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Comunicazione relativa alle vendite on-line: chiarimenti dell'Agenzia

2020-01-24

Con Principio di Diritto 21 gennaio 2020, n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione da parte del soggetto passivo che facilita le vendite a distanza.

 

Così come disposto dall'art. 13, D.L. n. 34/2019, infatti, il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, è tenuto a trasmettere entro il mese successivo a ciascun trimestre, determinati dati per ciascun fornitore (denominazione, dati anagrafici, numero totale unità vendute in Italia, ecc).

 

L'Agenzia evidenzia inoltre che, in base al Provvedimento 31 luglio 2019, solamente i soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza consentendo, tramite un'interfaccia elettronica, un contatto tra venditore ed acquirente, compresa la partecipazione (diretta o indiretta) alle attività inerenti la determinazione delle condizioni generali della cessione, la riscossione del pagamento effettuato, o l'ordine o la consegna dei beni, sono tenuti a comunicare i dati in loro possesso relativi alle vendite stesse.

 

Infine l'Agenzia precisa che la fornitura di un programma gestionale per consentire a soggetti che effettuano le vendite a distanza la creazione e utilizzo di negozi on-line, in relazione ai quali, il fornitore del programma non abbia titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, nè di partecipare all'ordinazione, è esclusa dall'applicazione degli obblighi previsti dal citato art. 13, D.L.n. 34/2019.

 

Fonte Notiziario Seac

 

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