2014-08-20
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 recante "disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea".
Si segnala la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la conseguente entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (c.d. "Competitività"), di cui si allega il testo coordinato con le modifiche intervenute in sede parlamentare.
1. Modifiche alla disciplina dell'ACE ("Aiuto alla Crescita Economica") (Art. 19)
Come noto, l'art. 19 del D.L. n. 91 del 2014, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'ACE ("Aiuto alla Crescita Economica"), introdotta dall'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (cosiddetto Decreto Legge "Salva Italia").
In particolare, è stato previsto un incremento del 40% della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati. In sede di conversione in legge del decreto in esame, l'incremento viene esteso anche alle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione.
Tale incremento si applica alle società ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data di entrata in vigore del decreto.
2. Iva sulle prestazioni del servizio postale (Art. 32-bis)
Come noto, l'art 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, esenta da Iva le prestazioni del servizio postale universale. Con una modifica apportata in sede di conversione in legge al decreto in esame, vengono escluse da tale esenzione le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente.
Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare (Art. 1)
Il Senato ha approvato alcune modifiche all'articolo.
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni (Art. 1-bis)
Il comma 1 prevede che gli imprenditori agricoli che dispongono di depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi non sono tenuti agli adempimenti previsti dal DPR 151 del 2011.
Il comma 2 prevede che le imprese agricole che sono in possesso di autorizzazione o nulla osta sanitario non sono più tenute all'obbligo di registrazione degli stabilimenti posti sotto il loro controllo di cui all'art. 6 del regolamento 852/2004.
Il comma 4 dispone l'abrogazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, concernente la difesa della genuinità del burro. Di conseguenza i magazzini di deposito all'ingrosso di burro non devono effettuare l'iscrizione presso le competenti Camere di commercio e chi intende gestire magazzini per l'esercizio del commercio non deve più effettuare la preventiva comunicazione all'istituto incaricato della vigilanza competente per territorio.
I commi5, 6, 7, 8 e9 della norma prevedono la dematerializzazione dei registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli, degli sfarinati e delle paste alimentari, del burro, del saccarosio, glucosio e isoglucosio (per produttori, importatorie grossisti), del latte in polvere e degli altri latti conservati (per produttori, importatori, grossisti e utilizzatori) e la loro realizzazione nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
Inoltre il comma 7 apporta ulteriori modifiche all'art.1 della legge n. 1526 del 1956 concernente il burro. In particolare elimina l'obbligo di indicare giornalmente nel registro di carico e scarico la quantità e la qualità della materia prima impiegata ed i tipi di burro ottenuti e abroga il comma in cui si prescriveva la vidimazione del registro.
Il comma 11 prevede l'abrogazione dell'articolo 59-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, concernente i sistemi di sicurezza previsti contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari.
Il comma 13 specifica che, ai fini dell'obbligo di finanziamento del sistema dei controlli ufficiali, nella definizione di "depositi alimentari" di cui alla sezione 6 dell'allegato A del decreto legislativo 194 del 2008, non devono essere ricompresi gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative (ex art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228) e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori. La disposizione è volta ad estendere l'esclusione dei depositi alimentari, già prevista per i depositi di dimensioni piccole e medie, anche ai grandi stabilimenti (oltre le mille tonnellate annue).
Il comma 15 modifica il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. In particolare la disposizione prevede che coloro che applicano il marchio di cui all'ISPM 15 della FAO, per svolgere la loro attività, devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dai Servizi fitosanitari regionali competenti per l'ubicazione dei centri aziendali e stabilisce che chiunque commercializzi imballaggi con il marchio IPPC/FAO senza la specifica autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 9.000 euro.
Semplificazioni nelle operazioni promozionali (Art. 22-bis)
La disposizione modifica l'articolo 6, comma 1, del d.p.R. del 26 ottobre 2001, n. 430, concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, ampliando l'elenco di casi che sono sottratti alla specifica disciplina dettata per tale categoria di manifestazioni. In particolare, stabilisce che non si considerano concorsi e operazioni a premio le manifestazioni nelle quali, a fronte di una determinata spesa, con o senza soglia d'ingresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o ditta.
Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Art. 22-ter)
La disposizione modifica l'art. 31, comma 2, del DL 201/2011, che, pur stabilendo che la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale, riconosce alle Regioni e agli enti locali la facoltà di individuare aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero di prevedere limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali. La modifica specifica che tali limitazioni possono avvenire solo "qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali". Si tratta della formula già impiegata al primo periodo del comma proprio per individuare i casi eccezionali in cui è consentito derogare al principio generale di libertà di apertura, pertanto la sua ripetizione all'ultimo periodo del comma non dovrebbe incidere sostanzialmente sulla futura applicazione della disposizione.
