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Remissione in bonis – Primi chiarimenti

2012-10-03

Come noto, l’art. 2 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 (cosiddetto “Decreto semplificazioni fiscali”), ha introdotto alcune disposizioni di semplificazione degli adempimenti tributari, volte ad assicurare una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e per le imprese.
Con la Circolare n. 38/E del 28 settembre 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito, al riguardo, i primi chiarimenti sulle semplificazioni introdotte con riferimento a comunicazioni ed adempimenti fiscali.

 

1. Remissione in bonis

L’art. 2, comma 1, del citato D.L. n. 16 del 2012, ha introdotto una particolare forma di ravvedimento operoso (cosiddetta “remissione in bonis”), volta ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente, precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali prescritti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali.

Per potersi avvalere della predetta regolarizzazione è necessario che:

• la violazione “non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”. A tal fine, il documento di prassi in esame, nel richiamare la Circolare n. 180/E del 10 luglio 1998, ha precisato che l’inizio di un’attività di accesso, ispezione, verifica o di altra attività amministrativa di accertamento, avente a oggetto comparti impositivi diversi da quello cui si riferisce il beneficio fiscale o il regime opzionale, non è ostativo alla possibilità di avvalersi della remissione in bonis attraverso la successiva trasmissione della comunicazione o l’assolvimento dell’adempimento fiscale richiesto;
• il contribuente possieda “i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento” alla data originaria di scadenza del termine normativamente previsto per la trasmissione della comunicazione, ovvero per l’assolvimento dell’adempimento di natura formale propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all’accesso a regimi fiscali opzionali;
• la comunicazione sia effettuata o l’adempimento richiesto sia eseguito “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”. Per l’Amministrazione finanziaria, con l’espressione “prima dichiarazione utile” si intende la prima dichiarazione dei redditi ovvero, se l’adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini dell’Iva, la prima dichiarazione Iva il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso. Il documento di prassi in esame, ha precisato, inoltre, che, ai sensi del D.P.R. n. 322 del 1998, per “termine di presentazione” si intende quello ordinario di presentazione, a nulla rilevando il “periodo di tolleranza” di 90 giorni, previsto dall’articolo 2, comma 7, del medesimo decreto;
• il contribuente versi la sanzione in misura pari a 258 euro, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. La sanzione può essere versata entro il termine ultimo della regolarizzazione e non può essere oggetto di ravvedimento. Al riguardo, si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 46/E dell’11 maggio 2012 (si veda la nostra nota informativa n. 74 del 16 maggio 2012), ha istituito il codice tributo “8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DL n. 16/2012 – Remissione in bonis”. In sede di compilazione del Modello F24 il predetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, con indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’anno per cui si effettua il versamento nel formato “AAAA”.


1.1. Ambito oggettivo di applicazione

Con riferimento all’ambito di applicazione del nuovo istituto, il documento di prassi in esame, nel chiarire che l’obbligo di comunicazione o l’adempimento formale devono essere previsti a pena di decadenza dal beneficio o dal regime opzionale, precisa che la “remissione in bonis” non trova applicazione con riferimento a quelle comunicazioni o a quegli adempimenti fiscali la cui non tempestiva esecuzione assume natura di mera irregolarità (e dal cui mancato o tardivo adempimento discende, quindi, la sola irrogazione di sanzioni).
A tal fine, si fa l’esempio della comunicazione necessaria per beneficiare della detrazione, pari al 55%, delle spese sostenute per gli interventi di risparmio energetico, il cui omesso invio non determina la decadenza dall’agevolazione ma l’applicazione della sanzione di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che l’istituto esplica la propria efficacia in ipotesi in cui non sono applicabili gli articoli 1 e 2 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. Tali disposizioni, per quanto concerne la validità di regimi di determinazione dell’imposta e di regimi contabili di natura opzionale, danno rilevanza unicamente alla loro concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno o dell’attività, privilegiando, quindi, il comportamento concludente del contribuente. Inoltre, le stesse norme precisano che, sebbene il contribuente sia tenuto a comunicare l’opzione “nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata”, la violazione dell’obbligo non può mai precludere l’applicazione del regime di determinazione dell’imposta o del regime contabile, adottato dal soggetto passivo.

 

1.2. Le fattispecie sanabili

La “remissione in bonis” si applica, partendo dalle ipotesi individuate dalla relazione illustrativa al citato D.L. n. 16 del 2012, e, in particolare:

• al regime di tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (articoli 115 e seguenti del Tuir);
• al consolidato fiscale (articoli da 117 a 129 del Tuir);
• alle disposizioni di favore introdotte per gli enti di tipo associativo (art. 148 del Tuir, ed art. 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Oltre alle predette fattispecie, il documento di prassi in esame osserva, ad ulteriore titolo esemplificativo, che l’istituto può trovare applicazione anche relativamente:

• all’opzione per l’adesione al regime di liquidazione e versamento mensile o trimestrale dell’Iva di gruppo (art. 73, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633);
• all’opzione per la determinazione dell’Irap in base al bilancio (art. 5-bis, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446);
• alla tonnage tax (art. 155, commi 1 e 2, del Tuir).

