanzione è applicabile in caso di violazione dell’articolo 1, comma 50 della legge di stabilità, secondo il ministero, quest’ultima non prevede un vero e proprio obbligo di utilizzo di mezzi di pagamento differenti dal contante per la corresponsione dei canoni sotto soglia.
La ratio sottesa è da rinvenirsi nella necessità di arginare fenomeni di impiego, occultamento o immissione nel sistema economico di risorse di provenienza illecita, controbilanciando con strumenti ad hoc il rischio insito nella velocità di circolazione del contante e nella non riconducibilità del contante stesso alla titolarità di un soggetto determinato.
Tale finalità di conservare traccia delle transazioni in contante può ritenersi soddisfatta, fornendo una semplice prova documentale, comunque formata, purché chiara, inequivoca e idonea ad attestare l’avvenuto pagamento in contanti del canone di locazione
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