2019-08-02
Con Provvedimento 31 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative per usufruire dello sconto in fattura, introdotto dal D.L. n. 34/2019, nel caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.
I contribuenti, infatti, possono optare, invece dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.
In particolare, è stato precisato che il contribuente deve comunicare l’opzione all’Agenzia delle Entrate, a pena di inefficacia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione. Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo al 28 febbraio, in cinque quote annuali di pari importo.
Il medesimo Provvedimento ha definito le modalità attuative della cessione del credito spettante per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. h) TUIR, ovvero gli interventi di recupero edilizio che conseguono risparmio energetico e di cui all’art. 16, comma 1 – septies, D.L. n. 63/2013 (acquisto di case “antisismiche”).
Fonte Notiziario Seac
Confcommercio Pordenone | Tel: 0434 549411