2019-02-27
L’INAIL ha precisato con Nota n. 2836 del 22 febbraio 2019 che:
- le imprese che hanno cessato l’attività a dicembre 2018, o nei mesi precedenti, devono effettuare l’autoliquidazione entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione stessa (contestualmente all’autoliquidazione del premio), in base ai tassi già comunicati per il 2018, non essendo dovuto il premio anticipato per il 2019;
- le imprese che hanno cessato l’attività a gennaio e febbraio 2019, devono calcolare la regolazione per l’anno 2018 applicando alle retribuzioni corrisposte nel 2018 i tassi già comunicati per tale anno e devono calcolare il premio anticipato per il 2019 in base ai nuovi tassi, nonché alle basi di calcolo che saranno comunicate dall’INAIL entro il 31 marzo 2019. Per queste imprese il termine per la presentazione delle dichiarazioni è il 16 maggio 2019.
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