2014-08-27
Il 21 luglio u.s. l'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) ha emanato la circolare, recante "Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza", relativa alle giacenze di vino per la campagna 2013/2014.
La dichiarazione annuale 2013/2014 si riferisce alle giacenze di vino e/o mosti di uve e/o mosti concentrati e/o mosti concentrati rettificati detenute da tutte le persone fisiche, giuridiche, o dalle associazioni di dette persone, alla mezzanotte del 31 luglio u.s.
La Circolare dell'AGEA contiene l'indicazione dei soggetti esonerati dalla presentazione della predetta dichiarazione. Si tratta di:
1. consumatori privati;
2. rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale comprendente la cessione diretta al consumatore finale di quantitativi di vino non superiori, per ciascuna vendita, a 60 litri;
3. rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri.
La dichiarazione deve essere presentata all'AGEA entro il termine ultimo di mercoledì 10 settembre 2014. La presentazione della dichiarazione oltre tale termine comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa per ritardata presentazione nonché delle ulteriori sanzioni previste dall'art. 18 del Reg. CE 436/2009.
La circolare in esame precisa, inoltre, che i produttori con residenza o sede legale nella Regione Piemonte o nella Regione Toscana sono tenuti a presentare le proprie dichiarazioni, rispettivamente, alla stessa Regione Piemonte o all'organismo pagatore per la Regione Toscana (ARTEA) e non all'organismo pagatore nazionale (AGEA).
Le modalità di presentazione della dichiarazione hanno subito, lo scorso anno, una profonda innovazione: non è più possibile, infatti, la trasmissione della dichiarazione ad AGEA a mezzo raccomandata o la sua consegna a mano su supporto cartaceo.
L'unica modalità di trasmissione ammessa è quella telematica. La novità non si applica alle dichiarazioni di competenza della Regione Piemonte e dell'ARTEA.
Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione (contenenti anche le codifiche dei vini a Denominazione di origine), il fac-simile del modello di dichiarazione e copia della circolare in oggetto, sono disponibili sul portale AGEA (sito internet www.sian.it – cliccando su "Utilità" / "Download" / "Manuali", alla voce "Download Documentazione").
Modalità di presentazione
Per i produttori che si avvalgono dell'assistenza dei CAA (Centri di Assistenza Agricola) la presentazione della domanda può essere effettuata presso uno dei centri. L'operatore del CAA supporterà il dichiarante nella compilazione della comunicazione telematica utilizzando gli specifici servizi esposti nell'area riservata nel portale SIAN.
Gli utenti che non si avvalgono dell'assistenza di un CAA, possono invece presentare la dichiarazione direttamente attraverso il portale SIAN.
L'accesso al portale può avvenire mediante:
In ogni caso la procedura è articolata in tre fasi.
Innanzitutto bisogna completare il processo di iscrizione accessibile dal link "Servizi online" presente sul portale AGEA (www.agea.gov.it). L'iscrizione abilita gli utenti a svolgere i procedimenti amministrativi relativi ai settori per i quali si registrano. In questo caso, l'utente dovrà selezionare il settore "Dichiarazione di giacenza vino – Reg. 436/09".
Verrà richiesto l'inserimento di alcuni dati e tali dati dovranno obbligatoriamente corrispondere a quelli registrati presso l'Anagrafe tributaria del Ministero delle Finanze, con i quali verranno confrontati.
Successivamente l'utente riceverà al proprio indirizzo e-mail un link mediante il quale potrà inserire la documentazione richiesta dall'Amministrazione (copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, tesserino sanitario o certificato di attribuzione della partita IVA), inviando quanto richiesto in formato PDF.
Dopodiché l'utente riceverà un numero progressivo che potrà utilizzare per ottenere informazioni sullo stato di avanzamento della richiesta.
Al termine della fase di iscrizione il sistema rilascerà un PIN (trasmesso per posta ordinaria all'indirizzo che risulta presso l'Anagrafe tributaria) da utilizzare per il successivo procedimento di registrazione (attivabile sempre dal portale AGEA). A tal fine, tramite il modulo di registrazione, dovranno essere inseriti i seguenti dati:
Al termine del procedimento l'utente riceverà una e-mail con le credenziali e le istruzioni per l'autenticazione.
A questo punto, tramite le credenziali di accesso al portale, l'utente potrà accedere alla compilazione della dichiarazione di giacenza usando i servizi esposti nell'area riservata del portale SIAN. La dichiarazione potrà essere stampata e infine si avrà accesso alla fase finale di rilascio del documento, con l'attribuzione del numero di protocollo AGEA e relativa data di presentazione. Verrà anche fornita all'utente una distinta di ricezione che, insieme alla dichiarazione definitiva sottoscritta, dovrà essere conservata per un periodo di almeno cinque anni.
È bene sottolineare che solo dopo la fase di rilascio del documento la dichiarazione si intende effettivamente presentata. La sola stampa definitiva della domanda non è infatti sufficiente a tal fine.
Per gli operatori che intendono avvalersi della CNS (Carta Nazionale dei Servizi) la procedura è leggermente diversa.
In particolare, gli utenti devono munirsi (tramite i soggetti certificatori) di un certificato di autenticazione e di un certificato di firma digitale per la convalida delle dichiarazioni da presentare telematicamente.
Altre differenze riguardano invece le procedure di iscrizione, registrazione e la fase di rilascio del documento, ben evidenziate nella circolare dell'AGEA.
Precisazioni
In ordine al contenuto della dichiarazione vengono poi fornite alcune precisazioni e, in particolare:
a) le quantità debbono essere riferite alle detenzioni delle varie tipologie di prodotto alle ore 24.00 del 31 luglio di ogni anno.
b) le quantità riferite ai vini assunti in carico nel registro di carico e scarico come vini atti a diventare vini a Denominazione di Origine vanno incluse nel modello di dichiarazione di giacenza nelle caselle pertinenti ai vini DOP medesimi. Tale indicazione dovrà essere osservata anche qualora il competente Organismo di controllo non abbia provveduto alla certificazione di tali vini alle ore 24.00 del 31 luglio.
c) devono essere indicate anche le quantità di vini DOP che hanno subito declassamento in data anteriore al 1° agosto.
d) i vini detenuti da terzi di cui si trova riscontro nei registri di carico intestati all'impresa che effettua la relativa prestazione di servizio devono essere inclusi nella dichiarazione di giacenza di quest'ultima.
e) nel caso di "depositi all'ingrosso" di propri vini istituiti al di fuori della sede principale dell'impresa, la dichiarazione di giacenza deve essere presentata, di norma, a cura dello stesso depositante proprietario del vino e titolare del registro di carico e scarico.
f) i vini detenuti da coloro che svolgono l'attività di "magazzino all'ingrosso", devono essere indicati nella dichiarazione di giacenza del titolare dell'impresa stessa, anche se esonerato dalla tenuta del registro di carico e scarico, ai sensi dell'art. 9, lettera b), del DM 19 dicembre 1994, n.768, ed in relazione all'art. 12, paragrafo 1, comma secondo, lettera a) del Reg. CE n. 884/01.
g) la codifica di vini DOP da utilizzare è quella sancita dal Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2006 (la codifica è allegata alle istruzioni di compilazione della dichiarazione di giacenza).
h) va presentata una dichiarazione per ciascun comune in cui sono ubicati gli stabilimenti o i depositi in cui risulti vino in giacenza.
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