2014-07-08
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di martedì 24 giugno, Serie Generale n. 144, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".
Nel segnalare che il provvedimento, entrato in vigore mercoledì 25 giugno, è stato trasmesso alla Camera ed assegnato alla Commissione Affari costituzionali per l'inizio del consueto iter di conversione, si riporta di seguito una sintesi delle principali misure di interesse per il Sistema rinviando, per gli eventuali approfondimenti, alle specifiche note degli uffici tecnici.
Viene disposta, a partire dal 2015, una riduzione del 50% degli importi dei diritto annuale versato dalle imprese alle Camere di Commercio.
Nel tentativo di "agganciare" anche Regioni ed enti locali nel processo di semplificazione, il Consiglio dei Ministri approva, entro il 31 ottobre, l'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017, che conterrà linee di indirizzo condivise tra Stato, regioni, province autonome e autonomie locali, nonché il cronoprogramma per la loro attuazione.
L'Agenda prevederà inoltre la sottoscrizione di accordi e intese al fine di coordinare le iniziative e le attività delle Amministrazioni interessate e di proseguire l'attività per l'attuazione condivisa delle misure contenute nel DL 5/2012 (provvedimento Monti sulle semplificazioni).
E' presumibile che anche questa nuova previsione difficilmente riuscirà a sortire gli effetti sperati, considerando che nessun tipo di sanzione (o almeno di incentivo) è previsto per la mancata (o piena) attuazione di quanto disposto dall'art. 5 citato.
Sotto questo profilo basta ricordare che le pur condivise e necessarie linee guida per la razionalizzazione dei controlli, approvate in Conferenza unificata ormai oltre un anno fa, non hanno ancora trovato attuazione operative in nessuna regione.
Le amministrazioni statali che non abbiano già ottemperato, hanno a disposizione ancora 180 giorni per adottare una modulistica unificata e standardizzata per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini ed imprese.
Analogamente, ma senza un termine prefissato, Governo, Regioni ed Enti locali sono chiamati a concludere accordi o intese in sede di Conferenza unificata con i quali definire una modulistica unificata e standardizzata a livello nazionale, tenendo comunque conto delle specifiche normative regionali, per la presentazione alle pubbliche amministrazioni regionali ed agli enti locali di istanze, dichiarazioni e segnalazioni inerenti l'edilizia e l'avvio di attività produttive.
Oltre ad alcune disposizioni inerenti al passaggio di quote societarie legato alla realizzazione di Expo' 2015 tra le province di Milano e di Monza-Brianza con la Regione Lombardia, l'art. 23 apporta alcune modifiche alla legge 56 del corrente anno, in riferimento agli statuti delle città metropolitane ed alle nuove modalità di elezione degli organi delle province.
Gli statuti delle città metropolitane saranno approvati entro il 31 dicembre p.v. dalla Conferenza metropolitana (costituita dai Sindaci dei Comuni della città metropolitana), anziché dal Consiglio Metropolitano (che viene eletto tra i Sindaci ed i consiglieri dei predetti Comuni).
Per quanto riguarda le province, si stabilisce che, in sede di prima applicazione della nuova legge, il Presidente viene eletto unitamente al consiglio provinciale entro il 30 settembre 2014 (per le Province il cui mandato è scaduto o verrà a scadere entro la fine dell'anno), e non già entro il 31 dicembre, dopo l'approvazione del nuovo statuto da parte del nuovo Consiglio. Sono eleggibili a Presidente i Sindaci dei comuni della provincia, mentre viene cancellata la norma che, in sede di prima applicazione, consentiva la eleggibilità anche dei consiglieri provinciali uscenti.
Nell'ambito del più generale processo di riorganizzazione delle Autorità indipendenti (così come disciplinato dal successivo art. 22), l'articolo in oggetto dispone la soppressione dell' Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e l'inglobamento delle relative funzioni – nonché delle risorse umane e finanziarie – nell'ambito dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), cui vengono assegnati poteri più incisivi.
