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Riforma fiscale - Decreto legislativo recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata"

2014-11-17


Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 28 ottobre 2014, ha approvato, in via definitiva, il Decreto legislativo contenente disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, in attuazione dell'articolo 7 della Legge Delega di Riforma fiscale, di cui alla Legge n. 23 dell'11 marzo 2014. Il Provvedimento - che ha ricevuto i pareri favorevoli delle Commissioni parlamentari competenti - è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e contiene numerose misure di semplificazione e snellimento di adempimenti relativi alle persone fisiche, alle società ed ai rimborsi fiscali, oltre alla eliminazione di adempimenti superflui.
Di seguito, si illustrano le misure contenute nel predetto decreto.


1. Dichiarazione dei redditi precompilata (Art. 1)


Viene introdotta, in via sperimentale, dal 2015 con riferimento ai redditi 2014, la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati che hanno i requisiti per presentare il modello 730.
Per la sua elaborazione, l'Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell'anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d'imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attività occasionali di lavoro autonomo). A partire dalle dichiarazioni del 2016 i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie).
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall'Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni.
Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali, a sua scelta:
• direttamente on line, tramite il sito internet dell'Agenzia delle Entrate;
• tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
• tramite un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato.
Spetterà ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate individuare le modalità tecniche per permettere al contribuente di accedere alla dichiarazione.
In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti possono comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche.


2. Trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni da parte dei sostituti d'imposta (Art. 2)


Con l'inserimento del comma 6-quinquies all'art. 4 del D.P.R. n. 322 del 1998, viene anticipato al 7 marzo di ogni anno il termine entro il quale i sostituti d'imposta dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai CUD (ammontare complessivo delle somme e valori erogati, ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali). La norma è finalizzata a consentire il rispetto dei tempi di precompilazione della dichiarazione (15 aprile).
In caso di mancata, tardiva o errata trasmissione si applica una sanzione di 100 euro. La sanzione non si applica se, nell'ipotesi di errata trasmissione, il sostituto provvede ad inviare la certificazione unica corretta entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione (7 marzo).
Viene inoltre, anticipato, dal 31 marzo al 7 marzo, il termine entro il quale il sostituto d'imposta deve comunicare telematicamente la scelta del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.


3. Trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi dei dati relativi ad oneri e spese sostenute dai contribuenti (Art. 3)


Si anticipa al 28 febbraio, dall'attuale 30 aprile, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell'anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare.
Spetterà ad uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate individuare le modalità tecniche e il contenuto dei flussi informativi.
In caso di mancata, tardiva o errata trasmissione si applica una sanzione di 100 euro. La sanzione non si applica se, nell'ipotesi di errata trasmissione, il sostituto provvede ad inviare la certificazione unica corretta entro 5 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione (28 febbraio), ovvero dalla richiesta dell'Agenzia delle Entrate.
Per permettere l'elaborazione della dichiarazione dei redditi le Asl, gli ospedali, le farmacie, i medici e odontoiatri dovranno trasmettere telematicamente, mediante il sistema tessera sanitaria, i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015.
Per la stessa finalità, l'Agenzia delle Entrate potrà utilizzare i dati del sistema tessera sanitaria relativi alla prescrizione di farmaci e alle eventuali esenzioni reperibili dal codice a barre delle ricette mediche.
Il Ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, individuerà i termini e le modalità per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta.


4. Accettazione e modifica della dichiarazione precompilata (Art. 4)


L'art. 4, intervenendo sul decreto 164/199 armonizza, i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, unificandoli al 7 luglio.
In specie:
• il termine per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, c. 1 differenziato, per i sostituti d'imposta al 30 aprile e per i Caf e professionisti abilitati al 31 maggio, è unificato al 7 luglio dell'anno successivo all'anno del periodo d'imposta;
• il termine per la consegna ai contribuenti della dichiarazione elaborata prevista, per i CAF e professionisti abilitati al 15 giugno e per i sostituti d'imposta entro il 31 maggio, viene uniformato al 7 luglio;
• il termine per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate, previsto sia per i CAF e professionisti abilitati che per i sostituti d'imposta alla data del 30 giugno, è prorogata al 7 luglio.
Il comma 3 disciplina le possibilità per il contribuente una volta ottenuta la dichiarazione precompilata.
In particolare, il contribuente potrà:
• effettuare direttamente la trasmissione della dichiarazione se abilitato ai servizi telematici dell'agenzia delle entrate;
• rivolgersi al proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale;
• rivolgersi al caf o professionista abilitato, con la relativa documentazione per consentire la verifica di conformità anche sui dati forniti con la precompilata.
Il comma 4 precisa che, anche per i soggetti privi del sostituto d'imposta che possa effettuare i conguagli, il termine per la presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il 7 luglio.
Nel comma 5 vengono stabilite le modalità, per i coniugi, di avvalersi della dichiarazione congiunta. Viene specificato che la presentazione diretta della dichiarazione congiunta mediante i canali telematici non è possibile se la precompilata è a disposizione di un solo coniuge.


