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Assunzioni obbligatorie - criteri di computo

2012-09-18

A seguito delle modifiche all’art. 4 della legge n. 68/1999, intervenute con leggi n. 92/2012 e n. 134/2012 (di conversione del d.l. n. 83/2012), si ricorda che ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere sono computabili di norma tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, ad esclusione di:

 

- lavoratori occupati ai sensi della Legge n. 68/1999
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi
- soci di cooperative di produzione e lavoro
- dirigenti
- lavoratori assunti con contratto di inserimento
- lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore
- lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs n. 81/2000
- lavoratori a domicilio
- lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, della Legge n. 383/2001
- ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore

 

Pertanto, le aziende che, a seguito delle modifiche legislative, rilevino variazioni tali da determinare l’insorgenza o la modifica nell’obbligo di assunzione, sono tenute, ai sensi dell’art. 9 della medesima legge, all’invio della richiesta di assunzione dei lavoratori disabili agli uffici competenti entro 60 giorni. Tale termine decorre dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, salvo non intervengano diverse disposizioni da parte del Ministero del Lavoro.

Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411