2019-07-29
Con Risposta 26 luglio 2019, n. 324, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di certificazione dei corrispettivi telematici, con particolare riferimento al corretto comportamento che deve tenere un'agenzia di viaggi che organizza tour dietro rilascio di voucher.
L'Amministrazione Finanziaria ha precisato che i voucher emessi dall'agenzia di viaggio sono considerati buoni monouso, quindi la cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono/corrispettivo monouso dà diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, è rilevante ai fini IVA e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo. Pertanto la prestazione (tour) si considera reso nei confronti dell'agenzia di viaggio che ha emesso il buono e risulta, quindi, oggetto di fatturazione elettronica tramite Sistema di Interscambio.
Laddove, invece, l'organizzatore di tour fornisca servizi direttamente a coloro che non sono soggetti passivi IVA, deve procedere (dal 1° luglio se con volume d'affari superiore a Euro 400.000, ovvero dal 1° gennaio 2020) alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, rilasciando ai clienti il relativo documento commerciale (fermo restando l'emissione di fattura elettronica dietro richiesta del cliente).
Fonte Notiziario Seac
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