5. Limiti ai poteri di controllo (Art. 5)


L'art. 5, comma 1, disciplina l'ipotesi in cui il contribuente accetta la dichiarazione precompilata, direttamente o tramite sostituto d'imposta.
In tal caso il contribuente non verrà sottoposto:
• a controlli formali per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi all'Agenzia delle Entrate;
• a controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di richieste di detrazioni per carichi di famiglia e eccedenze relative a precedenti dichiarazioni.
Resta fermo il controllo sulle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Al contrario, se il contribuente apporta modifiche incidenti sulla determinazione del reddito o dell'imposta, verrà eseguito il controllo su tutti i dati della dichiarazione.
Se la dichiarazione viene presentata avvalendosi del caf o di un professionista abilitato, anche in assenza di modifiche, verrà effettuato il controllo formale nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità.
Per il contribuente, permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti.


6. Visto di conformità (Art. 6)


L'art. 6 disciplina l'ipotesi di visto di conformità infedele disponendo la responsabilità dei CAF o dei professionisti abilitati per gli errori legati all'apposizione dello stesso a condizione che l'errore non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Intervenendo sull'art. 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, viene previsto che i caf e i professionisti abilitati rispondono per l'errato controllo dei dati documentali e sono conseguentemente tenuti al pagamento nei confronti dello Stato o dell'ente impositore di un importo corrispondente alla somma dell'imposta, degli interessi e della sanzione nella misura del 30%.
Le comunicazioni con le quali sono richieste ai CAF e ai professionisti abilitati le predette somme, sono titolo per la riscossione mediante ruolo e le eventuali controversie saranno devolute al giudice tributario.
Viene inoltre, incrementato il minimale assicurativo che i professionisti ed i certificatori devono stipulare al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata.
Inoltre vengono aumentati, da 30 a 60 giorni, i tempi concessi a CAF e professionisti abilitati al rilascio del visto per fornire telematicamente riscontro alle richieste di controllo documentale dell'Agenzia delle Entrate. L'esito del controllo verrà comunicato telematicamente agli intermediari.
Infine, vengono anche aumentati da 30 a 60 gg. i tempi per il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli documentali dell'Agenzia delle Entrate.


7. Modifica compensi (Art. 7)


L'art. 7 abroga il primo periodo del comma dell'art. 38, del D. Lgs n. 241/1997, che prevedeva un compenso di lire 20.000 per i sostituti d'imposta, per i CAF e per i professionisti abilitati per le attività di assistenza fiscale, per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa, e l'art. 18, del Decreto n. 164/1999, che prevedeva il compenso in misura doppia per l'elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni in forma congiunta.
Tuttavia, la norma prevede l'adozione di un decreto ministeriale, entro il 30 novembre 2014, per rimodulare le misure dei compensi previsti dall'art. 38 comma 1 del D.lgs. n. 241/1997.


8. Semplificazioni in materia di addizionali comunali e regionali all'Irpef (Art. 8)


La disciplina dettata dall'art. 8 mira a semplificare ed uniformare le disposizioni in materia di addizionale regionale e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Al fine di agevolare l'attività dei sostituti di imposta, dei CAF e degli intermediari, la norma prevede l'onere a carico delle Regioni e delle Province autonome di inviare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale all'IRPEF, per la sua pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze, entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce.
La norma stabilisce, inoltre, che l'acconto dell'addizionale comunale è versata con la stessa aliquota dell'anno precedente, abrogando la parte che consentiva al Comune di variare l'aliquota per l'acconto se la pubblicazione della delibera avveniva entro il 20 dicembre dell'anno precedente.


