2014-07-08
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di martedì 24 giugno, Serie Generale n. 144, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 recante ''Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea''.
Nel segnalare che il provvedimento, entrato in vigore mercoledì 25 giugno, è stato trasmesso al Senato ed assegnato alle Commissioni riunite Industria ed Ambiente per l'inizio del consueto iter di conversione, si riporta di seguito una sintesi delle principali misure di interesse per il Sistema rinviando, per gli eventuali approfondimenti, alle specifiche note degli uffici tecnici.
Per i titolari di reddito d'impresa viene introdotto un credito di imposta, pari al 15%, per gli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della Tabella ATECO, effettuati dall'entrata in vigore del decreto legge in esame (25 giugno 2014) e fino al 30 giugno 2015, e destinati a strutture produttive ubicate in Italia. Il credito d'imposta spetta per la parte che supera la media degli ultimi 5 anni, con facoltà di escludere nel calcolo, l'esercizio con l'investimento maggiore.
L'agevolazione non spetta per investimenti di importo inferiore a 10.000 euro e si applica ai titolari di reddito d'impresa anche se con attività inferiore ai 5 anni. In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella citata divisione 28 della Tabella ATECO deve essere calcolata per i periodi d'imposta precedenti a quelli di entrata in vigore del decreto legge od a quello successivo, con facoltà di escludere nel calcolo l'esercizio con l'investimento maggiore. Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame), il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.
Il credito d'imposta si potrà utilizzare solo in compensazione in 3 quote annuali di pari importo: la prima quota annuale è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento (in pratica, a decorrere dal 1° gennaio 2016).
Il credito d'imposta viene revocato:
se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto;
se i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al medesimo beneficiario dell'agevolazione, prima del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è presentata la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito d'imposta.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'IRPEF/IRES né ai fini dell'Irap; inoltre non rileva per il calcolo della deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di reddito. L'importo del credito deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito ed in quelle dei periodi successivi in cui il credito è utilizzato.
In caso di indebito utilizzo del credito d'imposta per mancanza dei requisiti stabiliti dalla norma, l'Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle somme con relativi interessi e sanzioni.
2. Modifiche alla disciplina dell'ACE - Aiuto alla Crescita Economica - (Art. 19)
La norma in esame, apporta alcune modifiche alla disciplina dell'ACE ("Aiuto alla Crescita Economica"), introdotta dall'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto Decreto Legge "Salva Italia").
Per le società, le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati, viene previsto un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente. Tale incremento è temporaneo e si applica per 3 periodi d'imposta, ossia per il periodo d'imposta di ammissione ai suddetti mercati ed per i due successivi.
Inoltre, a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, i soggetti Irpef ed IRES potranno fruire di un credito d'imposta commisurato all'eccedenza del "rendimento nozionale" non utilizzato nel periodo d'imposta per incapienza del reddito complessivo netto.
Il credito d'imposta dovrà essere utilizzato in diminuzione dell'Irap e ripartito in 5 quote annuali di pari importo.
Il primo comma, nell'ottica di favorire e semplificare l'accesso al mercato dei capitali di rischio, stabilisce che:
Il secondo comma, nell'ambito delle misure contabili, prevede la facoltà, per le "società chiuse" (ossia senza titoli quotati in mercati regolamentati), di utilizzare gli IAS/IFRS, per favorire il percorso di conoscibilità e visibilità internazionale delle società che intendano, o anche solo non escludano, accedere al mercato dei capitali di rischio e il graduale adeguamento allo status di emittente quotato.
Vengono, inoltre, definiti il ruolo e le funzioni svolte dall'Organismo Italiano Contabilità ("OIC"), autorizzando anche tale organismo ad operare all'interno dei consessi internazionali quale portatore di interessi pubblici nazionali.
Con il terzo comma si modifica l'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, che disciplina i criteri di determinazione del valore delle azioni delle società quotate in caso di recesso. Viene introdotta una maggiore flessibilità del criterio di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati, consentendo agli statuti di prevedere, in caso di recesso, un criterio diverso dalla media aritmetica dei prezzi di chiusura di mercato nei sei mesi anteriori, purché in concreto più vantaggioso per il socio recedente.
