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Riduzione premi INAIL: Decreto interministeriale attuativo

2014-05-06

Tenuto conto che il decreto interministeriale che rende operativa la riduzione dei premi INAIL disposta dalla legge di stabilità 2014, pur essendo stato firmato dal Ministro del lavoro e dal Ministro dell'economia, non è stato ancora formalizzato e vista l'approssimarsi della scadenza del 16 maggio 2014 per il versamento dei premi INAIL e per l'autoliquidazione 2013/2014, se ne anticipano i contenuti.

Il decreto interministeriale, infatti, recepisce totalmente la proposta dell'Istituto, formalizzata con la Determina del Presidente INAIL, n.67/2014, di seguito evidenziata.

Si ricorda che per consentire tale riduzione, il termine per il versamento dei premi e per l'autoliquidazione 2013/14 è stato differito al 16 maggio 2014.

Si fa riserva, naturalmente, di fornire ulteriori notizie sulla formalizzazione del citato decreto.

 

PREMI E CONTRIBUTI OGGETTO DELLA RIDUZIONE

La riduzione percentuale si applica a tutte le tipologie di premi e contributi:

 

Sono  esclusi dalla riduzione i premi dovuti per i seguenti lavoratori:

 

MISURA DELLA RIDUZIONE

La quantificazione della riduzione  percentuale è stata effettuata rapportando le risorse finanziarie complessive disponibili annualmente per l'intervento all'ammontare del gettito per premi e contributi stimato per l'anno di riferimento, in relazione alla platea dei beneficiari.

Per l'anno 2014, la misura della riduzione da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro, è pari al 14,17%.

Per gli anni 2015 e 2016, le relative percentuali saranno successivamente fissate sulla base delle elaborazioni annuali effettuate dall'Istituto ed approvate successivamente dai Ministeri del lavoro e dell'economia e delle finanze.

 

BENEFICIARI DELLA RIDUZIONE

 

TARIFFA ORDINARIA DIPENDENTI

Soggetti con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, inquadrati nelle quattro sottogestioni tariffarie (Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività) e tenuti al pagamento del premio assicurativo ordinario. Tenuto conto che la norma fissa il principio "dell'andamento infortunistico aziendale", quale criterio per l'individuazione dei beneficiari, tali soggetti usufruiscono della riduzione per quelle lavorazioni per le quali, per il 2014, l'INAIL ha comunicato, con il Mod. 20 SM (mediante PEC o in via residuale con raccomandata), i tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle Tariffe vigenti.    

L'Istituto per il 2014 invierà nuovamente le basi di calcolo in tempo utile per il pagamento del 16 maggio 2014, con le indicazioni per l'applicazione della riduzione per i soggetti che risulteranno beneficiari sulla base del tasso applicabile comunicato.

 

Premio supplementare silicosi

I soggetti tenuti al pagamento del premio supplementare per la silicosi e l'asbestosi beneficiano anche della riduzione sul premio supplementare, qualora siano destinatari della riduzione sul premio ordinario connesso al premio supplementare e  nella stessa misura fissata per il predetto premio ordinario.

 

Soggetti che abbiano iniziato l'attività da non oltre un biennio (anno 2012). La riduzione in questione si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2014, anche per i soggetti tenuti all'obbligo assicurativo per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata on line.

La misura della riduzione è pari al 15% del tasso medio previsto per la lavorazione svolta dall'impresa e può essere applicata, a domanda, in relazione alla situazione aziendale sul rispetto delle norme antinfortunistiche.

Pertanto, ai soggetti tenuti al calcolo dei premi assicurativi ordinari che presentano nel 2014 o hanno già presentato nel corso del biennio di riferimento l'apposita istanza  in relazione alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti ed alle quali si applica per l'anno 2014 la predetta riduzione del 15%, è automaticamente riconosciuta per il medesimo anno, senza presentazione di un'ulteriore domanda, anche la riduzione prevista dalla legge di stabilità per ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio.

Analogamente, per i soggetti che nell'ambito della stessa posizione assicurativa territoriale siano titolari di polizza ordinaria dipendenti e polizza speciale,  l'accoglimento per il 2014 della riduzione (art.19 delle Modalità di applicazione della tariffa), con riferimento alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti, comporta l'automatico riconoscimento, per il medesimo anno, della riduzione prevista  sulla polizza ordinaria dipendenti  nonché sulla polizza speciale/classe di rischio attivata da non oltre un biennio.

Per consentire di usufruire della riduzione ed ai soli fini di presentazione dell'istanza, qualora il primo biennio dell'avvio dell'attività scada nel periodo tra il 1°  gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione della stessa viene differito al 30 giugno 2014. Tale differimento vale anche per l'istanza per ottenere l'oscillazione del tasso medio nei primi 2 anni di attività (art. 19 delle Modalità di applicazione della Tariffa), ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 2014 della riduzione prevista dalla legge di stabilità.

 

MODALITÀ OPERATIVE DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE.

La riduzione si applica in uguale misura a tutte le fattispecie di premi e contributi.

La riduzione opera sul premio finale dovuto al netto di tutti gli altri sconti ed agevolazioni di cui il soggetto già beneficia e si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente per specifici settori (artigiani, edili, agricoli, ecc.).

Sull'importo del premio determinato a seguito della riduzione, opera l'addizionale Anmil.

La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica, nella medesima misura, sia alla rata anticipata che alla relativa regolazione o conguaglio dovuto in relazione all'anno di riferimento (ad es. al 16 maggio 2014 la riduzione si applicherà sulla rata anticipata 2014, mentre al 16 febbraio 2015 si applicherà alla regolazione 2014 e alla rata anticipata 2015) .

 

MODIFICA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI ASSICURATIVI.

I criteri e le modalità di applicazione della riduzione  valgono,  nelle more della revisione tariffaria, per il triennio 2014-2016, salvo gli esiti della verifica di sostenibilità economico-finanziaria ed attuariale, prevista dalla legge di stabilità 2014.

Le modifiche ai criteri ed alle modalità applicative sono effettuate con decreto interministeriale, su proposta dell'INAIL.

 

DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI RIDUZIONE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 2014

Per gli anni successivi al 2014, la percentuale di riduzione sarà aggiornata con determina del Presidente dell'INAIL, comunicata al Ministero del lavoro ed al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.

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