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Sicurezza sul lavoro

2018-03-14

SICUREZZA SUL LAVORO
SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PRIMO SOCCORSO, PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
- CHIARIMENTI ISPETTORATO DEL LAVORO -

 

Si segnala che con Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018 (pubblicata sul sito del Ministero del lavoro il 24 gennaio u.s.) l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ai propri uffici territoriali indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori nelle aziende con più di 5 dipendenti.

Tale facoltà concessa al datore di lavoro – precisa la circolare – non significa tuttavia che il datore di lavoro che svolge tali compiti non sia soggetto agli obblighi di cui all'art. 18 del T.U. sulla sicurezza, tra i quali è prevista la designazione dei lavoratori addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e l'adozione di tutte le misure necessarie ai fini della prevenzione.

Pertanto, dispone infine la circolare, il fatto che il datore di lavoro, previa adeguata formazione, possa svolgere le attività di prevenzione incendi e primo soccorso, non significa che debba operare in totale autonomia per tali compiti, ma deve avvalersi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di sicurezza, lavoratori che vanno designati in numero adeguato e sufficiente, secondo quanto previsto dall'art. 43 comma 2 del Testo Unico.

Per maggiori informazioni e per una verifica della situazione della vostra azienda, potete contattarci al n. 0434/549413 sig.ra Mazzon Francesca

Clicca su DOCUMENTI e scarica la Circolare n. 1 dell'11 gennaio 2018

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