Il quarto ed il quinto comma introducono nuove disposizioni per l'applicazione della procedura semplificata prevista dall'art. 2343-ter del codice civile, in materia di conferimento di beni in natura e crediti senza relazione di stima alle ipotesi di cui all'art. 2343-bis ("Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori") e all'art. 2500-ter ("Trasformazione di società di persone").
Il sesto comma riduce a quindici giorni la durata minima del periodo previsto per l'esercizio del diritto di opzione negli aumenti di capitale, allineando la disciplina delle società non quotate a quella attualmente prevista per le società quotate.
Il settimo comma stabilisce la riduzione del capitale minimo richiesto per la costituzione di una Spa da 120 mila a 50 mila euro.
Il primo comma estende il regime dell'imposta sostitutiva anche agli interessi delle obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non quotate emesse da società non quotate e detenute da investitori qualificati.
Il secondo comma stabilisce che la ritenuta sugli interessi e sui redditi da capitale non si applica agli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e delle cambiali finanziarie corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio, istituiti in Italia o in uno Stato membro dell'U.E., il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati.
Viene anche stabilito che la medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti, emittenti titoli detenuti da investitori qualificati e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie.
Il primo comma mira ad ampliare il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi attualmente riservati soltanto ai soggetti residenti in Italia, anche ad enti creditizi, imprese di assicurazioni e fondi di investimento in strumenti di credito stabiliti in stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico.
Il secondo comma è finalizzato, invece, ad estendere l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti sui finanziamenti a medio e lungo termine. Sono interessate dalla nuova disposizione anche le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti che beneficiano del regime, nonché le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi.
Il terzo ed il quarto comma consentono alle imprese di assicurazione di svolgere anche l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti delle imprese, con l'esclusione delle microimprese.
Le disposizione del quinto comma, nonché quelle della lettera a) del sesto comma introducono la possibilità, anche per le società di cartolarizzazione, di concedere finanziamenti alle imprese nelle analoghe condizioni previste per le assicurazioni.
La lettera e) del sesto comma consente, alle imprese di assicurazione, l'utilizzo di qualsiasi titolo emesso nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione quale attivo ammesso a copertura di riserve tecniche.
La nuova disposizione è inserita nel titolo VI del testo unico bancario in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti coi clienti.
In particolare, la norma stabilisce che il CICR (Comitato interministeriale per il credito e risparmio) deve fissare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati relativamente alle operazioni e servizi bancari e finanziari, con periodicità non inferiore ad un anno.
Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento deve essere assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi.
Per i contratti conclusi nel corso dell'anno, il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre.
Con il comma 1 viene previsto che alle imprese che producono prodotti agricoli (disciplinati dall'allegato I del TFUE) ed alle PMI che producono prodotti agroalimentari venga concesso, nel limite di 50.000 euro, un credito di imposta del 40% delle spese per nuovi investimenti finalizzati alla realizzazione e all'ampliamento di infrastrutture informatiche per il commercio elettronico, effettuati negli anni 2014, 2015 e 2016.
Con il comma 3 viene concesso alle reti tra imprese che producono prodotti agricoli (disciplinati dall'allegato I del TFUE) ed alle reti tra PMI che producono prodotti agroalimentari, un credito di imposta del 40%, nel limite massimo di 400.000 euro, in riferimento alle spese per nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie e cooperazione di filiera, negli anni 2014, 2015 e 2016.
Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, saranno definite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione dei suddetti crediti di imposta.
2. Garanzia dello Stato in favore di SACE per operazioni non di mercato (Art. 32)
Viene concessa dallo Stato a SACE S.P.A una garanzia per rischi non di mercato per operazioni in favore di settori strategici per l'economia nazionale, nonché riguardanti società di rilievo nazionale per livello occupazionale, fatturato e ricadute sul sistema produttivo.
Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del DL, il Ministero dell'Economia e delle Finanze stipula con SACE uno schema di convenzione per lo svolgimento dell'attività assicurativa e sul funzionamento della garanzia statale.
La disposizione prevede che al fine di coordinare le attività ispettive e di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese e degli organi di vigilanza nel settore agroalimentare, i diversi organismi di controllo devono agire in maniera coordinata, evitando sovrapposizioni e duplicazioni. All'esito positivo di un controllo, le amministrazioni dovranno verbalizzare l'attestata regolarità e il medesimo controllo non potrà essere oggetto di contestazione in successive ispezioni, a meno che non emerga un comportamento omissivo o irregolare da parte dell'imprenditore o emergano nuovi fatti o elementi sconosciuti al momento della precedente ispezione.
Per garantire le suddette finalità, con decreto di natura non regolamentare del MIPAAF, viene istituito presso il Ministero il Registro Unico dei controlli ispettivi. La norma prevede che gli esiti dei controlli stessi devono essere resi immediatamente disponibili alle amministrazioni richiedenti, in via telematica, secondo le modalità che saranno definite con apposito accordo in sede di Conferenza unificata, sancito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.
Una disposizione analoga è a tutt'oggi presente nell'articolo 1, commi 1 e 2, del disegno di legge "Collegato agricoltura" (AS1328), attualmente all'esame della Commissione agricoltura del Senato. In considerazione di tale duplicazione, è ipotizzabile che, in sede di conversione del DL, vengano apportate le conseguenti modifiche.
Il comma 2 dell'art 1 del decreto, dispone il potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare. In particolare in caso di violazioni delle norme in materia agroalimentare di lieve entità, per cui sia prevista la sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo diffida l'interessato ad adempiere nel termine di venti giorni, che decorrono dalla data di recezione dell'atto di diffida. La disposizione non si applica alle violazioni delle norme in materia di sicurezza alimentare. Nel caso in cui l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida, l'organo preposto al controllo procede alla contestazione immediata, e in tal caso viene preclusa la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta. La norma prevede che non si applica la diffida in caso di reiterazione specifica accertata con provvedimento esecutivo nei tre mesi successivi alla diffida.
Infine il decreto in esame prevede che, per le violazioni per cui è già previsto il pagamento in misura ridotta, la somma verrà decurtata del 30 per cento se il pagamento verrà effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notifica
La norma apporta modifiche alla legge 82 del 2006, concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino. In particolare viene ammessa la produzione di mosto cotto, previa comunicazione al compente Ufficio territoriale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
La disposizione consente anche la produzione di bevande spiritose negli stabilimenti in cui si estraggono mosti o vini per la preparazione dei quali non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dalla normativa comunitaria, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate. Non è, pertanto, più necessario conservare il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol, e gli altri prodotti consentiti dal citato regolamento (CEE) n. 1601/91, in magazzini controllati dall'ufficio periferico.
Il decreto consente che nei locali di una impresa agricola, comunicanti con quelli in cui si estraggono mosti o vini, siano detenuti alcuni dei prodotti vietati negli stabilimenti enologici e nelle cantine (ad es. zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi, acquavite, alcool etc.), a condizione che questi siano ottenuti esclusivamente dall'attività di coltivazione e silvicoltura e che la detenzione sia preventivamente comunicata all'Ufficio territoriale dell' ICQRF.
Le distillerie possono, inoltre, istituire dei centri di raccolta temporanei fuori fabbrica mediante una semplice comunicazione all'ICQRF, non essendo più necessaria l'autorizzazione. La detenzione di vinacce destinate ad altri usi industriali deve essere comunicata all'ufficio periferico antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e non necessariamente entro il quinto giorno antecedente.
Non è più necessario l'intervento dei decreti ministeriali volti a determinare i requisiti e le caratteristiche delle sostanze ammesse di cui all'art. 25 della legge 82 del 2006.
