2018-02-19
Rivalutate anche quest’anno le prestazioni agli invalidi civili. Il tasso provvisorio di perequazione per il 2018, rilevato dall’ISTAT, si è attestato a 1,1% per la gran parte dei pensionati.
Ma c’è una particolarità: l’indice di rivalutazione non è unico.
In particolare, alle prestazioni che sono denominate “pensioni” si applica il tradizionale tasso di inflazione ISTAT (indice delle famiglie di operai e impiegati – FOI) mentre ad alcune indennità ed assegni si applica il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale (indice di dinamica salariale), pari quest’anno rispettivamente allo 0,8% per gli assegni e allo 0,4% per le indennità.
La tabella che si riporta, dunque, indica il quadro aggiornato delle prestazioni e dei limiti di reddito per il 2017 e il 2018.
Per quanto riguarda i requisiti, per acquisire il diritto all’invalidità e all’assegno di accompagno, è cambiato qualcosa e allo stato attuale sono considerati invalidi tutti coloro affetti da minorazioni di vario tipo non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:
In base al grado d’invalidità riconosciuto, si possono ottenere i seguenti benefici:
Riguardo ai cambiamenti va evidenziato, poi, che a decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento delle seguenti prestazioni:
è stato innalzato ad anni sessantasei rispetto ai sessantacinque previsti dalla legge istitutiva a cui va aggiunto l’incremento dell’aspettativa di vita. Pertanto le prestazioni suindicate potranno essere concesse al compimento dell’età di 66 anni e 7 mesi.
Sempre a decorrere dal 1 gennaio 2018 le seguenti prestazioni:
vengono concesse (posto il riconoscimento sanitario e sussistendo le altre condizioni socio economiche previste) a coloro di età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantaseiesimo anno e sette mesi d’età.
Va, inoltre, precisato che resta confermato il previgente requisito anagrafico per coloro che compiono sessantacinque anni e sette mesi prima del 1 gennaio 2018, a prescindere dalla data della domanda di assegno sociale. Costoro, pertanto, qualora presentino domanda successivamente al 1 gennaio 2018, in caso di accoglimento, hanno diritto all’assegno con decorrenza del mese successivo a quello della domanda.
Agli invalidi con età tra i 18 e 65 anni ed un grado di invalidità compreso tra il 74 e il 99%, spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità.
Per fruire dell’assegno – pari quest’anno a € 282,55 mensili – l’invalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite (€ 4.853,29 per il 2018).
In presenza di queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compreso gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo.
Anche quest’anno i titolari di detta prestazione debbono presentare l’apposito modello on-line tramite il Caf, in cui debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere attività lavorativa.
La dichiarazione va inviata all’INPS entro il 15 febbraio prossimo (salvo proroga) ed è essenziale per conservare il diritto all’assegno.
Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’inabilità lavorativa totale e permanente del 100%.
L’importo è pari a quello stabilito per l’assegno di assistenza, ma le condizioni di accesso anche se al momento restano più facili, in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (€ 16.664,36 per il 2018), c’è da augurarsi che detto limite reddituale non venga modificato dalla legge e resti sempre riferito solo al titolare della pensione non anche al coniuge.
Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi ecc.). L’importo dell’indennità, pari a € 516,35 mensili, viene erogato per 12 mensilità.
È importante ricordare che detta prestazione viene concessa a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche dell’interessato. Possono ottenerla a qualsiasi età, sia le persone meno abbienti che i benestanti.
Non è poi legata alla composizione del nucleo familiare, non è reversibile e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative.
È cumulabile con la pensione d’inabilità e con altre prestazioni spettanti per altre minorazioni civili ai ciechi e ai sordomuti.
Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche. Ciò vale anche per i ricoveri in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Non hanno invece alcuna rilevanza i ricoveri per terapie contingenti o comunque di breve durata.
Chi è già titolare dell’indennità deve attestare la propria condizione di “non ricoverato” in via permanente, con una dichiarazione anch’essa da inviare all’Inps on-line tramite il Caf entro il 15 di questo mese (salvo proroga).
Gli invalidi civili totali, i sordomuti e i ciechi civili assoluti, titolari della relativa pensione, di età pari o superiore a 60 anni possono ottenere una maggiorazione fino all’importo di € 643,86 mensili previsto per quest’anno (già vecchio “milione” di lire).
Il diritto a tale aumento per il 2018, è subordinato ai seguenti limiti di reddito:
Ai fini del raggiungimento dei prescritti limiti di reddito si considerano non solo tutti i redditi soggetti all’IRPEF ma anche quelli esenti (esempio: la pensione di invalidità civile, la rendita INAIL ecc.) e quelli con ritenuta alla fonte (interessi bancari e postali, rendite da titoli di Stato ecc.)
In altre parole bisogna denunciare tutto eccetto i redditi provenienti da:
È opportuno, comunque, data la particolare materia e la procedura telematica adottata dall’INPS, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&PiùEnasco e del Caaf 50&Più i quali gratuitamente e presenti su tutto il territorio nazionale, sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all’inoltro on-line della domanda e/o delle sopra citate dichiarazioni all’Istituto previdenziale.
LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI: IMPORTI E LIMITI DI REDDITO |
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Categorie |
ANNO 2017 |
ANNO 2018 |
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Importo mensile |
Limite di reddito annuo personale |
Importo mensile |
Limite di reddito annuo personale |
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Invalidi civili |
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assegno di assistenza |
€ 279,47 |
€ 4.800,38 |
€ 282,55 |
€ 4.853,29 |
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indennità di frequenza minori |
€ 279,47 |
€ 4.800,38 |
€ 282,55 |
€ 4.853,29 |
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pensioni di inabilità |
€ 279,47 |
€ 16.532,10 |
€ 282,55 |
€ 16.664,36 |
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Sordomuti |
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pensione |
€ 279,47 |
€ 16.532,10 |
€ 282,55 |
€ 16.664,36 |
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indennità di comunicazione |
€ 255,79* |
NESSUN LIMITE |
€ 256,21* |
NESSUN LIMITE |
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Ciechi civili |
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pensione ciechi assoluti |
€ 302,23 |
€ 16.532,10 |
€ 305,56 |
€ 16.664,36 |
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pensione ciechi parziali |
€ 279,47 |
€ 16.532,10 |
€ 282,55 |
€ 16.664,36 |
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indennità ventesimisti |
€ 208,83* |
NESSUN LIMITE |
€ 209,51* |
NESSUN LIMITE |
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assegno decimisti |
€ 207,41 |
€ 7.948,19 |
€ 209,70 |
€ 8.011,78 |
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Indennità di accompagnamento |
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invalidi totali |
€ 515,43* |
NESSUN LIMITE |
€ 516,35* |
NESSUN LIMITE |
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ciechi assoluti |
€ 911,53* |
NESSUN LIMITE |
€ 915,18* |
NESSUN LIMITE |
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Nota: gli invalidi totali, i ciechi assoluti e i sordomuti, con almeno 60 anni di età hanno diritto ad un aumento che porta l’assegno di pensione a 643,86 euro al mese se hanno un reddito annuo inferiore a 8.370,18 euro, elevato a 14.259,18 euro se coniugati. |
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* per il 2017 alle indennità e assegni (evidenziati in rosso) è stato applicato il tasso di variazione delle retribuzioni del settore industriale pari al +1,35%; per il 2018 tale tasso è rispettivamente lo 0,8% per gli assegni e lo 0,4% per le indennità. |
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