9. Spese di vitto e alloggio dei professionisti (Art. 10)


La nuova disciplina dettata dall'art. 10 prevede che le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, acquistate direttamente dal committente, non costituiscono compensi in natura per il professionista, mentre la precedente normativa prevedeva che le predette spese potevano essere integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura.
Da ciò consegue, quindi, che i professionisti non devono addebitare tali spese in fattura al committente e non possono considerare tali spese quale componente di costo deducibile dal proprio reddito.

 

10. Dichiarazione di successione: esoneri e documenti dal allegare (Art. 11)


In materia di imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs n. 346/1990, è stata prevista una semplificazione dei relativi adempimenti.
Secondo la nuova disciplina, in caso di erogazioni di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione della successione, l'ufficio liquida l'imposta tenendo conto anche di tali importi liquidati.
Inoltre, è stato modificato il comma 7 dell'art. 28, con l'aumento del limite fino a centomila euro dell'attivo ereditario, in luogo della precedente previsione di cinquanta milioni di lire, entro il quale non vi è l'obbligo di dichiarazione nel caso in cui l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l'attivo ereditario non comprende immobili o diritti reali immobiliari.
È stato previsto, anche, uno snellimento in ordine alla presentazione dei documenti necessari per l'apertura della successione, i quali potranno essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà, di cui all'art. 47 del D.P.R. n.445/2000, salva la facoltà per l'Agenzia delle Entrate di richiedere i predetti documenti in originale o in copia autentica.


11. Abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d'imposta ammessi alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici (Art. 12)


Il nuovo decreto, attraverso l'art. 12, ha abrogato il comma 6 del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazione dalla legge n.2/2009, che prevedeva, per le spese sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008, l'invio all'Agenzia delle entrate di apposita comunicazione da parte dei contribuenti interessati alle detrazioni di cui agli articoli 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta.
Pertanto, la mancata osservanza del termine di 90 giorni, decorrenti dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese, entro cui inviare la comunicazione, ovvero la sua omissione, non comporteranno la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria.


12. Esecuzione dei rimborsi Iva (Art. 13)


Il successivo art. 13 del decreto in commento detta una importante disciplina in tema di rimborsi iva, attraverso la riformulazione dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972.
La nuova norma, infatti, stabilisce che i rimborsi previsti nell'art. 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, stabilendo l'applicazione del due per cento annuo a titolo di interesse, con decorrenza dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
La norma amplia l'ammontare dei rimborsi a 15.000 euro, i quali sono eseguibili senza alcun adempimento, da parte del contribuente.
Inoltre, non sono previsti limiti per i rimborsi ottenibili dai quei contribuenti non a rischio che presentano solo la dichiarazione con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Tuttavia la norma prevede alcune ipotesi di rimborso Iva che sono considerate a rischio, che riguardano le imprese ad inizio attività, diverse dalle imprese start-up innovative, oppure a fine attività, oppure quei soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, siano stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica.
In questi casi, se l'ammontare è superiore a 15.000 euro, la nuova norma impone che tali soggetti devono presentare una garanzia di durata pari a tre anni dall'esecuzione del rimborso.
La norma prevede che, nei casi in cui è richiesta la presentazione di una garanzia, il contribuente è comunque esonerato dal presentare una istanza di rimborso recante il visto di conformità oppure la sottoscrizione alternativa.
La nuova disciplina non comporta nessuna variazione delle disposizioni sull'erogazione degli interessi ai contribuenti, sulla sospensione dei rimborsi in caso di avvio di azioni penali per i reati previsti agli art. 2 e 8 del d.lgs n. 74/2000, in caso di emissione o utilizzo illeciti di fatture o in caso di emissione di avvisi di rettifica o accertamenti inerenti le somme indebitamente rimborsate.


13. Rimborso dei crediti d'imposta e degli interessi in conto capitale (Art. 14)


L'art. 14 prevede la sostituzione della norma dettata dal comma 33 dell'art. 78, della L.n. 413/1991, concernente l'esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della riscossione, statuendo che, a partire dal primo gennaio 2015, l'erogazione del rimborso è effettuata entro sessanta giorni sulla base di apposita richiesta da parte del contribuente, oppure entro venti giorni dalla ricezione di apposita comunicazione da parte dell'Ufficio competente.