Il decreto introduce, inoltre, ulteriori semplificazioni, eliminando la sanzione amministrativa pecuniaria relativa all'igiene della cantina (ad esempio quali sostanze e prodotti potevano essere usati per la pulizia dei locali); e rimuovendo l'obbligo di aggiornamento con fogli progressivamente numerati del registro di carico e scarico dello zucchero.
In ultimo, si fa presente l'abrogazione dell'istituto della diffida per le infrazioni minori prevista dall'art. 43 della legge 82 del 2006.
Il comma 7 dell'articolo 3 modifica la legge 4/2011 che, all'art. 4, prevede che nell'etichettatura dei prodotti alimentari sia inclusa l'indicazione del luogo di origine o di provenienza, nonchè l'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare, dal luogo di produzione iniziale fino al consumo finale. Fino ad ora la citata legge non ha ricevuto attuazione, anche per la mancanza dei decreti attuativi previsti dal comma 3 del richiamato articolo.
Con l'aggiunta del nuovo art. 4-bis, si prevede, ai fini della predisposizione dei decreti attuativi, sia svolta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, una consultazione pubblica tra i consumatori, da effettuarsi tramite il sito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Attraverso la consultazione si dovrà valutare quanto sia ritenuta significativa l'indicazione del "luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi" e quando l'omissione di tale informazione sia ritenuta ingannevole. Il Ministero dovrà inoltre svolgere studi volti ad individuare, su scala territoriale, i legami tra talune qualità dei prodotti alimentari e la loro origine o provenienza. L'esistenza di tale legame e l'interesse della maggior parte dei consumatori costituiscono le due condizioni, richieste dall'art. 39 del regolamento 1169/2011 ("relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori"), che consentono agli Stati membri di imporre obblighi di etichettatura di origine sui prodotti alimentari che attualmente non la prevedono.
Riguardo ai decreti attuativi, già previsti dalla legge 4/2011, si prevede che essi vengano adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La norma sostituisce e abroga l'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 171/2008, prevedendo che la produzione della "Mozzarella di bufala campana" DOP avvenga in spazi in cui si utilizza soltanto latte di bufala proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della DOP, ammettendo però la possibilità che, con lo stesso latte, si realizzino anche semilavorati o altri prodotti. Le produzioni che utilizzano, anche solo in parte, latte di tipo differente, dovranno invece avvenire in spazi diversi.
Le violazioni vengono assoggettate a una sanzione pecuniaria variabile tra duemila e tredicimila euro accompagnata dalla sanzione accessoria della chiusura dello stabilimento da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni. È prevista, inoltre, la sospensione del diritto di utilizzare la denominazione protetta, la cui notizia deve essere pubblicata a carico dell'interessato su due quotidiani a diffusione nazionale, dal momento dell'accertamento della violazione e fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
Nel caso di reiterazione delle violazioni entro sei mesi dall'irrogazione delle sanzioni, la chiusura dello stabilimento è disposta per un periodo ricompreso tra trenta e novanta giorni e gli importi delle sanzioni pecuniarie sono raddoppiati.
La sanzione della chiusura dello stabilimento è disposta, inoltre, per quanti dovessero utilizzare latte o cagliata diversi da quelli utilizzati nella produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP; in tali casi la chiusura è disposta per un minimo di un giorno a un massimo di dieci, aumentati a trenta nel caso di reiterazione della violazione entro sei mesi.
La disposizione prevede, poi, che gli allevatori bufalini, così come i trasformatori e gli intermediari di latte di bufala, ricorrano a sistemi capaci di garantire la rilevazione e la tracciabilità del latte prodotto, dei quantitativi di latte trasformato e della quantità di prodotto risultante. L'eventuale violazione della disposizione è sanzionata con una somma che va dai settecentocinquanta ai quattromilacinquecento euro, aumentata a duemila euro nel minimo e tredicimila euro nel massimo quando la violazione riguarda prodotti a denominazione protetta ai sensi del regolamento 1151/2012. Nel caso di prima violazione degli obblighi relativi ai sistemi di rilevazione e tracciabilità, gli addetti al controllo provvedono a diffidare il responsabile ad adempiere alle prescrizioni di legge entro un termine massimo di quindici giorni, trascorsi i quali le sanzioni sono raddoppiate.