A tal proposito, in particolare, viene prevista la possibilità che l'ANAC riceva notizie e segnalazioni di illeciti, anche da parte di dipendenti pubblici (in tal senso anche la modifica prevista dal successivo art. 31) cui, in tal caso, vengono accordate specifiche forme di tutela.
Viene inoltre prevista la possibilità di comminare una sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 € nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
Le disposizioni oggetto della norma in esame introducono misure più stringenti ai fini del contrasto ai fenomeni mafiosi.
In particolare, la consultazione da parte delle PPAA, anche in via telematica, dell'apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. "white list"), istituito presso ogni prefettura, diviene obbligatoria per le attività considerate particolarmente a rischio, vale a dire:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
L'iscrizione nell'elenco è disposta dalla prefettura della provincia in cui il soggetto richiedente ha la propria sede che effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.
I benefici dell'iscrizione a tali elenchi vengono estesi anche ad attività diverse da quelle considerate a rischio.
Nell'ambito dei nuovi e maggiori poteri conferiti all'Autorità nazionale anticorruzione (anche ai sensi del precedente art. 19), la norma in oggetto attribuisce al Presidente della medesima Autorità, in presenza di fatti gravi e accertati, laddove sussista un procedimento giudiziario per le diverse ipotesi di corruzione e concussione, nonché di traffico d'influenze illecite o turbativa di gare, ovvero in presenza di situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, il potere di proporre al Prefetto competente, alternativamente:
di ordinare il rinnovo degli organi sociali con la sostituzione del soggetto coinvolto e, in caso d'inosservanza, di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione del contratto d'appalto oggetto del procedimento penale;
di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa.
A tal fine, il Prefetto può nominare con decreto uno o più amministratori (in numero comunque non superiore a tre) che possiedono i prescritti requisiti di professionalità e onorabilità, cui sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con la contestuale sospensione dei poteri dei titolari dell'impresa o dell'assemblea, nel caso di società.
Tali misure sono revocate e cessano comunque di produrre effetti in caso di confisca, sequestro o amministrazione giudiziaria dell'impresa.
Nel caso in cui le indagini riguardino componenti di organi societari diversi dagli amministratori, può esser disposta la misura di sostegno e monitoraggio dell'impresa che consiste nella nomina di uno o più esperti, (fino ad un massimo di tre) in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità che, a tal fine, forniscono all'impresa prescrizioni operative, elaborate secondo riconosciuti indicatori e modelli di trasparenza, riferite agli ambiti organizzativi, al sistema di controllo interno e agli organi amministrativi e di controllo.
Tali misure possono essere adottate anche nei casi in cui il Prefetto emetta un'informazione antimafia interdittiva e vi sia urgente necessità di completare l'esecuzione del contratto ovvero di proseguirla al fine di garantire la tutela di diritti fondamentali, la salvaguardia dei livelli occupazionali o l'integrità dei bilanci pubblici. In tal caso, le misure sono disposte di propria iniziativa dal Prefetto che ne informa il Presidente dell'ANAC.
Attraverso le disposizioni in esame si prevede che per le procedure di affidamento di appalti pubblici successive all'entrata in vigore del presente decreto, alcune irregolarità formali possano essere sanate, senza determinare l'esclusione del concorrente, gratuitamente nei casi meno gravi ovvero a fronte del pagamento di una sanzione nei casi più rilevanti.
In particolare, viene introdotto un nuovo comma 2-bis all'art. 38 d.lgs. 163/2006 (codice appalti) ai sensi del quale in caso di mancanza, incompletezza e altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive - che attestano il possesso dei requisiti nonché la presenza/assenza di eventuali condanne e/o di gravi violazioni fiscali e contributive - il concorrente responsabile può integrare o regolarizzare tali dichiarazioni, entro un termine non superiore a 10 giorni (decorso invano il quale il concorrente è escluso dalla gara), a fronte del pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara (in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione.
Tali disposizioni, ai sensi del nuovo comma 1-ter dell'art. 46 d.lgs. 163/2006, si applicano anche ad ogni altra ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Gli articoli in oggetto prevedono una serie di disposizioni dirette ad accelerare i processi amministrativi in materia di appalti pubblici semplificandone ed abbreviandone le procedure (ad es. con le disposizioni di cui all'art. 40 vengono abbreviati alcuni termini e viene prevista la possibile definizione del giudizio nell'udienza cautelare o, comunque attraverso una sentenza in forma semplificata) nonché prevedendo misure deterrenti per evitare contenziosi strumentali.
