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Enti di tipo associativo - Modifiche intervenute nel 2013 – Modello EAS - Termini di presentazione

2014-03-21

Si ricorda che gli enti di tipo associativo - in caso di modifiche intervenute nel 2013 - hanno tempo fino al prossimo 31 marzo per comunicare, attraverso il modello EAS, informazioni e dati aggiornati rispetto a quelli precedentemente comunicati.

Si tratta, naturalmente, soltanto delle informazioni rilevanti per l'Amministrazione finanziaria, necessarie alla verifica dei requisiti che danno accesso alle agevolazioni tributarie riservate ai predetti enti dall'art. 30, comma 1, del D.L. n. 185 del 2008. In particolare, non occorre informare l'Agenzia delle Entrate delle novità che hanno riguardato:

 

 

Inoltre, come precisato dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 125/E del 2010, non occorre la presentazione di una nuova comunicazione in caso siano cambiati i dati identificativi del rappresentante legale o dell'associazione stessa e tali modifiche siano state già comunicate agli uffici finanziari attraverso i quadri B (soggetto d'imposta) e C (rappresentante) dei modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita Iva) ed AA7/10 (per i soggetti titolari di partita Iva), come richiede la normativa ai contribuenti diversi dalle persone fisiche, titolari o non titolari di partita Iva.

 

La normativa

Il regime agevolativo di cui al citato art. 30 del D.L. n. 185 del 2008, prevede la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi indicati nell'art. 148 del Tuir e, in materia di Iva, nell'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972, considerando non commerciale l'attività svolta dall'ente, in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti degli iscritti o partecipanti.

In pratica, a poter usufruire della predetta agevolazione sono i soggetti di natura privata (con o senza personalità giuridica), che non hanno per oggetto esclusivo o principale della loro attività il "lucro" e che operano, quindi, senza finalità "imprenditoriali".

In particolare, l'agevolazione è per gli enti appartenenti alle categorie identificate, nel campo "Tipo ente" del modello EAS, con i seguenti codici:

1.associazioni politiche;

2.associazioni sindacali;

3.associazioni di categoria;

4.associazioni religiose;

5.associazioni assistenziali;

6.associazioni culturali;

7.associazioni sportive dilettantistiche;

8.associazioni di promozione sociale;

9.associazioni di formazione extra-scolastica della persona;

10.società sportive dilettantistiche;

11.associazioni pro-loco;

12.organizzazioni;

13.altri enti.

 

Il modello EAS

Il modello EAS – a prescindere dalla prossima scadenza del 31 marzo, che riguarda soltanto le variazioni – deve essere presentato dagli enti associativi senza scopo di lucro, costituiti a partire dal 29 novembre 2008, che intendono avvalersi, avendone i requisiti, dei benefici sopra illustrati.

Il modello deve essere inviato all'Agenzia delle Entrate entro 60 giorni dalla data di costituzione dell'associazione. Entro 60 giorni occorre anche informare l'Amministrazione finanziaria - compilando la sezione "Perdita dei requisiti" del medesimo modello – nel caso non si abbiano più le caratteristiche qualificanti richieste dallo speciale regime fiscale.

La norma prevede, però, alcune esclusioni dalla presentazione del modello EAS. In particolare, sono dispensati dall'adempimento:

 

Modalità di presentazione del modello EAS

Il modello EAS è disponibile, gratuitamente, sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), così come il software "Modello EAS", da utilizzare per la sua trasmissione. La presentazione deve essere effettuata, esclusivamente, in via telematica. La comunicazione può essere inviata direttamente dall'associazione o tramite gli intermediari abilitati. In quest'ultimo caso, l'incaricato deve rilasciare al contribuente un esemplare del modello trasmesso ed una copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, che attesta la conclusione della procedura di recezione del modello EAS.

 

La "remissione in bonis"

La presentazione oltre i termini del modello EAS è tra i casi ammessi dall'istituto della "remissione in bonis" di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. n. 16 del 2012, che permette ai soggetti in possesso dei requisiti sostanziali per usufruire del predetto regime agevolativo di sanare errori formali o che hanno inviato non tempestivamente comunicazioni od attestazioni necessarie al beneficio fiscale.

Tali soggetti possono ancora rimediare e non perdere il regime agevolativo, eseguendo o perfezionando l'adempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (nel caso specifico, il 30 settembre 2014), e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 (codice tributo "8114").

E' possibile usufruire della "remissione in bonis" a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento, delle quali il soggetto dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411