2019-01-18
Con Risposta 16 gennaio 2019, n. 7, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’emissione di fatture elettroniche precedute da scontrino. In particolare l’Agenzia ha precisato che l’entrata in vigore dell’obbligo della fattura elettronica non ha fatto venir meno le regole generali in materia di fatturazione per i commercianti al minuto, pertanto qualora venisse chiesta l’emissione di una fattura il commerciante può optare sia per l’emissione di una fattura immediata ovvero di una fattura differita.
L’emissione di una fattura immediata prevede l’esonero dall’emissione e dal rilascio di scontrino o ricevuta fiscale, “solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione”. In caso di emissione di fattura differita è prevista, comunque, l’emissione di scontrino e/o ricevuta fiscale. Pertanto, si deve scorporare dal totale giornaliero dei corrispettivi gli importi certificati da scontrino fiscale ed oggetto di fatturazione differita.
L’Agenzia, infine, ha precisato che, così come indicato nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A al Provvedimento 30 aprile 2018, nel caso di fatture elettroniche precedute da scontrino, è prevista la compilazione del blocco informativo “AltriDatiGestionali” con specifiche informazioni (quali, ad esempio, per il “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino”).
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