2019-04-05
La Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017, all’art. 1, comma 924, riconosce “agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito di imposta, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carta di credito”.
Il successivo comma 925 prevede, poi, che tale “credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione”, tramite il modello F24, “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione”.
La Legge n. 205/2017, quindi, al fine di “incentivare” e “risarcire” gli esercenti distributori carburanti che dal 1° luglio 2018, a seguito delle novità in tema di fatturazione elettronica e deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA, sono stati soggetti a maggiori oneri per la riscossione dei pagamenti tramite mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat, carte prepagate), ha previsto l’istituzione a regime di un credito di imposta.
Da un punto di vista sostanziale, da quanto si legge, affinché l’esercente attività di distributore carburanti possa beneficiare del credito di imposta sopracitato dovrà ricevere il pagamento del carburante ceduto tramite mezzi tracciabili individuati nel dettaglio dal provvedimento del 4 aprile 2018, come ad esempio carte di credito, bancomat e/o carte prepagate, e dovrà sostenere il costo di commissione della transazione bancaria, rappresentando, quest’ultimo, la base di partenza per la determinazione del credito stesso.
La norma, in questo senso, sembra non porre alcun limite alla natura e/o alla tipologia di prodotto oggetto delle transazioni effettuate dagli esercenti di impianti di distribuzione carburante tramite sistemi di pagamento elettronico, in funzione delle quali viene calcolato il credito di imposta nella misura del 50 %.
Con la risoluzione n. 3/E del 14 gennaio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6896” denominato “Credito di imposta pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi dell’articolo 1, commi 924 e 925, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205” per consentire l’utilizzo in compensazione del credito di imposta in argomento, tramite il modello F24.
La medesima Risoluzione specifica che il credito di imposta sia limitato alle “commissioni addebitate con riferimento alle transazioni” effettuate mediante “mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi”.
Ne conseguirebbe, secondo l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate che il credito di imposta debba essere calcolato prendendo in considerazione esclusivamente le commissioni relative alle transazioni avvenute a saldo delle fatture elettroniche emesse (non essendo in alcun modo possibile ricostruire gli importi relativi alle cosiddette “schede carburanti” ancora validamente utilizzabili tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2018).
L’atto amministrativo appena descritto di fatto ridefinisce con ogni probabilità in maniera inappropriata i termini previsti dalla norma. A supporto di quanto appena affermato, in merito agli ambiti applicativi previsti per atti amministrativi quali Circolari e Risoluzioni dell’Amministrazione finanziaria, si è espressa la Corte di Cassazione (sentenza n. 5137/214) e, tra l’altro, chiarisce come “di fronte alle norme tributarie, detta amministrazione ed il contribuente si trovano su un piano di parità, per cui la c.d. interpretazione ministeriale sia essa contenuta in circolari o in risoluzioni non vincola ne’ i contribuenti ne’ i giudici, ne’ costituisce fonte di diritto; gli atti ministeriali medesimi quindi, posso dettare agli uffici subordinati criteri di comportamento nella concreta applicazione di norme di legge, ma non possono imporre ai contribuenti nessun adempimento non previsto dalla legge ne, soprattutto, attribuire all’inadempimento del contribuente alle prescrizioni di detti atti un effetto non previsto da una norma di legge (cas. nn. 11931 del 1995, 14619 del 2000, 21154 del 2008)”.
Tutto ciò premesso, considerati gli incontri avuti con l’Amministrazione Pubblica tesi a condividere una corretta attuazione dello spirito della norma ed in attesa che ci sia un passaggio normativo che formalizzi in maniera compiuta lo spirito della legge, riteniamo legittimo, ancorché possibile soggetto a contenzioso in caso di assenza della suddetta modifica normativa, di agire, alla prima scadenza utile (16 maggio – liquidazione IVA I trimestre e pagamento contributi INPS I trimestre), come di seguito descritto:
- estrapolare il volume di affari del carburante rispetto al totale e definirne la percentuale;
- la percentuale ottenuta va applicata al totale costi commissione carte di credito;
- la somma così risultante, divisa per due, corrisponde al credito di imposta che si può utilizzare.
Esempio:
- volume carburanti 90% sul periodo 1° luglio 31 dicembre 2018
- costi commissione 6.000,00 euro (sempre calcolate nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2018)
- 90% di 6.000,00 = euro 5.400,00
- Euro 5.400,00 il 50% dà un credito di imposta pari ad euro 2.700,00
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