In tal senso l'art. 41, in particolare, prevede la possibilità che il giudice, anche d'ufficio, condanni la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste. Inoltre, in caso di lite temeraria, l'importo della sanzione pecuniaria può essere elevato fino all'uno per cento del valore del contratto.
Tra le misure a copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, definite dall'articolo in commento, viene individuata una riduzione, pari a 2,6 milioni di euro per l'anno 2014, delle somme disponibili, per la gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, per gli sgravi contributivi e previdenziali spettanti alle imprese armatoriali, per il personale imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale.
Nell'ambito della razionalizzazione delle Autorità indipendenti, operata dell'articolo in commento, vengono apportate alcune modifiche anche alla disciplina relativa all'Autorità di regolazione dei trasporti. In particolare, la disposizione prevede che i componenti, alla cessazione dall'incarico, non possono essere nuovamente nominati componenti di una autorità indipendente, a pena di decadenza, per un periodo pari a due anni; ed estende anche ai dirigenti a tempo indeterminato, ad esclusione di quelli responsabili esclusivamente di uffici di supporto, il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza, per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico.
In riferimento alle procedure concorsuali per il reclutamento del personale, viene stabilito che, salva la validità di quelle in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento, le stesse siano gestite unitariamente per le diverse Autorità, previa stipula di apposite convenzioni, che assicurino la trasparenza e l'imparzialità delle procedure e la specificità delle professionalità di ciascun organismo. Inoltre, vengono previste riduzioni del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti (non inferiore al 20%, a decorrere dal 1°luglio 2014) e della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per gli organismi collegiali non previsti da legge (non inferiore al 50% rispetto a quella complessivamente sostenuta nel 2013, a decorrere dal 1° ottobre 2014). La disposizione prevede, altresì, la gestione unitaria dei servizi strumentali, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi, e, per l'acquisto di beni e servizi, l'estensione dell'obbligo di convenzioni quadro e del ricorso al mercato elettronico della PA, per quelli di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Infine, viene stabilito che, a decorrere dal 1° ottobre 2014, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Agenzia del demanio, individua uno più edifici da adibire a sede comune, dove entro il 30 giugno 2015 ,l'Autorità dei Trasporti, insieme alle altre Autorità Indipendenti di regolazione, dovrà trasferire i propri uffici.
La disposizione prevede l'applicazione delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e delle procedure informatiche individuate dalla delibera CIPE 45/2011 a tutti i lavori riguardanti le infrastrutture strategiche, prevedendo un adeguamento alle stesse anche per i contratti stipulati pria dell'entrata in vigore del decreto legge in commento.
Per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro un Fondo per reintegrare l'INAIL della copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni in favore dei beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale, in favore di Comuni o enti locali.
Alla dotazione del citato Fondo, non superiore a dieci milioni di euro, per l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l' occupazione e la formazione.
L'INPS, su richiesta di Comuni o degli altri enti locali, verifica la sussistenza del predetto requisito soggettivo.
Con decreto ministeriale saranno stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata.
La Commissione medica per il riconoscimento dell'invalidità civile deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza, entro 90 giorni (non più centottanta giorni) dalla data di presentazione della domanda.
Ai fini delle agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 (precedenza assegnazione sede concorsi pubblici) e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (congedo retribuito assistenza disabili), e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave), la Commissione medica competente, previa richiesta motivata dell'interessato, è autorizzata a rilasciare un certificato provvisorio, che ha effetto fino all'accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell'INPS .
Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano presentato la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento dei 18 anni, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti.
Ai minori titolari di indennità di accompagnamento sono attribuite al compimento della maggiore età, e previa presentazione della domanda in via amministrativa, le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti.
I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti sono esonerati dalle visite di controllo sullo stato invalidante effettuate dall'INPS.
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