2017-04-10
Visti i recenti articoli apparsi recentemente sulla stampa ed i possibili controlli da parte delle Forze dell’Ordine, riteniamo utile ricordare che il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione 18512/13, ha definitivamente chiarito che l’applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, previsto dall’art. 7 del DL 158/2012, vale anche per la somministrazione sul posto, in linea con analogo parere del Ministero dell’Interno.
Il codice penale già prevedeva, per chi somministrava in un luogo pubblico o aperto al pubblico bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, l'arresto fino a un anno, mentre il predetto DL 158, meglio conosciuto come “decreto salute”, ha stabilito il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, sanzionato però amministrativamente con la pena pecuniaria da 250 a 1000 euro.
Secondo i Ministeri, il Legislatore con il termine “vende” non può però che avere voluto intendere “fornire” le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione per cui a loro parere, non ci sarebbe alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età, la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita.
Pertanto ad oggi è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18 con il seguente sistema sanzionatorio:
• nel caso di VENDITA di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro;
• nel caso di SOMMINISTRAZIONE di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l'arresto fino a un anno;
• nel caso di SOMMINISTRAZIONE di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
L’interpretazione dei Ministeri porta dunque come paradossale conseguenza l’applicazione di sanzioni diverse per due fattispecie ritenute uguali dagli stessi Ministeri. Infatti la vendita di bevande alcoliche a minori di anni 16 è sanzionata in via amministrativa, mentre la somministrazione sul posto di bevande alcoliche agli stessi minori di anni 16 è sanzionata penalmente.
Inoltre il Ministero dell'Interno chiarisce, una volta ancora, che il titolare dell'esercizio (pubblico esercizio o negozio) deve identificare l'età del cliente tramite idoneo documento di riconoscimento. Si tratta non di una identificazione richiesta da un pubblico ufficiale, ma di un onere per ottenere una prestazione che in assenza dell'esibizione del documento deve essere rifiutata (art. 187 regolamento di esecuzione TULPS).
Da quanto sopra deriva anche il divieto di vendere alcolici tramite distributori automatici.
Per quanto sopra vi invitiamo a prestare la massima attenzione, evitando spiacevoli conseguenze.
Ricordiamo infine che presso le sedi Ascom sono disponibili i cartelli che richiamano tale argomento.
Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411