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Limitazioni degli spostamenti: indicazioni in caso di violazione

2020-03-15

Viste le misure disposte dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 in riferimento alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche per motivi diversi da lavoro, necessità e salute, nell'ipotesi in cui le stesse venissero fermate e quindi soggette a verbale penale per violazione dell'art. 650 cp, si informa che la violazione è punibile con l'arresto fino a 3 anni o con l'ammenda fino a 206 euro.

 

La lieve entità dell'ammenda potrebbe indurre il contravventore al pagamento; ciò comporterebbe però l'immediata ammissione di una responsabilità e la successiva iscrizione nel casellario giudiziario del reato.

Nello specifico, il pagamento chiude il procedimento e comporta la naturale iscrizione nel casellario giudiziario del compiuto reato di "non aver osservato un provvedimento dell'autorità" che costituisce un fastidioso precedente per una eventuale partecipazione a bandi ove si devono dichiarare, a pena di sanzioni, la presenza di precedenti penali.

 

Tale circostanza, nello specifico, potrebbe compromettere quindi la possibilità di partecipare alla presentazione di domande per bandi, concorsi, ecc. presso enti pubblici.

Per tale motivo si consiglia di non provvedere al pagamento immediato dell'ammenda, ma contattare il proprio legale perché, quando arriverà il successivo decreto penale, la questione potrà essere definita con l'oblazione che è un modo per chiuderla in via amministrativa (ex art. 162bis cp) senza alcuna conseguenza in generale.

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