Chiusura d’ufficio partite iva inattive
2019-12-04
Con Provvedimento 3 dicembre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione all’art. 35, comma 15-quinquies, D.P.R. n. 633/1972, con cui è disposta la chiusura d’ufficio delle partite IVA dei soggetti che, risultano inattivi nelle tre annualità precedenti. In particolare, l’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura delle partite IVA che, in base ad informazioni disponibili in maniera automatizzata in Anagrafe Tributaria, risultano appartenere a soggetti che nelle tre annualità precedenti non hanno presentato, se dovuta, la dichiarazione IVA o dei redditi di lavoro autonomo o d’impresa.
La chiusura della partita IVA:
- avviene in modalità centralizzata;
- è comunicata preventivamente al soggetto interessato tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (AR). Entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, il contribuente potrà presentarsi presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate e fornire chiarimenti circa la propria posizione fiscale di soggetto attivo ai fini IVA. Qualora, l’Amministrazione Finanziaria ritenga validi i chiarimenti forniti e i documenti prodotti dal contribuente, archivierà il procedimento di chiusura della partita IVA;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche comporta la contestuale estinzione del codice fiscale. In tal caso, qualora il contribuente non ritenga corretta la contestuale estinzione del codice fiscale potrà rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per richiederne, motivatamente, la riattivazione.
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