Tax credit riqualificazione – ulteriori FAQ
2015-09-29
Si informa che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha pubblicato ulteriori FAQ, che chiariscono altri punti controversi della disciplina del credito di imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere:
- Nel caso in cui un'impresa alberghiera subentra in data successiva al 1° gennaio 2012 nella gestione di una struttura alberghiera già esistente a tale data, può chiedere il riconoscimento del credito? Ai fini della verifica dell'esistenza di un'impresa alberghiera alla data del 1° gennaio 2012, occorre che la partita IVA di detta impresa sia esistente a tale data.
- L'azienda proprietaria di uno stabile che lo ha ceduto in affitto ad altra impresa alberghiera, può fruire del riconoscimento del credito d'imposta per le spese sostenute in quanto proprietaria dell'immobile? L'art. 3, comma 1 del D.M. 07 maggio 2015 prescrive che "alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012 è riconosciuto il credito d'imposta". Quindi, può chiedere il riconoscimento del credito chi sia identificabile come impresa alberghiera e non altro genere d'impresa, come nel caso di specie, potrebbe essere chi, affittando il proprio stabile a terzi, abbia l'abilitazione da parte della Camera di Commercio a esercitare attività immobiliare con affitto e gestione di immobili di proprietà. Pertanto, qualora le spese siano state sostenute da quest'ultima tipologia di impresa, non è ammissibile l'istanza di riconoscimento del credito d'imposta.
- L'agevolazione per l'acquisto di mobili e complementi d'arredo può essere richiesta anche in assenza di interventi di riqualificazione dell'immobile? Si.
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