2020-02-07
L’INPS ha comunicato le aliquote contributive dovute, nell'anno 2020, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS.
L’INPS precisa che la ripartizione della contribuzione fra collaboratore e committente resta fissata, rispettivamente, nella misura di 1/3 e 2/3.
Per i liberi professionisti, l’onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento va effettuato, con mod. F24, alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2019, primo e secondo acconto 2020).
Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12.1.2020
Si ricorda che i compensi erogati ai collaboratori entro il 12.1.2020 si considerano riferiti a prestazioni effettuate nel 2019 e, quindi, devono essere assoggettate alle aliquote contributive vigenti nel 2019 (24 per cento per i titolari di pensione e per chi è già assoggettato ad altra previdenza obbligatoria; 33,72 per cento per coloro che sono privi di altra previdenza obbligatoria e per i quali non è dovuta l’aliquota aggiuntiva per la DIS-COLL oppure, dal 1° luglio 2017, 34,23 per cento per i soggetti obbligati anche ad aliquota DIS-COLL).
Massimale annuo di reddito
Le predette aliquote sono applicabili ai redditi conseguiti dagli iscritti fino al raggiungimento del massimale annuo pari, per l’anno 2020, a 103.055 euro.
Minimale per l’accredito contributivo
Il reddito minimo richiesto per l’accredito dei contributi mensili dei lavoratori parasubordinati non può essere inferiore, per l’anno 2020, a 15.953 euro.
Pertanto, qualora alla fine dell’anno detto minimale non sia stato raggiunto, l’Istituto opererà una contrazione proporzionale del periodo accreditato.
Aliquote di computo
Per il 2020, l’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici (IVS) è pari a quella contributiva e cioè 33% per i collaboratori e figure assimilate non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria, 24% per i pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e 25% per i liberi professionisti non iscritti ad altra forma pensionistica.
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