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DURC: non autocertificabilità

2012-02-10

L'INAIL e l'INPS hanno confermato, in una nota congiunta, che non è possibile autocertificare il DURC.
Tale orientamento è stato espresso sulla scorta del parere della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, specificamente interpellata  sulla questione degli effetti sulla normativa del DURC delle innovazioni apportate dalla Legge di Stabilità 2012 (n.183 / 2011).


In particolare, il Ministero ha chiarito che la nozione di certificato fa sempre riferimento a "stati, qualità personali e fatti" cioè elementi di fatto oggettivi di sicura conoscenza del soggetto al quale si riferiscono  e, pertanto, autocertificabili da parte del soggetto stesso.


Diversamente, la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria (DURC) non è la mera certificazione dell'effettuazione del pagamento di una somma a titolo di contribuzione ma un'attestazione di un Ente previdenziale concernente la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale, effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile.      


Pertanto, l'attuale disciplina speciale in tema di DURC deve ritenersi immutata, non essendo possibile sostituire il DURC con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

 

 

 

Rif.ti: Nota INAIL e INPS prot .60010.26/01/2012.0000573

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