2019-06-26
A partire dal 1° luglio 2019 la fattura può essere emessa entro 10 giorni (12, secondo quanto previsto da un emendamento in fase di conversione del D.L. n. 34/2019) dal momento di effettuazione dell’operazione; qualora l’emissione della fattura non avvenga contestualmente all’effettuazione dell’operazione (stesso giorno) ma entro i 10 (12) giorni successivi, nel documento dovrà essere indicata anche la data di effettuazione dell’operazione.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 14/2019, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file .xml della fattura elettronica dovrà essere indicata sempre e comunque la data di effettuazione dell’operazione; la data di avvenuta trasmissione della fattura verrà attestata autonomamente dallo SdI.
In altre parole, nel caso in cui l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore del giorno dell’operazione, ma in uno dei successivi 10 (12) giorni, la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data di effettuazione dell’operazione; i 10 (12) giorni successivi potranno essere sfruttati per la trasmissione del file della fattura elettronica allo SdI.
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