Disposizioni per i Contratti di Rete (Art. 6-bis)
Viene introdotto l'art. 6 bis, prevedendo che i fondi della Cassa Depositi e Prestiti destinati ai finanziamenti a tasso agevolato per le imprese (L. 311/2004, art. 1, commi 354-361) possono essere concessi anche ai Contratti di rete delle imprese agricole, forestali ed agroalimentari, che effettuano investimenti in ricerca e innovazione tecnologica.
Con il comma 2 viene previsto che i contratti di rete delle imprese agricole, forestali ed agroalimentari hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti nei programmi di sviluppo rurale (PSR 2014-2020).
Modifiche all'articolo 120 del Testo Unico Bancario in materia di anatocismo (art. 31)
In sede di conversione in legge è stata soppressa la norma che stabiliva che il CICR (Comitato interministeriale per il credito e risparmio) avrebbe dovuto fissare modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati relativamente alle operazioni e servizi bancari e finanziari, con periodicità non inferiore ad un anno.
Certificazione crediti (Art. 22, commi 7-bis, 7-ter)
Viene prorogato al 31 ottobre il termine per la presentazione dell'istanza di certificazione, tramite l'apposita Piattaforma elettronica del MEF, di crediti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013 vantati da imprese e professionisti nei confronti di pubbliche amministrazioni, con esclusione di quelle centrali, al fine di usufruire della garanzia dello Stato in caso di cessione pro-soluto del proprio credito (cfr. Com. n. 10 del 24 luglio della direzione centrale politiche e servizi per il sistema).
Le Regioni sottoposte a piani di rientro del deficit sanitario potranno certificare i crediti relativi a fatture emesse a partire dal 30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto. Ovviamente tale crediti non potranno usufruire della garanzia dello Stato in caso di cessione pro-soluto.
Pneumatici fuori uso (Art. 8-bis)
Introdotta una disposizione relativa al recupero dei pneumatici fuori uso. Viene chiarito che il contributo previsto per finanziare il recupero stesso, come parte integrante del corrispettivo di vendita, sia assoggettato ad IVA e sia riportato nelle fatture in modo chiaro e distinto. Il produttore o l'importatore dovranno applicare il rispettivo contributo vigente alla data della immissione del pneumatico nel mercato nazionale del ricambio. Il contributo rimarrà invariato in tutte le successive fasi di commercializzazione del pneumatico con l'obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura il contributo pagato all'atto dell'acquisto dello stesso.
Sacchetti in plastica (Art.11)
Introdotto un nuovo comma, il 2-bis, che con la soppressione del riferimento all'emanazione dei decreti di natura non regolamentare attuativi del divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi, di fatto determina l'avvio dell'operatività delle sanzioni a decorrere dall'emanazione della legge di conversione. Ricordiamo che la violazione delle disposizioni concernenti la commercializzazione dei sacchetti di plastica è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
Inquinamento acustico e VIA (Art.12)
Introdotte disposizioni volte a disciplinare alcuni aspetti relativi all'inquinamento acustico delle aviosuperfici degli eliporti e dei luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. Sempre riguardo all'inquinamento acustico, viene soppressa la Commissione in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
Recupero rifiuti e RAEE (Art. 13)
Vengono introdotte disposizioni volte a semplificare le operazioni di trattamento e recupero dei rifiuti. Viene specificato che tali operazioni possono consistere nel mero controllo sui materiali di rifiuto per verificare se soddisfino i criteri elaborati, affinché gli stessi cessino di essere considerati rifiuti, nel rispetto delle condizioni previste. Inserita anche una premessa all'allegato D alla parte IV del DLGS 152/2006 che sostanzialmente chiarisce alcuni principi in tema di Classificazione dei rifiuti. Tra questi segnaliamo i seguenti: la classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE; se un rifiuto è classificato con codice CER pericoloso "assoluto", esso è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione; se un rifiuto è classificato con codice CER non pericoloso "assoluto", esso è non pericoloso senza ulteriore specificazione; se un rifiuto è classificato con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede.
Sono, altresì, introdotte misure relative ai Sistemi collettivi di raccolta dei Rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE. Previste disposizioni relative all'adesione a tali Sistemi da parte dei produttori di RAEE, alla validità dei contratti stipulati dagli stessi e al loro corretto funzionamento e organizzazione.
Su tutte queste tematiche seguirà nota di approfondimento da parte del Settore Confederale Ambiente e Utilities.