14. Compensazione dei rimborsi di assistenza (Art. 15)


La disciplina dettata dall'art. 15 del decreto in commento, intende favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti di imposta nell'attività di assistenza fiscale.
La norma prevede che le somme rimborsate ai percipienti sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi dai Caf e dai professionisti abilitati sono compensate dai sostituti di imposta esclusivamente con le modalità di cui all'art. 17 del D.lgs 241/1997 nel mese successivo a quello in cui è effettuato il rimborso.
Viene previsto, inoltre, che i sostituti d'imposta che effettuano versamenti di ritenute o di imposte sostitutive superiori a quelle dovute, effettuano la compensazione con le modalità del citato art. 17.
Viene soppressa la previsione di compensazione interna delle ritenute di cui all'art. 1, co.1, del D.P.R. n. 445/1997.


15. Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione (Art. 16)


L'art. 16 mira ad accentrare la comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della tonnage tax, nonché per la determinazione del valore di produzione netta secondo le regole di cui all'art. 5 del D.lgs 446/1997, attraverso la dichiarazione dei redditi o IRAP.
Tuttavia, la nuova disciplina fa decorrere l'applicazione della nuova disciplina dai periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014.


16. Razionalizzazione delle modalità di presentazione e dei termini di versamento nelle ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone (Art. 17)


La modifica apportata dall'art. 17 prevede l'applicazione dei modelli dichiarativi previsti dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. n.322/1998, che disciplina le modalità di redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, anche alle società di persone ed enti equiparati.
Viene modificata la disciplina dettata dall'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435/2001, con la sostituzione del primo periodo, ai sensi del quale, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni di cui all'art. 5 del TUIR, è effettuata entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa.
Viene previsto un termine mobile in caso di operazioni straordinarie poste in essere da società di persone, stabilendo che i versamenti a saldo debbano essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.


17. Società in perdita sistematica (Art. 18)


L'art. 18 amplia il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica, di cui all'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, della L.n.138/2011, portando tale periodo di osservazione dagli originari tre e quattro anni di imposta a cinque e sei anni.
Pertanto, la disciplina dettata dalle norma appena richiamate prevede un periodo di osservazione di cinque periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale, oppure, indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al reddito minimo previsto dall'art. 30 della L. n. 724/1994.


18. Semplificazione delle dichiarazioni delle società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello stato (Art.19)


L'articolo in commento ha abrogato la norma prevista dal comma 2 dell'art. 4 del D.P.R. n. 600/1973 che prevedeva, per le società o enti con la sede legale o amministrativa fuori dal territorio dello Stato, l'obbligo di indicare, nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo della stabile organizzazione nel territorio stesso ed, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.
Tale modifica si è resa necessaria in quanto la comunicazione dei dati anagrafici all'Agenzia delle Entrate devono avvenire attraverso i canali istituzionali ed i modelli predisposti e non più attraverso quelli dichiarativi, come nella dichiarazione dei redditi, che possono creare delle incertezze.


19. Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere di intento (Art. 20)


La norma dettata dall'art. 20 interviene sulla disciplina riguardante la comunicazione dei dati delle lettere di intento che il fornitore deve effettuare all'Agenzia delle Entrate.
Rispetto alla previsione precedente, la nuova disciplina stabilisce che l'esportatore abituale invia all'Agenzia delle Entrate, in via preventiva, i dati contenuti nella lettera di intento che sarà consegnata al proprio fornitore.
Successivamente, l'esportatore abituale consegna al proprio fornitore la lettera di intento unitamente alla ricevuta di presentazione della medesima all'Agenzia.
La norma elimina l'obbligo in capo al fornitore dell'esportatore abituale di comunicare i dati delle dichiarazioni di intento ricevute e l'onere di comunicazione viene trasferito in capo all'esportatore abituale che fruisce della non imponibilità dell'operazione.
L'Agenzia delle Entrate rilascia una apposita ricevuta con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento trasmessa dall'esportatore abituale, il quale consegna al proprio fornitore, ovvero in dogana, la lettera di intento tramessa all'Agenzia delle Entrate, unitamente alla ricevuta di presentazione della stessa.
Il fornitore, solo dopo aver ricevuto la lettera di intento e la relativa ricevuta, potrà effettuare l'operazione senza applicazione dell'imposta.
La norma in commento riformula, inoltre, la sanzione prevista dal comma 4-bis dell'art. 7 del D.Lgs.. n. 471/1997, che tiene conto della diversa modalità dell'adempimento in capo al fornitore o prestatore, il quale deve accertarsi di ricevere la dichiarazione unitamente alla ricevuta rilasciata dall'Agenza delle Entrate.
Ai sensi della nuova disciplina, infine, il fornitore o prestatore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle operazioni effettuate senza applicazione dell'IVA nei confronti di singoli esportatori abituali.


