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I SALDI INVERNALI 2015 E LE VENDITE PROMOZIONALI (L.R. 29/2005) - LE REGOLE DA RISPETTARE

2014-12-30

Definizione Saldi (art. 33): Le vendite di fine stagione, denominate anche saldi, riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento, qualora non vengano venduti entro un certo periodo di tempo.

 

 

Consigliamo, per ovviare problemi, di effettuare “vendita promozionale” il 3 e 4 gennaio 2015 e con il 5 gennaio partire con i saldi.
Rassicuriamo gli associati che qualora, malauguratamente, doveste essere sanzionati da Forze dell’Ordine, l’Associazione garantisce un supporto legale per l’eventuale ricorso.

 


Si sottolinea che nel periodo ricompresi tra le due date, i saldi possono essere effettuati per periodi di tempo limitati determinati a facoltà dell'esercente. Stando all'interpretazione della Regione FVG, ci deve essere, quindi, almeno un giorno di interruzione.

 

Definizione Vendite promozionali (art. 34): Le vendite promozionali, caratterizzate da sconti o ribassi diretti a presentare al consumatore l'opportunità dell'acquisto, sono effettuate per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato determinati a facoltà dell'esercente.


Si sottolinea che le vendite promozionali possono essere fatte nell’arco di tutto l’anno (prima, durante e dopo i saldi). Possono essere effettuate per periodi di tempo limitati determinati a facoltà dell'esercente. Stando all'interpretazione della Regione FVG, ci deve essere, quindi, almeno un giorno di interruzione.


Modalità di Presentazione: La presentazione al pubblico dei saldi e delle vendite promozionali deve esplicitamente contenere l'indicazione della natura di dette vendite, la data di inizio e la sua durata. Si ricorda che non è più necessaria alcuna comunicazione preventiva al Comune di competenza.


È obbligatorio per entrambe le tipologie di vendita esporre il prezzo praticato ordinariamente, lo sconto espresso in percentuale ed il prezzo finale.
Esempio: 

Prezzo ordinario  100 (barrato 100)
Percentuale Sconto  10%
Prezzo finale   90

 

Altre disposizioni comuni (art. 37):

La pubblicità non deve essere ingannevole.
Le merci in saldo o in promozione devono essere presentate in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
Nel caso venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere a quel prezzo tutti gli articoli che rientrano nella tipologia reclamizzata.
È fatto obbligo di esporre un cartello indicante la dicitura "VETRINA IN ALLESTIMENTO" per il tempo necessario a sostituire i prezzi praticati ordinariamente con i prezzi dei prodotti in vendita alle condizioni di sconto o ribasso.

 

I nostri uffici rimangono a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Dr. Riccardo Pederneschi - 0434.549416)

Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411