Sistri (Art. 14)
Viene differita dal 3 marzo 2014 al 31 dicembre 2014 la data entro la quale dovranno essere adottate le prime semplificazioni al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, al fine di migliorare la fruibilità tecnologica, semplificare le procedure e ridurre i costi. Il differimento si è reso necessario per implementare e rendere operative le varie semplificazioni introdotte, tra cui quella che mira al superamento dei dispositivi USB e che mira alla piena interoperabilità con i sistemi di gestione aziendale.
Una specifica disposizione riguarda il contratto che lega il Ministero dell'Ambiente al concessionario del servizio Sistri. Il termine finale di efficacia del contratto esistente tra le parti si intenderà concluso al 31 dicembre 2015. Fermo restando il predetto termine, entro il 30 giugno 2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvierà una gara pubblica per individuare il nuovo soggetto al quale affidare la concessione del servizio, nel rispetto delle norme comunitarie di settore, nonché dei principi di economicità, semplificazione, interoperabilità tra sistemi informatici e costante aggiornamento tecnologico. All'attuale società concessionaria del SISTRI, la Selex, è garantito l'indennizzo dei costi di produzione consuntivati sino al 31 dicembre 2015, previa valutazione di congruità dell'Agenzia per l'Italia Digitale, nei limiti dei contributi versati dagli operatori alla predetta data.
Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione (Art. 23)
Rimasta pressoché invariata la soglia identificativa dei beneficiari dell'intervento volto a ridurre le bollette dell'energia, evitando così l'innalzamento a 55 KW che avrebbe di fatto escluso gran parte degli associati Confcommercio. L'unica modifica apportata all'articolo 23 è la correzione al parametro che non sarà più la "potenza impegnata inferiore" ma la "potenza disponibile superiore" a 16,5 KW in modo da agevolare l'identificazione e farla coincidere con le utenze aventi opzione tariffaria BTA6 per le basse tensioni e tutti gli altri per le medie tensioni.
E' stato inoltre aggiunto un comma per evitare che il prezzo dell'energia all'ingrosso che si forma nella zona di mercato della Sicilia continui ad influenzare la formazione del prezzo unico nazionale (PUN). Per far questo, gli impianti sopra 50 MW ubicati in Sicilia sono ritenuti tutti essenziali e quindi sottostanno non più a prezzi di mercato ma a prezzi amministrati fin quando il collegamento tra Sicilia e continente (cavo Sorgente-Rizziconi) non diverrà operativo.
Disposizioni in materia di esenzione da corrispettivi e oneri del sistema elettrico per reti interne e sistemi efficienti di produzione e consumo (Art. 24)
Rivisto anche l'articolo sui Sistemi Efficienti di Utenza (SEU) e sulle Reti interne di Utenza (RIU) e viene prevista una nuova modalità per aggiornare nel tempo il parametro di contribuzione agli oneri fissato dal comma 3 che resta invariato sul 5% e che non può subire incrementi di più di 2,5 punti percentuali rispetto a quelle in vigore. Il regime transitorio previsto dal comma 6 resterà valido sin quando la quota di cui al comma 3 non diventi maggiore del 10%.
Aggiunto un comma che da un lato chiarisce che i corrispettivi di trasmissione e distribuzione non si pagano sull'energia elettrica autoconsumata ma che andranno rivisti per l'energia prelevata e per le potenze assorbite sul punto di connessione con la rete di connessione "pubblica".
Le suddette disposizioni non si applicano agli impianti a fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW.
Modalità di copertura di oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (Art. 25).
Sono esclusi dal pagamento degli oneri sostenuti dalla società GSE gli impianti sotto i 3 kW destinati all'autoconsumo.
Interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici (Art. 26)
Modificato l'articolo 26 al fine di ampliare le opzioni a disposizione dell'operatore per la rimodulazione, dal 1° gennaio 2015, degli incentivi per l'energia prodotta da impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 200 kW. Le opzioni per gli operatori delle rinnovabili con impianti superiori a 200 KW sono tre:
Altra ipotesi, introdotta al comma 7, è quella di un sistema di aste imperniato sulla cessione di quote di incentivi, fino ad un massimo dell'80 per cento, ad acquirenti selezionati tra primari operatori finanziari europei realizzata sulla base di una articolata procedura alla quale partecipano MISE, Autorità per l'Energia e il "soggetto deputato all'erogazione degli incentivi" con possibili effetti positivi per la riduzione della componente A3 degli oneri di sistema.
Semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili (Art. 30)
All'articolo 30 sono apportate diverse misure finalizzate ai seguenti scopi:
-potenze maggiori di 7 KW;
-valore dell'impianto incrementa di oltre il 40 per cento la rendita catastale medesima.
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