2011-08-05
Sulla gazzetta ufficiale n. 179, del 3 agosto 2011, è stato pubblicato il DECRETO LEGISLATIVO n. 124 del 7 luglio 2011, che dà attuazione alla direttiva 2008/72/CE che riguarda la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, che sono elencate nell'Allegato A allo stesso decreto, ed ai loro ibridi.
Si tratta delle seguenti varietà:
Allium cepa L.
- Cepa (gruppo) cipolla, anche di tipo lungo (echalion)
- Aggregatum (gruppo) scalogno
Allium fistulosum L. cipolletta
Allium porrum L. porro
Allium sativum L. aglio
Allium schoenoprasum L. erba cipollina
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. cerfoglio
Apium graveolens L. sedano, sedano rapa
Asparagus officinalis L. asparago
Beta vulgaris L. bietola da orto o barbabietola rossa (compresa la Cheltenham beet), bietola da coste
Brassica oleracea L. cavolo broccolo, cavolfiore, broccoli asparagi o a getto, cavolo di Bruxelles, cavolo verza, cavolo cappuccio bianco, cavolo cappuccio rosso, cavolo rapa
Brassica rapa L. cavolo cinese, rapa
Capsicum annuum L. peperoncino o peperone
Chicorium endivia L. indivia riccia, indivia scarola
Chicorium intybus L. cicoria Witloof, cicoria italiana o cicoria a foglia larga, cicoria industriale
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai anguria o cocomero
Cucumis melo L. melone
Cucumis sativus L. cetriolo cetriolino
Cucurbita maxima Duchesne zucca
Cucurbita pepo L. zucchino
Cynara cardunculus L. carciofo, cardo
Daucus carota L. carota, carota da foraggio
Foeniculum vulgare Mill. finocchio
Lactuca sativa L. lattuga
Lycopersicon esculentum Mill. pomodoro
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill prezzemolo
Phaseolus coccineus L. fagiolo di Spagna
Phaseolus vulgaris L. fagiolo nano, fagiolo rampicante
Pisum sativum L. (partim) pisello a grano rugoso, pisello rotondo pisello dolce
Raphanus sativus L. ravanello, ramolaccio
Rheum rhabarbarum L. rabarbaro
Scorzonera hispanica L. scorzonera
Solanum melongena L. melanzana
Spinacia oleracea L. spinaci
Valerianelle locusta (L.) Laterr. valerianella o lattughella
Vicia faba L. (partim) fava
Zea mays L. (partim) mais dolce, popcorn
Si riporta, di seguito, una breve disamina delle principali norme del decreto legislativo in oggetto, che nel dettare le regole per la commercializzazione di alcune varietà di piantine da ortaggi nell'Unione europea, introduce alcuni obblighi sia per produttori, sia per coloro che commercializzano le suddette varietà.
L'articolo 3 del decreto definisce "fornitore" : qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piantine di ortaggi: riproduzione, produzione, protezione, trattamento e commercializzazione.
E' definita " commercializzazione" la vendita, la conservazione a fini di vendita, l'offerta in vendita e qualsiasi collocamento, fornitura o trasferimento di materiali di moltiplicazione o di piantine, mirante allo sfruttamento commerciale con o senza compenso.
L'articolo 4, individua il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale unica Autorità a livello nazionale responsabile:
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede ad adottare le norme necessarie a:
Questi provvedimenti sono adottati, acquisito il parere del Comitato fitosanitario, che rappresenta l'organo consultivo, del Servizio fitosanitario centrale, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'articolo 5, prevede che l' organismo ufficiale responsabile, ovvero il Servizio fitosanitario nazionale di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, conceda ai fornitori il riconoscimento ufficiale, se agiscono conformemente ai requisiti di professionalità e di dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti, ad eccezione delle sementi, previsti dal decreto 12 novembre 2009 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
L'articolo 6, stabilisce le Competenze dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione, al quale possono rivolgersi i servizi fitosanitari regionali per l'effettuazione dei controlli qualitativi presso le aziende dei fornitori.
L'articolo 7 del decreto, prevede alcuni obblighi posti in capo ai fornitori ed ai distributori che sono tenuti a:
a) informare immediatamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di eventuali organismi nocivi elencati negli allegati della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, e successive modificazioni;
b) informare tempestivamente il servizio fitosanitario regionale competente per territorio della presenza di un organismo nocivo menzionato nei requisiti specifici adottati con le schede tecniche ad un livello superiore a quello consentito in tali requisiti specifici;
c) individuare e tenere sotto controllo i punti critici dei propri processi di produzione che influenzano la qualità delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione;
d) tenere a disposizione le informazioni sul controllo di cui sopra, in modo che possano essere esaminate, quando ciò sia richiesto, dall'organismo ufficiale responsabile;
e) prelevare campioni per eventuali analisi da far effettuare presso un laboratorio riconosciuto dal Servizio fitosanitario nazionale;
f) garantire che, durante la produzione, i lotti di materiali di moltiplicazione rimangano identificabili separatamente;
g) dare attuazione a tutte le misure prescritte dall'organismo ufficiale responsabile;
h) registrare e conservare per almeno un anno tutte le informazioni di cui alle lettere a), b), c) ed e), nonché quelle relative alle vendite ed agli acquisti, quando vengono commercializzati piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
i) concedere il libero accesso a tutti i locali dell'azienda e degli stabilimenti ai soggetti incaricati delle verifiche.
