2019-07-08
Recentemente è stata pubblicata la Legge n. 58/2019 (in vigore dal 30.6.2019) di conversione del DL n. 34/2019 contenente una serie di “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, di seguito alcuni punti fiscali.
MAXI AMMORTAMENTO – Art. 1
È confermata la reintroduzione del “maxi ammortamento”, ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4 al 31.12.2019 (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing. Il Decreto introduce una limitazione prevedendo che la maggiorazione del costo non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi superiore a € 2,5 milioni. Sono esclusi dall’agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e di uso pubblico di cui alla lett. A
DEDUCIBILITÀ IMU IMMOBILI STRUMENTALI – Art. 3
In sede di conversione è stato rivisto l’aumento della deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%) fino al raggiungimento della piena deducibilità (100%) a decorrere dal 2023, come segue
Anno Aliquota
PROROGA CEDOLARE SECCA – Art. 3-bis, comma 1
In sede di conversione è stato soppresso l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 e dalla nuova formulazione del citato comma 3 risulta quindi che la mancata comunicazione della proroga / risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, oltre a non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente (secondo periodo del comma 3 in esame), non è neppure sanzionata. Di fatto, quindi, come riportato nella rubrica del citato comma 3-bis, si può considerare soppresso l’obbligo di comunicare la proroga dei contratti per i quali è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca
IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO – Art. 3-quater, comma 1, lett.a)
In sede di conversione è stata modificata la lett. 0a) del comma 3 dell’art. 13, DL n. 201/2011 eliminando l’obbligo in capo al contribuente di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
IMU LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO – Art. 3-quater, comma 1, lett.b)
In sede di conversione è stato modificato il comma 6-bis dell’art. 13, DL n. 201/2011 prevedendo, l’esonero dalla presentazione della dichiarazione IMU nonché di qualsiasi altro onere di dichiarazione / comunicazione, per beneficiare dell’aliquota ridotta IMU per gli immobili locati a canone concordato (riduzione del 75% dell’aliquota stabilita dal Comune).
REDDITI FONDIARI NON INCASSATI – Art. 3-quinquies
In sede di conversione è stata modificata la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per i quali il locatore non ha percepito i relativi canoni. In particolare, a seguito della modifica del comma 1 dell’art. 26, TUIR è previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione sia comprovata:
SEMPLIFICAZIONI CONTROLLI FORMALI – Art. 4-bis, comma 1
In sede di conversione è stato introdotto il comma 3-bis all’art. 36-ter, DPR n. 600/73, in base al quale l’Ufficio non può chiedere al contribuente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi / certificativi / comunicativi, a meno che la richiesta riguardi:
RAVVEDIMENTO PARZIALE – Art. 4-decies
In sede di conversione è stato introdotto l’art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/97 che riconosce il “ravvedimento parziale”, ossia la possibilità da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nel rispetto dei termini previsti dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 472/97. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione / interessi) intervenga in seguito:
MODIFICHE REGIME FORFETARIO – Art. 6, commi 1, 2 e 3
È confermata la modifica del comma 69 dell’art. 1, Legge n. 190/2014 che prevede per i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori l’obbligo di operare le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73. NB La previsione in esame, in deroga all’art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è applicabile dall’1.1.2019. I “nuovi” sostituti d’imposta devono trattenere in 3 rate di pari importo l’ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto e versarlo entro i termini di cui all’art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta). È confermata la modifica del comma 21 dell’art. 1, Finanziaria 2019, che prevede l’estensione dell’obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui ai citati artt. 23 e 24 anche agli imprenditori individuali / lavoratori autonomi che applicheranno la cosidetta “flat tax”, ossia che:
LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI – Art. 12 quinquies, comma 2
In sede di conversione, con la modifica del comma 542 dell’art. 1, Finanziaria 2017, è aumentata dal 20% al 100% la possibilità di vincita prevista nell’ambito della lotteria dei corrispettivi a favore dei consumatori che utilizzano strumenti di pagamento elettronici (carta di debito / credito).
IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE FATTURE ELETTRONICHE – Art. 12-novies
In sede di conversione è previsto che per il calcolo dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti di cui all’art. 6, comma 2, DM 17.6.2014, in base ai dati indicati nelle fatture elettroniche inviate allo SdI, l’Agenzia delle Entrate integra le fatture non recanti l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo mediante procedure automatizzate. Se i dati indicati nelle fatture elettroniche non sono sufficienti per i suddetti fini sono applicabili le disposizioni in materia di imposta di bollo di cui al DPR n. 642/72. NB Le nuove disposizioni sono applicabili alle fatture inviate al SdI dall’1.1.2020. In caso di mancato, insufficiente / tardivo pagamento dell’imposta resa nota dall’Agenzia è applicabile la sanzione di cui all’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97 (30% dell’importo non versato). Le disposizioni attuative sono demandate ad uno specifico DM.
CREDITO D’IMPOSTA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Art. 16
È confermato che la disposizione di cui all’art. 1, comma 924, Finanziaria 2018 che riconosce a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di debito / credito riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese / lavoratori autonomi che di consumatori finali. Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante non siano contabilizzate separatamente rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d’imposta in esame spetta per la sola quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo
AGEVOLAZIONI PRODOTTI DA RICICLO / RIUSO – Art. 26-ter
In sede di conversione è stato previsto, per il 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:
RIAPERTURA / AMPLIAMENTO ATTIVITÀ – Art. 30-ter
In sede di conversione è prevista la concessione di un contributo a favore dei soggetti che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno 6 mesi, siti in Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. Il contributo:
ADEGUAMENTO STATUTI ENTI DEL TERZO SETTORE – Art. 43, comma 4-bis
In sede di conversione è disposta la proroga al 30.6.2020, in deroga a quanto previsto dagli artt. 101, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e 17, comma 3, D.Lgs. n. 112/2017 (Revisione della disciplina delle imprese sociali), per l’adeguamento dello statuto alle nuove previsioni da parte di:
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