2018-08-20
Con Risoluzione 7 agosto 2018, n. 60, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota IVA applicabile alla cessione di prodotti classificati dalla normativa europea come "mangimi (o alimenti) dietetici complementari per cani e gatti".
In particolare, l'Agenzia ha chiarito che tali prodotti non possono essere ricompresi tra quelli di cui al n. 112) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, rubricata "Principi attivi per la preparazione ed integrazione per mangimi" per cui la cessione è prevista l'IVA agevolata al 10%.
Il documento di prassi, ha, infatti, classificato i prodotti in esame nell'ambito del Capitolo 23 della Tariffa Doganale "Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali", alla voce 2309: "Preparazione dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali" ed in particolare alla sottovoce 230910 quale "Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto".
Di conseguenza, tali prodotti, stante l'attuale formulazione letterale della disposizione normativa, risultano espressamente esclusi dall'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% e pertanto la relativa cessione sconta l'aliquota IVA ordinaria (22%).
Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411