In tutti i casi previsti dall'articolo, l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni è l'ICQRF.
Le modalità attuative relative all'utilizzazione degli spazi diversi per le produzioni di prodotti che non usano soltanto latte di bufala e alla messa in atto dei sistemi di rilevazione e tracciabilità saranno definite con un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da adottarsi entro trenta giorni. Dalla data di entrata in vigore di tale decreto, è abrogato l'art. 7 della legge 4/2011 e il relativo sistema di rilevazione della produzione di latte.
Il comma 8 dell'articolo, invece, stabilisce che chi viola i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati ai sensi degli artt. 53 e 54 del reg. 178/2002 (Sezione 2, "Situazioni di emergenza") è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila a trentamila euro, ed è tenuto a rimuovere a proprio carico le coltivazioni di sementi vietate e a realizzare le misure di riparazione primaria e compensativa definite dalla regione competente per territorio. L'art. 54 del reg. 178/2002 costituisce la base giuridica dei decreti che vietano la coltivazione di OGM nel nostro Paese.
L'articolo prevede lo stanziamento di 350 milioni di euro per finanziamenti a tasso agevolato finalizzati all'efficientamento degli edifici pubblici scolastici e universitari attraverso il Fondo Kyoto previsto dalla Legge finanziaria per il 2007 (art. 1 comma 1110 L. 296/2006). Per tali finanziamenti l'interesse precedentemente individuato nello 0,50% dal DM 17/11/2009 e ora portato allo 0,25%. Le risorse individuate saranno sbloccate attraverso l'emanazione di un successivo decreto ministeriale da emanare entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto in esame.
Viene modificato l'articolo 285 del D.Lgs 152/2006, prevedendo la possibilità per i piani e i programmi di qualità dell'aria di imporre ulteriori caratteristiche tecniche per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (3 MW), che devono rispettare le caratteristiche tecniche previste dalla parte II dell'Allegato IX. Il comma 10 riporta (riprendendo la vecchia formulazione dell'articolo 285 ora sostituito) l'obbligo di adeguamento, entro il 1° settembre 2017, alle disposizioni del titolo II purché sui singoli terminali vi siano elementi utili al risparmio energetico (valvole termostatiche /ripartitori). Il titolare dell'autorizzazione (anche installatore) produce le dichiarazioni previste dall'articolo 284 (es: conformità) entro novanta giorni successivi all'adeguamento.
Le disposizioni in tema di energia, fortemente volute dalla Confederazione, sono finalizzate a ridurre il costo dell'energia sostenuto dalle imprese attraverso una riduzione degli oneri presenti nelle fatture sotto diverse forme. Il provvedimento individua come platea di beneficiari le imprese alimentate in bassa e media tensione aventi una potenza impegnata maggiore di 16,5 KW demandando all'Autorità per l'energia, entro 60 giorni, la definizione di nuovi corrispettivi tariffari più bassi rispetto agli attuali. Sono escluse, tra i destinatari delle seguenti misure, le imprese ad alto consumo di energia in quanto beneficiano già delle riduzioni previste in attuazione del D.L. 83/2012.
Nell'articolo 23 si precisa che il meccanismo opzionale di riduzione dell'ammontare di incentivi previsti per l'energia prodotta da impianti rinnovabili (diversi dal fotovoltaico), introdotto all'articolo 1 dal D.L. 145/2013 convertito dalla legge 9/2014, andranno a sommarsi alle disposizione del presente provvedimento e in favore dei soggetti beneficiari individuati dal comma 1 dello stesso articolo.