Sono tuttavia previste eventuali deroghe per i fornitori che vendono soltanto a consumatori finali non professionisti o che operano nel mercato locale, da adottare con apposito provvedimento del Ministero delle Politiche Agricole e forestali , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il successivo articolo 8 del decreto legislativo, detta disposizioni riguardanti le condizioni generali per la commercializzazione e prevede che possano essere poste in vendita solo da fornitori riconosciuti, le piantine che:
a) soddisfino i requisiti relativi agli standard tecnici ed alle schede tecniche;
b) siano accompagnate da un documento rilasciato dal fornitore conformemente alle condizioni fissate dalla disciplina tecnica;
c) facciano riferimento ad una varietà ufficialmente iscritta appartenente ai generi ed alle specie di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195, oppure ad una varietà ufficialmente iscritta in almeno uno Stato membro, se appartenente a generi o specie diversi da quelli di cui all'allegato III della legge 20 aprile 1976, n. 195.
Sono altresì stabilite le condizioni necessarie alla vendita di piantine di ortaggi costituiti da un organismo geneticamente modificato, che prevedono:
Non possono essere commercializzate le piantine utilizzate per:
a) prove o a scopi scientifici;
b) lavori di selezione;
c) contribuire alla conservazione della diversità genetica.
L'articolo 9, stabilisce regole per l'identificazione dei lotti e la separazione delle partite di piantine.
A tal fine viene previsto che qualora materiali di moltiplicazione o piantine di ortaggi di origine diversa, siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore debba segnare in un apposito registro i dati relativi alla composizione della partita e all' origine delle sue varie componenti.
Le modalità per dette trascrizioni saranno fissate con provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali sentita la Conferenza Stato Regioni.
L'articolo 10, richiama agli obblighi circa l'etichettatura e la necessareia identificazione dei materiali e delle piante geneticamente modificate e stabilisce che qualunque etichetta e documento ufficiale o di altro tipo, apposto sui materiali o che accompagna gli stessi a norma del presente decreto, deve indicare chiaramente che la varietà è stata geneticamente modificata e deve specificare la modifica geneticamente introdotta.
L'articolo 11, ammette l'importazione di piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi da Paesi terzi, qualora questi siano prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto e soddisfino detti requisiti al momento dell'importazione.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in attesa di adottare con apposito provvedimento, le disposizioni riguardo agli obblighi del fornitore, all'identità, ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalità di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura, può riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.
L'articolo 12, reca le sanzioni amministrative disposte per violazione delle disposizioni contenute nel decreto, salvo che il fatto non costituisca reato.
Le sanzioni sono quantificate nel pagamento di una somma :
• i prodotti ottenuti dalle piantine di ortaggi o dai materiali di moltiplicazione di ortaggi geneticamente modificati che siano destinati ad essere utilizzati in qualità di alimenti o in qualità di mangime, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento del regolamento (CE) n. 1829/2003;
- le piantine utilizzate per:
da 2.000 euro a 12.000 euro - per chiunque commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi senza riferimento alla varietà;
da 2.500 euro a 15.000 euro - per chiunque produce o commercializza piantine di ortaggi o materiali di moltiplicazione di ortaggi utilizzando denominazioni di varietà non conformi a quanto previsto (vedi articolo 8 ).
Gli articoli 13 e 14, recano rispettivamente le disposizioni transitorie e stabiliscono la clausola di cedevolezza.
Restano in vigore le disposizioni dei decreti applicativi adottati in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697, fino a loro completa sostituzione.
Per quanto riguarda la clausola di cedevolezza, le disposizioni del decreto legislativo in oggetto che trattano ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, in virtù del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, perdendo efficacia dalla data di entrata in vigore della Direttiva.
Infine viene previsto, all'articolo 15, un apposito decreto del Ministero delle politiche agricole per determinare le tariffe da corrispondere all'organismo ufficiale responsabile per il rilascio del riconoscimento ai fornitori e dell'attestazione di conformità agli standard tecnici per i loro stabilimenti e/o laboratori.
Per quanto invece riguarda le tariffe dovute ai servizi fitosanitari regionali per i controlli qualitativi presso le aziende dei fornitori, queste saranno stabilite con disposizioni regionali, in base al criterio previsto dal decreto ministeriale per le tariffe nazionali.
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