20. Comunicazioni delle operazioni intercorse con i Paesi "black list" (Art. 21)


L'articolo 21 del decreto in commento intende disciplinare la cessione di beni e servizi nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in unni dei Paesi cosiddetti "black list".
La disciplina attuale prevede, infatti, per i soggetti passivi IVA l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 euro.
La nuova norma semplifica la previgente disciplina prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi "black list" siano forniti con cadenza annuale ed il limite di esonero, entro il quale non scatta l'obbligo di inserimento nella comunicazione delle operazioni intercorse, è stato portato a 10.000 euro, da riferire all'ammontare complessivo delle operazioni in un anno.


21. Richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie (Art. 22)


La disciplina dettata dall'art. 22 intende perseguire una maggiore armonizzazione della disciplina nazionale in materia IVA al diritto dell'Unione Europea, con riferimento all'attribuzione del numero di identificazione IVA e inserimento dello stesso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, prevedendo che all'atto dell'attribuzione della partita Iva, il contribuente possa richiedere l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE, di cui al Regolamento del 7 ottobre 2010, n. 904/2010.
Allo stesso tempo, la norma prevede l'esclusione del soggetto passivo, nel caso in cui non abbia presentato alcun elenco riepilogativo per quattro trimestri consecutivi e successivi alla data di inclusione nella suddetta banca dati.
La norma rimanda, comunque, all'adozione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con cui stabilire le modalità operative per l'inclusione delle partite Iva nella banca dati, nonché i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e dell'esclusione della stessa dalla banca dati medesima.


22. Semplificazioni elenchi intrastat servizi (Art. 23)


L'art. 23 intende semplificare il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi generici.


23. Termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri (Art. 24)


La norma dettata dall'art. 24 si riferisce alla denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri, aventi sede nei paesi UE e nello spazio economico europeo, operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, stabilendo che il rappresentante fiscale deve presentare entro il 31 maggio di ciascun anno la denuncia dei premi ed accessori incassati nell'anno solare precedente.


24. Sanzioni per omissioni o inesattezza dati statistici degli elenchi intrasta (Art. 25)


La norma dettata dall'art. 25 è diretta a semplificare, innanzitutto, l'onere statistico a beneficio delle imprese che realizzano scambi commerciali con paesi dell'unione Europea, limitando l'irrogazione delle sanzioni ai soli operatori che hanno effettuato, nel mese di riferimento, spedizioni o arrivi per un ammontare pari o superiore a 750 mila euro, secondo quanto stabilito, da ultimo, dal D.P.R. 19 luglio 2013.
La norma ha ridimensionato anche il carico sanzionatorio, prevedendo l'applicazione di sanzioni una sola volta per omissioni ed errori attinenti alla comunicazione di dati statistici contenuti negli elenchi intrastat.


25. Ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate (Art. 26)


Viene modificato l'articolo 104, comma 4, del TUIR, eliminando, così, la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione delle quote di ammortamento finanziario deducibili dall'IRES, a favore delle imprese titolari di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.
La norma vigente affida infatti, a tale decreto ministeriale l'individuazione delle quote di ammortamento deducibili nei singoli casi, in rapporto proporzionale alle quote previste nel piano economico/finanziario della concessione.