 

1.3. Decorrenza

Considerato che il citato art. 2 del D.L. n. 16 del 2012, è entrato in vigore il 2 marzo 2012, la disposizione sulla “remissione in bonis” si applica, in primis, per regolarizzare le violazioni verificatesi successivamente a tale data. Inoltre, come chiarito dal documento di prassi in esame, la medesima disposizione si applica alle violazioni per le quali, alla suddetta data di entrata in vigore, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ai fini della regolarizzazione.
Poiché, peraltro, la fruizione del beneficio fiscale o l’accesso al regime opzionale trovano compiuta rappresentazione solo nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui il contribuente se ne è avvalso, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “remissione in bonis” trova applicazione anche con riferimento alle irregolarità per le quali, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 16 del 2012, sia scaduto il termine di presentazione della prima dichiarazione utile ma non quello di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo d’imposta nel quale l’adempimento è stato omesso.
Tuttavia, in considerazione dell’incertezza interpretativa circa l’individuazione del “dies ad quem” entro il quale poter sanare l’adempimento omesso e della imminente scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione (o della scadenza già intervenuta per alcuni contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare), l’Amministrazione finanziaria ha previsto che, in attuazione dei principi di tutela dell’affidamento e della buona fede, in sede di prima applicazione della norma, le predette omissioni siano sanabili entro il 31 dicembre 2012.

 

2. Riparto del cinque per mille

L’art. 2, comma 2, del citato D.L. n. 16 del 2012, disciplina una forma di ravvedimento particolare, per gli enti che non hanno assolto, in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti richiesti per partecipare al riparto del cinque per mille dell’Irpef.
Per potersi avvalere della regolarizzazione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2012, i soggetti che intendono partecipare al riparto del cinque per mille e che non abbiano tempestivamente eseguito gli adempimenti nei termini normativamente previsti devono:

• possedere i requisiti sostanziali richiesti dalle relative disposizioni;
• presentare la domanda di iscrizione entro il 30 settembre;
• effettuare, entro la medesima data del 30 settembre, le successive integrazioni documentali;
• versare la sanzione in misura pari a 258 euro, utilizzando il codice tributo “8115” senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili. Anche in tale ipotesi, il documento di prassi in esame, ha chiarito che la sanzione non può essere oggetto di ravvedimento.

 

3. Consolidato: cessione delle eccedenze

L’art. 2, comma 3, del citato D.L. n. 16 del 2012, ha lo scopo di salvaguardare gli effetti delle cessioni di eccedenze Ires, emergenti dalla dichiarazione del consolidato nelle ipotesi in cui non siano correttamente indicati i dati della società cessionaria e l’importo ceduto. Prima di tale disposizione, l’efficacia della cessione veniva disconosciuta con conseguente recupero delle imposte eventualmente pagate con le eccedenze Ires e l’applicazione delle relative sanzioni. E ciò, ai sensi dell’art. 43-ter, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il suddetto comma 3 dell’art. 2 ha aggiunto un nuovo comma al citato art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi del quale, “in caso di cessione dell’eccedenza dell’imposta sul reddito delle società risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato di cui all’articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto non determina l’inefficacia ai sensi del secondo comma. In tale caso si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nella misura massima stabilita”.
Prima della conversione del decreto ad opera della legge 44 del 2012, lo stesso prevedeva che la cessione dell’eccedenza fosse efficace nei confronti dell’Amministrazione finanziaria anche in assenza degli adempimenti formali di cui al citato comma 2 dell’articolo 43-ter, solo quando il cessionario dell’eccedenza fosse anche la società consolidante. Per effetto della conversione, tale previsione è venuta meno, con la conseguenza che la cessione dell’eccedenza è efficace anche quando la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto riguardi un soggetto diverso dalla consolidante.
Alla luce, quindi, delle intervenute modifiche, la società capogruppo, che ha optato per il regime del consolidato fiscale, può allo stato validamente utilizzare l’eccedenza Ires emergente dal Modello CNM (eccedenza Ires di gruppo), per compensarla con i propri debiti tributari, anche ove tale cessione non sia stata correttamente indicata negli appositi quadri delle dichiarazioni dei redditi presentate dalla società consolidante (Modello CNM e Modello Unico SC). Le medesime considerazioni valgono anche nell’ipotesi in cui la cessione dell’eccedenza avvenga nei confronti di società diversa dalla consolidante.
La mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell’importo ceduto comporta, comunque, l’applicazione della sanzione di 2.065 euro, da versare utilizzando il codice tributo “8116”.
Inoltre, in sede di conversione in legge del decreto è stato aggiunto all’art. 2, il comma 3-bis, ai sensi del quale, “in caso di cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione non determina l’inefficacia della cessione. In tal caso, si applica la sanzione di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, nella misura massima stabilita”.
Per effetto di tale previsione è fatta salva l’efficacia giuridica dell’eventuale cessione di eccedenze utilizzabili in compensazione tra soggetti partecipanti alla tassazione di gruppo, anche quando la stessa sia stata realizzata in assenza dei richiesti adempimenti di carattere formale (indicazione degli estremi del soggetto cessionario, dell’importo ceduto o della tipologia di tributo oggetto di cessione). Resta ferma, anche in tal caso, l’applicazione della sanzione di 2.065,00 euro (codice tributo “8116”).

 

Info: Rag. Marco Zadro tel. 0434.549449

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