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Il datore di lavoro deve obbligatoriamente richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale per le attività professionali o attività volontarie che comportino ''contatti diretti e regolari con minori''

2014-04-08

Scatta solo per i contratti di lavoro siglati dal 7 aprile.

A tal proposito si ricorda che ai sensi dell’art. 2 D.Lgs n. 39/2014 qualunque datore di lavoro che impieghi al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori deve obbligatoriamente richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 313/2002.

Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro.

In merito al campo di applicazione la norma così formulata, si rivolge alle sole figure professionali che hanno contatti «diretti e regolari con minori». Ciò che conta per verificare se ricorra o meno l’obbligo di richiesta da parte del datore di lavoro del certificato penale è la circostanza che l’attività comporti contatti con minori e che tali contatti siano «diretti e regolari».

Segnaliamo quindi che il provvedimento riguarda unicamente tutte quelle figure professionali che hanno a che fare con i minori assunte per svolgere attività esclusive in favore degli stessi.

I datori di lavoro devono chiedere a tutti i lavoratori e collaboratori già in servizio che hanno a che fare in modo diretto e regolare con i minori il certificato penale del casellario giudiziale.

Relativamente al secondo dei dubbi interpretativi segnalati, dati i tempi estremamente ristretti per la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale da parte del lavoratore alla Procura della Repubblica e l’imminente entrata in vigore della norma in esame, al fine di non incorrere in sanzione si consiglia i datori di lavoro di richiedere formalmente al dipendente il certificato sopra citato utilizzando il modello  (allegato).

Si ricorda infine che la competenza all'applicazione del provvedimento sanzionatorio sembrerebbe essere in capo anche agli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro, dato che il certificato verrà ad assumere la veste di documento necessario per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

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