26. Ritenute su agenti – comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi (Art 27)


L'articolo 27 modifica le modalità con le quali gli agenti di commercio o rappresentanti sono tenuti a comunicare ai loro committenti di avvalersi di dipendenti o terzi, per poter beneficiare dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% delle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, anziché sul 50% delle stesse provvigioni (art. 25-bis, del D.P.R. n.600/1973).
L'attuale disciplina (DM del 16 aprile 1983) prevede che l'agente o rappresentante sia tenuto all'invio annuale di tale comunicazione al committente entro il 31 dicembre di ogni anno, e che la stessa abbia effetto per l'intero anno solare successivo, salvo variazioni in corso d'anno che possano far venire meno le predette condizioni; tali variazioni devono essere comunicate entro 15 giorni dal loro verificarsi.
Semplificando la procedura, la norma in oggetto stabilisce, invece, che la comunicazione possa produrre i propri effetti anche per gli anni successivi, prevedendo che la stessa debba essere ripresentata solo se siano venute meno le condizioni richieste per fruire delle ritenute d'acconto su un ammontare ridotto delle provvigioni.
Nei casi di dichiarazione non veritiera o di omessa dichiarazione delle variazioni delle condizioni per beneficiare della ritenuta ridotta si applica una sanzione amministrativa (da 258 a 2.065 euro), che sostituisce la precedente sanzione fissata in proporzione (da 2 a 3 volte) alla maggiore ritenuta ordinaria che doveva essere applicata dal committente.


27. Coordinamento, razionalizzazione e semplificazione di disposizioni in materia di obblighi tributari (Art. 28)


La disposizione, abroga la responsabilità solidale dell'appaltatore per il versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto.


28. Detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione (Art. 29)


L'articolo 29 modifica il regime della detrazione Iva spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, aumentando al 50% (in luogo di un decimo di detto importo) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità.


29. Spese di rappresentanza - omaggi di modesto valore (Art. 30)


Viene modificata la disciplina di detrazione dell'Iva relativa alle spese di rappresentanza, uniformando, in merito agli omaggi, il regime Iva ad essi applicabili a quello delle imposte sui redditi. Attualmente la soglia per la detraibilità dell'IVA sugli omaggi è di 25,82 euro, mentre ai fini delle imposte sul reddito gli omaggi sono totalmente deducibili se di valore unitario non superiore a 50 euro.
Nell'ottica della semplificazione viene aggiornato a 50 euro il valore di riferimento degli omaggi ai fini della detrazione IVA.


30. Rettifica Iva crediti non riscossi (Art. 31)


Si interviene sull'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina, ai fini Iva, i presupposti per l'emissione di una nota di variazione nel caso di crediti non riscossi.
Con la modifica in esame si consente che, se l'imponibile si riduce a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, R.D. 16 marzo 1942, n. 267), ovvero di un piano di rientro (attestato ai sensi dell'articolo 67, lettera d) della medesima legge, pubblicato nel registro delle imprese), possa essere emessa una nota di variazione in diminuzione; pertanto, accanto alla deduzione delle perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'impresa (articolo 101, comma 5 del TUIR), il fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, ha la possibilità di recuperare l'IVA originariamente versata all'erario al momento dì effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato, portando in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.


31. Regime fiscale dei beni sequestrati (Art. 32)


La norma interviene in materia di beni sottoposti a sequestro e confisca non definitiva ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. n. 159/2011.

Al riguardo, con efficacia retroattiva, dal 1° gennaio 2014, viene sospeso il versamento delle imposte che, in assenza del provvedimento di sequestro, sarebbero dovute dall'indagato sull'immobile oggetto della misura cautelare. Si tratta in pratica dell'IMU, della TASI, della TARI, e delle imposte di registro e ipo-catastali.


32. Allineamento definizione prima casa IVA-Registro (Art. 33)


La norma modifica i criteri per individuare le abitazioni per le quali è possibile fruire dell'aliquota Iva agevolata al 4% nel caso di acquisto con i requisiti "prima casa".
Al riguardo, viene precisato che l'Iva al 4% si applica alle abitazioni classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse da A1, A8 e A9.


33. Requisiti per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e requisiti delle società richiedenti e dei centri autorizzati (Art. 35)


La norma, nell'ottica di semplificare e assicurare più adeguati livelli assistenza dai CAF, modifica i requisiti per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di tale attività.
Si prevede che per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività dei CAF sia presentata annualmente all'Agenzia delle Entrate una relazione tecnica dalla quale emerga la formula organizzativa assunta, la tipologia dei rapporti di lavoro utilizzati, al formazione del personale e i sistemi di controllo idonei a garantire la correttezza dell'attività.
I CAF già autorizzati dovranno presentare la relazione entro il 31 gennaio 2015.


34. Soppressione dell'obbligo di depositare copia dell'appello (Art. 36)


Viene soppressa la norma che impone l'onere, in capo all'appellante, di depositare, a pena di inammissibilità, copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata.

 

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