Tra le misure finalizzate a reperire risorse da destinare al taglio in favore delle piccole e medie imprese, si evidenziano le seguenti:
Si evidenzia che complessivamente le misure descritte dovrebbero recuperare un gettito annuo di circa 800 milioni di euro, comunque non sufficiente per garantire una riduzione del 10% dei costi dell'energia elettrica per le imprese beneficiari individuate. A tal proposito il Governo ha manifestato la volontà di intervenire con ulteriori provvedimenti, dei quali verrà dato tempestiva informazione.
L'articolo introduce una serie di semplificazioni amministrative per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare solare fotovoltaico. Per gli interventi già realizzabili con semplice comunicazione, se ne precisano i contenuti, prevedendo un modello unico approvato dal MISE, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, e si stabiliscono modalità semplificate per l'acquisizione degli atti di assenso eventualmente necessari.
Sono, altresì, introdotte ulteriori misure di semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di biometano e la conversione a biometano di impianti di produzione di energia elettrica da biogas, con l'obiettivo di ridurre l'uso di biocarburanti prevalentemente di importazione diversi dal biometano.
Vengono inserite disposizioni finalizzate all'utilizzo di risorse e all'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio nazionale attraverso l'attribuzione ai Presidenti delle Regioni di specifiche competenze.
Sono state previste misure specifiche per la protezione di specie animali e la difesa del mare, disposizioni per la salvaguardia degli ecosistemi naturali e la sostenibilità del parco delle Cinque Terre, nonché misure volte alla riduzione dell'inquinamento da sostanze lesive dell' ozono.
In ordine a tale aspetto è stato introdotto un comma aggiuntivo all'art. 2 del d.lgs. 108/13 (disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni volte alla riduzione dello strato di ozono). Viene in particolare differito di nove mesi il termine per la eliminazione dei sistemi di protezione antincendio contenenti "sostanze controllate" (ossia quelle contenute nell'Allegato 1 del Regolamento europeo 1005/2009 sulle sostanze lesive per l'ozono) per i detentori di tali sistemi, che abbiano comunicato entro il 30 settembre 2014 al Ministero dell'Ambiente i dati richiesti secondo il modello allegato al decreto in esame.
Vengono introdotte procedure semplificative riferite alle attività e alle funzioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA
La disposizione prevede, al comma 1, l'introduzione nel decreto legislativo n. 152/2006 dell'articolo 242-bis, contenente una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza.
Viene chiarita la problematica interpretativa sull'applicazione dell'articolo 191 del Codice dell'Ambiente. Nel dettaglio quest'articolo disciplina il potere, in capo a taluni organi di vertice della Pubblica Amministrazione, di emettere provvedimenti amministrativi per affrontare eventi di portata eccezionale, oltre che di particolare gravità, che mettono a rischio la salute pubblica e l'ambiente. Con il nuovo decreto, tale norma viene estesa anche al caso di "grave e concreto" pericolo ancora allo stato potenziale. Gli strumenti eccezionali da utilizzare per porre rimedio alle situazioni di crisi vengono integrati con uno specifico potere di "requisizione in uso" degli impianti destinati alla gestione dei rifiuti.
Si prevede una semplificazione del sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152, (che però delegava le semplificazioni a un decreto del ministero dell'ambiente e non a un decreto legge), con l'applicazione, entro due mesi, della piena interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
L'articolo in esame interviene anche sulla questione dei rifiuti tossici e dei roghi associati: con una modifica anche sul decreto legge "Terra dei Fuochi", si prevede infatti che le indagini possano essere estese ai terreni agricoli non oggetto di indagine perché coperti da segreto giudiziario e di quelli oggetto di sversamenti resi noti a conclusione delle indagini. Il decreto introduce inoltre una disciplina per conformare la gestione dei rifiuti nella regione Campania alla sentenza della Corte di Giustizia Europea del 4 marzo 2010, con cui è stato condannato lo Stato Italiano per violazione degli obblighi comunitari. A tal fine è nominato un commissario straordinario per la realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti a Salerno, che provveda alla stipula del contratto e a tutti gli adempimenti per portare a termine l'opera.
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