2014-08-01
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2014.
Come noto, il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto, nell'ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio del turismo, un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (cosiddetto "Art-Bonus").
In particolare, l'art. 1 del citato decreto legge introduce un regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e delle persone giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo.
Ciò premesso, con la Circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi sulla predetta misura agevolativa.
In primis, il documento di prassi in esame ha chiarito che l'agevolazione è riconosciuta a tutti i soggetti, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica, che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura previste dalla norma. Il credito di imposta spetta, infatti, per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2014, 2015 e 2016, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro ed il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono, esclusivamente, attività nello spettacolo.
In particolare, l'agevolazione fiscale spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, e nella misura del 50% per quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le liberalità sono previsti diversi limiti massimi di spettanza del credito di imposta nonché modalità di fruizione differenziate.
Alle persone fisiche ed agli enti che non svolgono attività commerciale, il credito d'imposta è, infatti, riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile, mentre ai titolari di reddito d'impresa spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi.
Tra le persone fisiche vanno ricompresi quei soggetti che non svolgano attività d'impresa, quali, a titolo esemplificativo, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i lavoratori autonomi ed i titolari di redditi di fabbricati.
A parere dell'Agenzia delle Entrate, il credito di imposta viene riconosciuto con il medesimo limite ai soggetti che non svolgono alcuna attività d'impresa, quali enti non commerciali, sia residenti che non residenti, che non svolgono alcuna attività commerciale e società semplici.
Per i soggetti titolari di reddito di impresa, invece, il credito d'imposta spetta nel limite del 5 per mille dei ricavi, così come individuati ai sensi dell'art. 85 del Tuir.
Rientrano tra i titolari di reddito di impresa, quindi, l'imprenditore individuale, le società, gli enti che svolgono attività commerciale, e gli enti non commerciali (che esercitano, anche marginalmente, attività commerciale).
Ai fini dell'agevolazione in esame, gli imprenditori individuali e gli enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale usufruiscono del credito di imposta nel limite del 5 per mille dei ricavi se effettuano le erogazioni liberali nell'ambito della propria attività commerciale. Viceversa, se effettuano le erogazioni nell'ambito della loro attività personale od istituzionale, il limite viene fissato nella misura del 15 per cento del reddito imponibile.
In merito alle modalità di utilizzo, la norma specifica che il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali fruiscono del credito d'imposta, nella misura di un terzo dell'importo maturato, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è stata effettuata l'erogazione liberale. La quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.
I soggetti titolari di reddito di impresa, invece, utilizzano il credito di imposta, mediante compensazione con il modello F24, nei limiti di un terzo della quota maturata, a partire dal 1° giorno del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberali. In caso di mancato utilizzo, in tutto od in parte, dell'importo nei predetti limiti, l'ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi di imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito.
Per quanto concerne i limiti di utilizzo del credito di imposta, nel documento di prassi in esame si ricorda che lo stesso non è soggetto ai limiti previsti dall'art. 1, comma 53, della L. n. 244 del 2007 (legge di stabilità 2008) e, pertanto, può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di imposta agevolativi.
Per espressa previsione di legge, all'"Art-Bonus" non si applica, neanche, il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi, di cui all'art. 34 della L. n. 388 del 2000, pari a 700.000 euro.
Inoltre, non si applica, neanche, la limitazione di cui all'art. 31 del D.L. n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato, anche, che, nel periodo di applicazione di tale agevolazione, non spettano le erogazioni liberali in favore della cultura e dello spettacolo previste dal Tuir.
Di conseguenza, viene, temporaneamente, disapplicato quanto previsto, a fini Irpef, dall'art. 15, comma 1, lettere h) ed i), del Tuir, e, a fini Ires, dall'art. 100, comma 2, lettere f) e g), del medesimo Tuir.
Nel documento di prassi in esame si evidenzia, ancora, che il credito di imposta "non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".
Ne deriva che l'"Art-Bonus" non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionale e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap. Non rileva, altresì, ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa
ai sensi dell'art. 61 del Tuir, né ai fini della determinazione della quota di spese ed altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell'art. 109, comma 5, del Tuir.
Infine, in relazione alle modalità di effettuazione delle liberalità in denaro, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le stesse, ai fini della fruizione del credito d'imposta, devono essere, obbligatoriamente, effettuate con uno dei sistemi di pagamento tracciabili (banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
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